In Gazzetta Ufficiale il D. Lgs. n. 170/2021, il quale dà attuazione alla direttiva (UE) 2019/771 concernente taluni aspetti dei contratti di vendita di beni.
È stato pubblicato in G.U. n. 281 del 25 novembre 2021 il D. Lgs. n. 170/2021 in materia di «Attuazione della direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE».
Le modifiche riguardano il Codice del consumo (
Nello specifico, la nuova disciplina riguarda:
- Art. 128 («Ambito di applicazione e definizioni»), il quale specifica l'oggetto delle modifiche, le quali riguarderanno i contratti di vendita conclusi tra consumatore e venditore e, nello specifico, gli aspetti concernenti la conformità dei beni al contratto, i rimedi in caso di difetti di conformità, le modalità di esercizio di tali rimedi e le garanzie convenzionali. A tal fine, la norma specifica che «ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione nonché quelli di appalto, d'opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni da fabbricare o produrre». Inoltre, si specifica che le modifiche si applicheranno anche ai contenuti digitalio aiservizi digitali incorporati o interconnessi con i beni oggetto del contratto. In caso di dubbio se la fornitura di tali servizi o contenuti incorporati o interconnessi faccia parte del contratto di vendita ovvero ricada nella disciplina di cui alle disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2019/770, si presume che la fornitura rientri nel contratto di vendita. Infine, le diposizioni non si applicano ai beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti dalle autorità giudiziarie nonché ai supporti materiali che fungono esclusivamente da vettore del contenuto digitale;
- Art. 129 («Conformità dei beni al contratto»), con il quale vengono elencati requisiti soggettivi e oggettivi dei beni ai fini della conformità al contratto di vendita;
- Art. 130 («Obblighi del venditore e condotta del consumatore»), il quale specifica, al comma 2, che qualora si tratti di beni con elementi digitali, il venditore ha l'obbligo di tenere informato il consumatore circa gli aggiornamenti disponibili necessari per il mantenimento della conformità dei beni e di fornirli nei tempi ivi indicati. Il venditore non sarà responsabile dei difetti di conformità derivanti dal mancato aggiornamento, a condizione che egli abbia debitamente informato il consumatore in tal senso e che la mancata o errata installazione degli aggiornamenti da parte del consumatore non sia a lui riconducibile;
- Art. 131 («Errata installazione dei beni»);
- Art. 132 («Diritti dei terzi»);
- Art. 133 («Responsabilità del venditore»), il quale si applica anche ai beni con elementi digitali. In base a tale disposizione, il venditore sarà responsabile dei vizi di conformità che si verificano entro 2 anni dalla consegna del bene. La relativa azione si prescrive entro 26 mesi dalla consegna;
- Art. 134, disciplinante il diritto di regresso nei confronti dei responsabili nella catena di transazioni commerciali;
- Art. 135 («Onere della prova»);
- Art. 135-bis («Rimedi»), il quale stabilisce che in caso di difetto di conformità del bene, il consumatore ha diritto al ripristino della conformità o a ricevere una riduzione proporzionale del prezzo ovvero alla risoluzione del contratto in base alle condizioni stabilite nei commi successivi e negli artt. 135-ter e 135-quater;
- Art. 135-quinquies, in tema di garanzie convenzionali, le quali devono essere fornite dal consumatore su supporto durevole entro la data in cui i beni verranno consegnati. Le stesse avranno ad oggetto una dichiarazione con la quale il consumatore: dispone per legge (a titolo gratuito) i rimedi per i difetti di conformità nei confronti del venditore e che tali rimedi non sono pregiudicati dalla garanzia stessa, indica nome e indirizzo del garante, specifica la procedura da seguire al fine di far valere la garanzia convenzionale e le condizioni della medesima;
- Art. 135-sexies («Carattere imperativo delle disposizioni»), il quale stabilisce che è nullo ogni patto volto ad escludere o limitare a danno del consumatore i diritti riconosciuti nel presente Capo. La nullità dei medesimi può essere fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice;
- Art. 135-septies («Tutela in base ad altre disposizioni»).