Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
29 novembre 2021
Diritto d’autore e diritti connessi nel mercato unico digitale: la nuova disciplina in Gazzetta Ufficiale

È stato pubblicato in G.U. n. 283/2021 il D. Lgs. n. 177/2021, il quale attua la direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale: ecco alcune novità.

La Redazione

In G.U. n. 283 del 27 novembre 2021 è stato pubblicato il D. Lgs. n. 177/2021, recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE».

Tra le varie modifiche alla L. n. 633/1941 in materia di «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio» si segnalano:

  • L'inserimento dell'art. 43-bis, il quale al comma 1 prevede che

legislazione

«Agli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico, sia in forma singola che associata o consorziata, sono riconosciuti per l'utilizzo online delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 223, comprese le imprese di media monitoring e rassegne stampa, i diritti esclusivi di riproduzione e comunicazione di cui agli articoli 13 e 16. e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE».

La stessa disposizione specifica, al comma 2, cosa si intenda per «pubblicazione di carattere giornalistico» e chiarisce come procedere ai fini della negoziazione e della risoluzione di controversie in materia. Il comma 14, poi, prevede che i diritti in oggetto si estinguono dopo 2 anni dalla pubblicazione dell'opera, termine che decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione;

  • L'inserimento dell'art. 70-bis, il cui comma 1 dispone che 

legislazione

«Sono liberi il riassunto, la citazione, la riproduzione, la traduzione e l'adattamento di brani o di parti di opere e di altri materiali e la loro comunicazione al pubblico se effettuati con mezzi digitali, esclusivamente per finalità illustrative ad uso didattico, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito, nonché sotto la responsabilità di un istituto di istruzione, nei suoi locali o in altro luogo o in un ambiente elettronico sicuro, accessibili solo al personale docente di tale istituto e agli alunni o studenti iscritti al corso di studi in cui le opere o gli altri materiali sono utilizzati»;

  • L'introduzione dell'art. 70-ter, che consente le riproduzioni compiute dagli organismi di ricerca e dagli istituti di tutela del patrimonio culturale per le finalità indicate;
  • L'inserimento del Titolo II-quater, in tema di «Utilizzo di contenuti protetti da parte dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online», intendendosi per tali coloro che possiedono i requisiti indicati all'art. 102-sexies;
  • L'inserimento del Titolo II-quinquies relativo agli «Utilizzi di opere e altri materiali fuori commercio».

Il decreto entrerà in vigore il 12 dicembre 2021.

Documenti correlati