
Con la sentenza in commento, la Cassazione ribadisce le divergenze interpretative sull'omologazione o meno delle misure minorili del collocamento in comunità e della permanenza in casa con la custodia in carcere prevista per i maggiorenni.
A seguito del gravame proposto dal PM, il Tribunale per i minorenni di Torino applicava all'imputato la misura cautelare del collocamento in comunità in relazione ai reati di rapina aggravata e lesioni.
Avverso tale decisione, il difensore dell'imputato propone ricorso per cassazione deducendo l'illegittimità del provvedimento del...
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale per i minorenni di Torino applicava al ricorrente la misura cautelare del collocamento in comunità in relazione ai reati di rapina aggravata e lesioni. Il Tribunale decideva in seguito all'appello del pubblico ministero nei confronti dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare.
2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva violazione di legge: l'art. 275 comma 2 bis cod. proc. pen. che impedisce l'applicazione di misure cautelari custodiali in caso di prognosi positiva in ordine alla concessione della sospensione condizionale della pena sarebbe applicabile anche alla misura "minorile" del al collocamento in comunità; il Tribunale avrebbe pertanto applicato la misura in modo illegittimo ritenendo irrilevante un parametro - quello della possibile concessione della sospensione condizionale - decisivo per la valutazione della proporzionalità della misura. A ciò si aggiungeva che non era stata valutata la personalità dell'indagato, appena quattordicenne ed assistito nel percorso scolastico da una insegnante di sostegno, che ove correttamente valutata, avrebbe dovuto condurre alla applicazione di misura meno afflittiva e conservativa dei rapporti familiari.
Motivi della decisione
1.11 ricorso è fondato.
1.1.11 ricorrente deduce la illegittimità dell'ordinanza rilevando la mancata valutazione da parte del Tribunale della prognosi favorevole in ordine alla concessione della sospensione condizionale della pena che osterebbe all'applicazione della misura imposta - ovvero del collocamento in comunità - assimilabile in parte qua alle misure custodiali previste dal codice che regola il rito ordinario.
Invero, la giurisprudenza non si presenta univoca in punto di omologazione della misura cautelare minorile del "collocamento in comunità" alla custodia in carcere; le divergenze interpretative investono anche la applicazione del limite previsto dall'art. 275 comma 2 bis cod. proc pen. che inibisce la applicazione della massima cautela quando la prognosi in ordine alla concessione della sospensione condizionale è favorevole.
Da un lato, infatti, si è ritenuto che l'art. 275, comma 2 bis, cod. proc. pen, è riferibile anche alle misure della permanenza in casa e del collocamento in comunità previste nel procedimento minorile poiché queste ultime producono una rilevante limitazione della libertà personale del minore che giustifica un trattamento analogo a quello previsto per le misure custodiali (Sez. 4, Sentenza n. 34900 del 12/04/2017, S.L., Rv. 270754 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 48738 del 29/11/2012, C, Rv. 253845; Sez. 2, Sentenza n. 35330 del 12/06/2007 Marcu, Rv. 237852 - 01).
Dall'altro si è invece affermato che l'art. 275, comma 2 bis, cod. proc. non è riferibile anche alle misure della permanenza in casa e del collocamento in comunità previste dagli artt. 21 e 22 del D.pr. n. 448 del 1988; tali misure hanno infatti struttura diversa da quella della detenzione domiciliare e della detenzione in carcere ed assolvono altresì ad una più complessa finalità coerente alle linee di trattamento dei minorenni voluto dal nostro ordinamento; tanto è vero che, secondo quanto espressamente previsto rispettivamente dai commi quarto e terzo delle citate disposizioni del rito minorile con queste ultime misure il minorenne viene considerato in stato di custodia cautelare ai soli fini della durata massima della misura e del calcolo della pena da scontare, mentre per il resto è considerato libero anche se sottoposto a prescrizioni ed obblighi (Sez. 4, Sentenza n. 50077 del 17/10/2017, C., Rv. 271277 - 01;. Sez. 4, Sentenza n. 11993 del 22/02/2007, Materia, Rv. 236285; Sez. 4, Sentenza n. 2389 del 05/07/1999, dep. 2000, Vincente, Rv. 215875) Il collegio ritiene di dare continuità all'orientamento che non assimila le misure della permanenza in casa e del collocamento in comunità, previste dal rito minorile, alle ordinarie misure custodiali sulla base della valorizzazione: (a) della lettera della legge che esclude espressamente la parificazione della misura del collocamento in comunità e della permanenza in casa alla custodia in carcere, se non ai fini della durata massima della custodia; (b) della esplicita gradazione di severità prevista dal codice minorile che in caso di violazione delle prescrizioni imposte prevede un progressivo aggravamento secondo l'ordine "permanenza in casa - collocamento in comunità - custodia cautelare", il che implica la non sovrapponibilità delle prime due misure con quella custodiale (art. 21 comma 5 e 22 comma 4 del D.p.r. 448 del 1988); (c) del fatto che l'introduzione del comma 2 bis nell'art. 275 cod. proc. pen. non risulta assistita da alcuna norma di coordinamento con il codice che regola il rito minorile, sicché deve ritenersi che le norme definitorie contenute nel testo speciale continuino ed applicarsi anche dopo la novella del codice ordinario e sia pertanto operativa la espressa esclusione della parificazione della misure della permanenza in casa e collocamento in comunità alla custodia in carcere; (d) della finalità delle le misure speciali riservate ai minorenni, che hanno struttura e finalità diverse da quelle custodiali riservate ai maggiorenni in quanto sono dirette a garantire il trattamento dei minori devianti con prescrizioni specifiche dirette al consolidamento dei percorsi di studio e di lavoro ed alla conservazione delle relazioni familiari (Sez. 4, Sentenza n. 50077 del 17/10/2017, C., Rv. 271277, § 6.4.).
1.2. Nel caso in esame il Tribunale rilevava specifiche esigenze cautelari traendole dalla odiosità e gravità del fatto, ma non si confrontava specificamente con il tema della "proporzionalità" della misura, né con quello della possibile compatibilità della cautela imposta con la prognosi favorevole in ordine alla concessione della sospensione condizionale delle pena.
Segnatamente, escluso che - come sostenuto dal ricorrente - la prognosi favorevole in ordine alla concessione della sospensione condizionale della pena possa incidere sulla applicazione della cautela imposta (collocamento in comunità), si rileva che non risulta presa in carico dal Tribunale (a) né la specifica condizione dell'Annaloro, ovvero il fatto che il ricorrente è appena quattordicenne, incensurato e con un percorso di studio disagiato in quanto caratterizzato dall'intervento di una insegnante di sostegno, (c) né le ragioni che potevano ipoteticamente sostenere la scelta di allontanamento del minore dal contesto familiare.
Sul punto l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio: il Tribunale dovrà ripetere l'esame circa la sussistenza del pericolo cautelare e, segnatamente, circa la effettiva proporzionalità della misura.
Si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale dei minori di Torino cui rinvia per nuovo esame.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.