Posizione del tutto peculiare quella della resistente, difensore ed erede necessaria dell'originario responsabile di condotte produttive di un danno nei confronti delle eredi dello zio in varie cause vertenti sull'acquisto per usucapione di una villetta.
Due sorelle convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Trieste la cugina, in quanto ella, nelle vesti di avvocato, aveva difeso suo padre in una causa di usucapione nei confronti del Comune di Trieste allo scopo di fare accertare l'avvenuto acquisto di un immobile (originariamente demaniale) solo in suo favore, e non anche del fratello. Il Tribunale...
Svolgimento del processo
1) I fatti di causa ancora rilevanti sono i seguenti.
A. F.e F. F., figlie e aventi causa di AL. F. convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Trieste, la cugina di primo grado U. F., figlia del fratello del padre, A. F., affermando che ella, nella sua veste professionale di avvocato, aveva, sin dall'anno 1991, difeso suo padre in una causa di usucapione, nei confronti del Comune di Trieste, al fine di fare accertare, in favore del solo padre e non anche del di lui fratello e loro dante causa, l'avvenuto acquisto, per possesso continuato per oltre venti anni, della parte di immobile che era originariamente del detto ente pubblico e ubicata intorno alla villetta a due piani costruita nel 1936 da G. F., padre e dante causa dei fratelli M e AL. F., sul terreno che non gli era stato trasferito interamente in proprietà dal venditore nell'atto di compravendita del 1935 in quanto era appunto demaniale e comunque del Comune di Trieste.
1.1) A. F. e F. F. affermavano che la causa di usucapione era stata iniziata, e condotta, da U. F. senza alcun consenso del loro genitore ed essa aveva portato all'acquisto della porzione di immobile in favore del solo A. F., con conseguente prodursi di rilevanti danni patrimoniali nella loro sfera giuridica, anche in considerazione della circostanza dell'essere il loro dante causa, AL. F. deceduto poco dopo l'inizio di detta causa e dopo che egli aveva a sua volta iniziato una causa di divisione nei confronti del fratello A. e che esse solo accidentalmente erano venute a conoscenza della conclusione del giudizio di usucapione e della intavolazione della porzione di terreno in favore del solo A. F.
1.2) Il Tribunale di Trieste accolse la domanda di risarcimento danni e condannò U. F. al pagamento, in favore di A. F. e F. F., della somma di euro centoventitrémilaottocentottantotto (€ 123.888), pari a quanto riconosciuto alle stesse A. F. e F. F. dalla sentenza della Corte di Appello di Venezia a seguito di diverso contenzioso, per opposizione di terzo, nei confronti del padre di U. F., A. F.
1.3) La sentenza di primo grado venne appellata in via principale da U. F. e in via incidentale da A. F. e F. F.
Nel ricostituito contraddittorio delle parti la Corte di Appello di Trieste, con sentenza n. 537 del 20/07/2017, ha accolto l'appello principale, rigettato l'incidentale.
1.4) Avverso la sentenza della Corte territoriale propongono ricorso per cassazione, con atto affidato a cinque motivi, A. F. e F. F.
Resiste con controricorso U. F.. Il P.G. non ha presentato conclusioni. Non sono state depositate memorie.
All'adunanza camerale del 25/06/2021, svoltasi con le modalità di cui all'art. 23, comma 9, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il Collegio ha trattenuto il ricorso in decisione.
Motivi della decisione
2) In via preliminare, e al fine di fugare qualsivoglia ulteriore dubbio, sebbene non vi sia alcun motivo di impugnazione che si incentri sulla valida costituzione del giudice, rileva il Collegio che la sentenza della Corte di Appello di Trieste n. 537 del 20/07/2017, impugnata in questa sede di legittimità, è stata resa con la partecipazione di un giudice aggregato, che ha redatto la motivazione e ha, in veste di estensore, sottoscritto la sentenza unitamente al presidente del Collegio, senza che ciò comporti nullità della sentenza per illegittima costituzione dell'organo giudicante. Il ricorso relativo alla controversia in oggetto è stato, infatti, trattenuto in decisione da questa Corte all'adunanza del 25/06/2021, alla quale era già stata emanata la sentenza della Corte Costituzionale n. 41 del 17/03/2021, pubblicata in G. U. del 17/03/2021 n. 11, che ha ritenuto, tuttora, legittima la partecipazione dei giudici aggregati ai collegi delle Corti di Appello (sulla base del principio di cd. «tollerabilità costituzionale»), e ciò fino al 31 ottobre 2025 e, pertanto, a tenore della detta pronuncia del Giudice costituzionale, il Collegio decidente della Corte d'Appello di Trieste doveva, al momento del passaggio della causa in decisione, ritenersi validamente costituito, con conseguente piena scrutinabilità della decisione della Corte territoriale.
3) Deve, inoltre, disattendersi l'eccezione, formulata dalla parte controricorrente, di mancato deposito della copia conforme sentenza notificata in atti, in quanto la detta copia risulta essere stata ritualmente prodotta.
4) I motivi di ricorso censurano come segue la sentenza della Corte di Appello di Trieste.
4.1) Il primo motivo propone censura di omesso esame circa un affatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. e segnatamente individua circostanze relative all'essere stata U. F. difensore del padre nel contenzioso di usucapione e nella deduzione in detto ambito di prove tendenti ad affermare che l'unico possessore del terreno era stato A. F.
4.2) Il secondo mezzo deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e (o) falsa applicazione dell'art. 88 cod. proc. civ.
Il motivo censura la sentenza d'appello là dove afferma che la violazione dell'art. 88 cod. proc. civ. ha conseguenze soltanto sul piano disciplinare e non ridonda in alcuna forma di responsabilità civile per l'avvocato che lo violi.
4.3) Il terzo mezzo propone, ancora, come il primo, censura di é. omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, consistente nel non avere, i giudici di appello, preso in considerazione la circostanza che U. F. aveva vissuto a lungo nella villetta oggetto poi della causa di usucapione, come risulta dal suo certificato storico di residenza.
4.4) Il quarto motivo propone censura, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., di violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 82 e 84 cod. proc. civ. e censura la sentenza d'appello laddove ha ritenuto che l'artefice principale della complessa operazione fosse il solo A. F. e non anche la sua figlia.
4.5) L'ultimo motivo, il quinto, deduce, infine, violazione e (o) falsa applicazione dell'art. 2043 cod. civ., per non avere la Corte territoriale tratto conclusioni adeguate dall'affermazione dell'essere evidente l'illecito di A. F.
5) La questione centrale che pone il ricorso è quella dell'ascrivibilità ad un avvocato, che sia anche erede necessaria dell'originario responsabile in ragione del rapporto di filiazione, di condotte accertate quali produttive di danno assunte come idonee ad integrare una responsabilità in proprio per avere patrocinato il proprio genitore nelle varie cause che l'hanno condotto all'acquisto in proprio, per usucapione, di un terreno comunale sul quale era edificata la villetta che il dante causa, G. F., dei fratelli D. F. e AL. F. aveva lasciato ai due figli, senza dividerla in quote ma assegnando in via testamentaria a ciascuno di essi (con le relative famiglie) un piano della villetta (il piano terra a D. F. e il primo piano a A.), oltre a una parte dell'area esterna e dell'autorimessa.
6) Il primo motivo è fondato, per le ragioni di seguito esposte.
6.1) Nel procedere all'esame del detto primo mezzo occorre precisare che nella specie viene in rilievo una condotta tenuta dalla é- resistente, avvocato U. F., certamente nella veste di difensore, ma anche in una situazione di particolare relazione familiare con la parte assistita, ossia A. F., suo padre. Dunque, si tratta di una condotta tenuta dal legale, certamente nella veste professionale, ma anche, su un piano oggettivo, quale soggetto potenzialmente titolare di un'aspettativa ereditaria nei riguardi della detta parte. E ciò anche a non voler considerare la pregnanza di tale aspettativa sulla base della considerazione della circostanza dell'essere Ella erede unica del padre, non avendo U. F. fratelli o sorelle (tanto, peraltro, risulta incontroverso) e risultando la di lei madre premorta al padre (una delle ragioni della vendita della parte di immobile usucapita è individuata, in controricorso, nella necessità di fronteggiare le spese mediche per la cura della moglie di A. F., madre di U. F.).
Tanto assegna alla posizione della resistente una connotazione del tutto particolare e di specie, il che esclude - si tiene a precisarlo - qualsiasi possibilità di inquadrare la vicenda semplicemente come un accadimento riconducibile all'ipotesi in cui il soggetto, che sia stato danneggiato da un'iniziativa processuale altrui (cui sia rimasto estraneo), agisca nei confronti del legale che abbia esercitato il ministero per la parte autrice dell'iniziativa dannosa: ipotesi questa che, pertanto, non deve essere qui verificata e non si intende da parte del Collegio verificata.
6.2) Invero, nella decisione impugnata quel che la Corte territoriale ha omesso di considerare è la specifica posizione che U. F. assumeva nella duplice veste di futura avente causa del padre e di legale dello stesso, sin dalla causa di usucapione, iniziata nel 1991. E detta veste U. F. la assunse non solo nella causa di usucapione ma anche in quelle di risarcimento danni intentata contro il padre D. F.
Fonda dalle sorelle A. F. e F. F.
6.3) Il primo motivo, allora, coglie nel segno, là dove denuncia omesso esame, in quanto la motivazione della sentenza del Tribunale di Trieste (Tribunale di Trieste, n. 618, del 10-12/08/2015), che viene riprodotta nel ricorso di questa sede di legittimità, o meglio i fatti in essa considerati, non sono in alcun modo valutati dalla sentenza di appello. Alla pag. 8 il ricorso riporta quanto segue, trascrivendolo direttamente dalla sentenza di primo grado: «Ora, costituisce un dato di fatto, documentato e in sé pacifico, che l'avv. Fonda stese e propose domanda di usucapione nei confronti del Comune con atto di citazione del 14.1O. 91, senza citare il fratello, né dichiarando di agire quale coerede, ed anzi affermando che "A. F. è nel possesso unitamente a famigliari, continuo, pacifico ed ultra ventennale della frazione BP cat. 82 del comune censuario di C. inferiore di tese quadre 91,99 pari a mq 330,85...succedendo nel possesso al proprio padre Giorgio, deceduto nel 1972...infatti il bene de quo è da oltre cinquant'anni nell'uso dell'attore e del suo dante causa con iure successionis... "Risulta poi per tabulas che l'avv. U. F. formulava il seguente capitolo di prova: Vero che il bene indicato in citazione è posseduto da oltre vent'anni pacificamente e manifestamente dal sig. A. F. E' altresì vero e documentato che con atto dd 07.10.91, AL. F. aveva a sua volta citato in giudizio il fratello D. F. per la divisione dell'asse ereditario in morte del comune padre Giorgio, e tuttavia, nulla riferiva il convenuto - rectius il suo difensore, avv. U. F. - circa la parallela azione di usucapione (e correlative vicende tavolari)».
6.4) In breve: la sentenza di appello non degna di alcuna considerazione la motivazione della sentenza di primo grado, che nemmeno evoca, mentre viceversa i fatti in essa considerati sono fatti che rivestono profili di decisività e la Corte territoriale avrebbe dovuto e considerarli.
6.5) A tanto occorre aggiungere quanto risulta da altra sentenza di questa Corte (Sezione II civile, n. 10736 del 03/05/2017), espressamente richiamata in ricorso, alla pag. 6, alla fine del decimo rigo e della quale questa Corte ha preso cognizione, trattandosi di proprio precedente, ossia che la responsabilità dell'A. F. per la condotta di esclusivo accertamento in suo favore dell'usucapione e della successiva rivendita a terzi, risulta essere stata accertata in via definitiva.
Nell'ambito di detto giudizio, che era stato iniziato da A. F. e F. F. insieme alla madre A. U., poi deceduta, U. F. era, pur se officiata in una con altri difensori, avvocato del genitore (e suo dante causa).
6.6) La sentenza in scrutinio non conferisce alcun peso, al dato, allo stato incontroverso, dell'essere stata l'avvocato U. F. l'unica procuratrice costituita in giudizio per il padre A. F. sin dalla prima causa di usucapione, iniziata, come detto, nel 1991. Dalla sentenza di secondo grado, alla pag. 5, risulta, peraltro, che lo stesso A. F. preannunciò, in una serie di missive, al fratello A. la sua intenzione di convenire in giudizio il Comune di Trieste per l'accertamento dell'usucapione della porzione di terreno e (pure preannunciò) che a tal fine avrebbe incaricato la figlia, all'epoca (anno 1991) già procuratrice legale (o avvocato essendo nata nel 1956 come risulta dal codice fiscale riportato nella prima facciata del controricorso).
6.7) La Corte territoriale non considera, inoltre, il fatto, pure incontroverso, che !'(avvocato) U. F. aveva vissuto a lungo, insieme al padre e alla madre, nella villetta insistente, almeno in parte, avuto riguardo alle pertinenze (rimessa auto) su terreno oggetto poi è della causa di usucapione in danno dello zio AL. F. e delle di lui eredi, odierne ricorrenti, e detta valutazione non risulta neppure implicitamente effettuata, in tal modo incorrendo, nuovamente, la sentenza in esame, nel denunciato vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.
6.8) I fatti non considerati dalla sentenza della Corte territoriale e specificamente risultanti sono, pertanto, quelli attinenti la proposizione della domanda ad opera dell'avvocato U. F. per conto del padre e senza in alcun modo informare lo zio AL. F., con articolazione, in detto atto, di capitoli di prova volti a far ritenere verificato il periodo ventennale unicamente in favore di A. F. e dei suoi familiari, nonché l'avere l'avvocato U. F. difeso sempre, ossia in tutti i giudizi di usucapione di responsabilità civile il padre, quale attore e convenuto, e nell'avere Ella costantemente vissuto con i genitori nella villetta insistente in parte sul terreno oggetto della domanda di usucapione.
6.9) La sentenza della Corte territoriale incorre, pertanto, nel denunciato vizio di omesso esame, di cui al primo motivo del ricorso.
In via gradata, e al fine di completezza motivazionale, il primo motivo è fondato là dove esso sia letto, in adesione alla giurisprudenza nomofilattica (Sez. Un. 17931 del 24/07/2013 Rv. 627268 - 01) come denunciante un'omessa motivazione in quanto esso, là dove evoca la mancata considerazione della motivazione della sentenza impugnata, denuncia una motivazione apparente: invero, il giudice della sentenza impugnata in appello che omette di considerare la motivazione della sentenza di primo grado e non la confuta omettendo di considerarla sia direttamente sia almeno indirettamente, cioè enunciando una motivazione che almeno implichi smentita della motivazione della sentenza di primo grado, incorre nella violazione dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ..
7) Il primo motivo di ricorso è, giusta quanto rilevato, pienamente fondato e deve essere accolto.
8) Il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo (quest'ultimo in tema di risarcimento del danno) sono assorbiti dall'accoglimento del primo mezzo.
8.1) In conclusione: è accolto il primo motivo, con assorbimento dei restanti.
8.2) La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Trieste, comunque in diversa composizione, che, nel procedere a nuovo esame, si atterrà a quanto in questa sede statuito ed attribuirà rilevanza ai fatti omessi, provvedendo, altresì, alla regolazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
9) L'impugnazione è stata accolta e non può esservi luogo, pertanto, alla statuizione di sussistenza dei requisiti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020).
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia ad altra Sezione della Corte di Appello di Trieste, comunque in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimità.