Per la Cassazione non rileva la falsità dei certificati di conformità consegnati alla banca ai fini dell'estinzione dell'obbligazione di garanzia, in quanto trattasi di un mero pregiudizio economico.
La Corte d'Appello di Roma confermava il rigetto dell'opposizione proposta dagli attori avverso il decreto ingiuntivo a mezzo del quale una banca aveva escusso la fideiussione da loro prestata in favore di una società esercente la vendita di motoveicoli. I Giudici di secondo grado giustificavano tale diniego sul rilievo che non vi è era stata...
Svolgimento del processo
1. A. M. e D. G. impugnano l'epigrafata sentenza con la quale la Corte d'Appello di Roma ha confermato il rigetto in prima istanza dell'opposizione proposta dai medesimi avverso il decreto ingiuntivo a mezzo del quale il Banco B. s.p.a. - a cui nel prosieguo del giudizio sarebbe succeduta la P. s.p.a. - aveva escusso la fideiussione da loro prestata in favore della L. s.r.l. - opposizione rigettata dal decidente sul rilievo che nella specie non era ravvisabile la violazione dell'art. 1955 cod. civ. dedotta dagli appellanti - e ne chiedono la cassazione sulla base di quattro motivi di ricorso cui resiste l'intimata con controncorso.
Motivi della decisione
2. Premesso in fatto che la banca si era resa finanziatrice dell'attività della L., società esercente la vendita di motoveicoli, a fronte della consegna in garanzia dei relativi certificati di conformità, da restituirsi allorché fosse avvenuta la vendita dei mezzi ed il corrispettivo fosse stato riversato alla banca a rimborso del credito di questa, il primo motivo di ricorso - mercé il quale i ricorrenti si dolgono della violazione dell'art. 1955 cod. civ. stante la falsità dei certificati di conformità a suo tempo consegnati alla banca e, quindi, l'impossibilità di essi di rivalersi sui mezzi invenduti - è privo di fondamento, sul punto allineandosi l'impugnato deliberato a stabili insegnamenti m materia della giurisprudenza di questa Corte, dell'avviso, ancora di recente reiterato (Cass., Sez. III, 19/02/2020, n. 4175), che ai fini dell'estinzione dell'obbligazione di garanzia occorre che il fatto colposo del creditore abbia procurato un pregiudizio giuridico al fideiussori, precludendogli segnatamente l'esercizio del diritto di surroga o di quello di regresso, e non già un mero pregiudizio economico come nel caso di specie paventano i ricorrenti rappresentando l'impossibilità di soddisfarsi direttamente sui beni oggetto di commercio.
3. Il secondo motivo di ricorso - mercé il quale i ricorrenti si dolgono della violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. perché, contrariamente a quanto affermato dal decidente, era stata documentalmente provata l'epoca di consegna alla banca dei certificati di garanzia -, il terzo motivo di ricorso - mercè il quale i ricorrenti si dolgono della violazione del 112 cod. proc. civ., perché il decidente avrebbe interloquito sul tema del pegno, quantunque esso non fosse stato mai posto da alcuna parte - ed il quarto motivo di ricorso - mercé il quale i ricorrenti si dolgono della violazione dell'art. 101 cod. proc. civ. perché il decidente avrebbe interloquito sul punto d'ufficio senza sottoporre la relativa questione al contraddittorio delle parti - oltre a rivelarsi inammissibili poiché non attingono al nucleo decisorio del ragionamento svolto in sentenza, restano assorbiti in ragione della loro subordinazione al primo motivo di ricorso.
4. Il ricorso va dunque respinto.
5. Spese alla soccombenza e doppio contributo ove dovuto.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in euro 7300,00, di cui euro 100,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.