La Corte, ripercorrendo l'iter giurisprudenziale di legittimità, esclude la responsabilità per custodia della società gestrice nell'ipotesi in cui non sia accertabile il nesso di casualità con l'evento danno.
Durante un soggiorno alle terme, l'odierna ricorrente cadeva rovinosamente a terra, a causa di una sostanza liquida presente sul pavimento, e si procurava delle lesioni, nonostante l'utilizzo di calzari...
Svolgimento del processo
F.R. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Sorrento, la società S.T. S.r.l. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti per essere scivolata su di una sostanza liquida trasparente all'interno dello stabilimento balneare della convenuta; espose che in data 21/06/2005, alle ore 10 circa, uscendo dalla cabina idromassaggio del reparto di fango balneo terapia, già asciutta e rivestita, lungo il corridoio era scivolata sulla descritta sostanza presente sul pavimento, rovinando in spaccata a terra, nonostante indossasse gli zoccoli antiscivolo; nel contraddittorio con la convenuta e con la compagnia assicuratrice da questa chiamata in garanzia, il tribunale rigettò la domanda; con sentenza n. 2985/2019 del 31 maggio 2019 la Corte d'appello di Napoli ha confermato tale decisione ritenendo indimostrato il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso; ha giustificato tale valutazione osservando, in sintesi, che la descrizione del fatto posta a base della domanda era smentita dal referto di pronto soccorso dal quale si evinceva che la paziente aveva detto di essere scivolata all'interno dello stabilimento S. senza però riferire della presenza di alcuna sostanza scivolosa sul pavimento, essendo «del tutto incomprensibile» che l'appellante non avesse ritenuto necessario riferire un particolare così rilevante; per la cassazione di tale sentenza ricorrono, con unico mezzo, C. e B. M., eredi di F.R.; resiste la società S.T. S.r.l., depositando controricorso; l'altra intimata U. Ass.ni S.p.a. non svolge difese nella presente sede; essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte; le ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380-bis, comma secondo, cod. proc. civ.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo le ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 2051, 2697 e 116 cod. proc. civ.; lamentano che la corte di merito ha violato i principi in tema di responsabilità oggettiva da cose in custodia e segnatamente il riparto degli oneri probatori in materia, dal momento che - contrariamente a quanto postulato in sentenza - non competeva alla attrice provare che sul pavimento era presente o meno una sostanza di qualsiasi tipo ma solo l'accaduto al quale erano conseguiti i danni; era piuttosto lo stabilimento - sostengono - a dover fornire la prova liberatoria che il pavimento era asciutto, di aver provveduto e/o di provvedere frequentemente a pulire/asciugare i pavimenti del reparto con una continuità tale da permettere, in presenza di un utilizzo continuo dei servizi da parte della clientela, la sicurezza dei locali da parte dei frequentatori, o quantomeno la società S. doveva superare la responsabilità dimostrando il carattere imprevedibile o eccezionale dell'evento, ovvero che un caso fortuito avesse prodotto l'evento lesivo o che l'infortunata avesse fatto un uso anomalo della cosa così singolare da non poter essere neppure prevedibile e prevenibile; il motivo è infondato; come è noto questa Corte, sottoponendo a revisione principi in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, ha stabilito, con le ordinanze 1 febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483, che:
a) l'art. 2051 cod. civ., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 cod. civ., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso;
c) il caso fortuito, il quale può essere rappresentato da fatto naturale o del terzo, o dalla stessa condotta del danneggiato, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale ( o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode; peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere;
d) la condotta del danneggiato, il quale entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, comma primo, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.;
e) ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro; questi principi, ai quali la giurisprudenza successiva si è più volte uniformata (v., tra le altre Cass. 12/11/2020, n. 25460; 29/01/2019, n. 2345; 03/04/2019, n. 9315) e che sono da ribadire ulteriormente nel giudizio odierno, devono ritenersi rispettati nella specie; la corte territoriale ha di fatto deciso sulla base di una valutazione di merito coerente con essi, di tal che la decisione si rivela comunque conforme a diritto; ha infatti ritenuto che il racconto dell'accaduto quale dedotto dalla danneggiata fosse «smentito» dalle dichiarazioni dalla stessa resa al pronto soccorso e, dunque, in buona sostanza, che non solo non fosse stato assolto l'onere su di essa gravante di dar prova del nesso causale tra la cosa in custodia (le strutture dello stabilimento e, segnatamente, il pavimento) e l'evento dannoso, ma che fosse piuttosto desumibile da quella dichiarazione la prova positiva che la caduta non fosse causalmente ascrivibile alle condizioni del pavimento; fuori segno si appalesa pertanto anche la denuncia di violazione dell'art. 2697 cod. civ., dal momento che la corte d'appello non ha deciso attribuendo alla parte istante un onere probatorio che non le spettava ma anzi ha tratto dagli elementi acquisiti (la detta dichiarazione) indiretta prova positiva dell'insussistenza di nesso causale; non a caso le argomentazioni censorie sembrano in parte spostarsi piuttosto sul diverso piano della ricognizione del fatto, sindacabile solo per vizio di motivazione e nei ristretti limiti in cui questo è deducibile ai sensi dell'art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ.; pur leggendo il ricorso in tale prospettiva (non ostando il fatto che essa non sia formalmente neppure evocata in rubrica; v. Cass. Sez. U. 24/07/2013, n. 17931) le doglianze si appalesano però generiche e comunque inosservanti del relativo paradigma censorio (v. Cass. Sez. U. 07/04/2014, nn. 8053-8054), giovando al riguardo ribadire che, per costante insegnamento (da ultimo, v. Cass. Sez. U. orci. 09/03/2020, n. 6691), con le memorie non è consentito ampliare o modificare il contenuto del ricorso e delle ragioni di doglianza, né tanto meno sanarne eventuali carenze o lacune, che restano così inemendabili; analogamente, sotto il profilo della pure dedotta violazione dell'art. 116 cod. proc. civ., è appena il caso di rilevare che, in tema di ricorso per cassazione, la violazione di detta norma (la quale sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) è idonea ad integrare il vizio di cui all'art. 360, comma primo, num. 4, cod. proc. civ., non certo secondo la prospettazione evocata in ricorso (la quale si risolve nella sollecitazione di una diversa lettura delle risultanze istruttorie), ma solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all'opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime Cass. Sez. U. 05/08/2016, n. 16598; Id. 30/09/2020 n. 20867; Cass. 10/06/2016, n. 11892); il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali spettanti per la difesa della controricorrente S.T. S.r.l. e liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario, che ne ha fatto richiesta; va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna le ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità spettanti per la difesa della controricorrente S.T. S.r.l., liquidate in Euro 2.200 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge e distratte in favore del difensore antistatario, Avv. A. M.. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.