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26 novembre 2021
In vigore dal 1° gennaio 2022 il «Regolamento Società tra Avvocati»

A seguito dell'approvazione della delibera adottata dal Comitato dei delegati di Cassa Forense, dal 2022 sarà operativo il nuovo regolamento che disciplina gli aspetti previdenziali per l'esercizio della professione in forma societaria.

La Redazione

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 22 novembre 2021 l'approvazione della delibera n. 43 riguardante il «Regolamento Società tra Avvocati».

L'iscrizione delle STA:

  • deve essere effettuata nella sezione speciale dell'Albo tenuto dal COA dove ha sede la società;
  • deve essere comunicata telematicamente a Cassa Forense entro 30 giorni dall'adozione della delibera.

Il focus della delibera riguarda la disciplina degli aspetti previdenziali per l'esercizio in forma societaria della professione, di cui riportano i principali adempimenti obbligatori delle STA:

precisazione

Obblighi dichiarativi:

  • invio telematico del Modello 5-ter, entro il 30 settembre di ciascun anno (a partire dal 2022), anche in caso di reddito zero e di iscrizione per frazione di anno nella sezione speciale dell'Albo.

Nel Mod. 5-ter dovranno essere indicati:

  • l'ammontare del reddito complessivo prodotto, anche se negativo;
  • il volume d'affari IVA al netto del contributo integrativo confluito nel valore dichiarato ai fini dell'IVA;
  • l'ammontare degli utili, anche non distribuiti, della Società;
  • i compensi versati a ciascun socio iscritto a Cassa Forense, nonché le percentuali di partecipazione agli utili di ogni socio, anche non iscritto a Cassa;
  • eventuali variazioni a seguito di accertamenti fiscali divenuti definitivi per anno o per anni anteriori.

precisazione

Obblighi contributivi:

  • versamento del contributo integrativo nella misura del 4% sull'intero volume annuo di affari prodotto nell'anno di esercizio, anche se non riscosso dal cliente (entro il 30 settembre di ciascun anno);
  • obbligo del pagamento del contributo soggettivo, in ragione della percentuale di partecipazione agli utili anche se non distribuiti (tale obbligo ricade su ogni singolo socio iscritto alla Cassa).

A tal fine, il regolamento precisa che «la quota di reddito attribuibile al socio iscritto alla Cassa, è equiparata, ai soli fini previdenziali, a reddito netto professionale».