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30 novembre 2021
Disallineamento delle tempistiche tra i lavori di superbonus del condominio e dei singoli condomini

Viene confermato che ad oggi un condominio o la persona fisica proprietaria di un edificio plurifamiliare da 2 a 4 unità può intervenire sulle parti comuni fino al 31 dicembre 2022, per i lavori trainati realizzati dalla persona fisica che vuole intervenire sulla singola unità immobiliare la scadenza è al momento fissata al 30 giugno 2022.

La Redazione

Le questioni sottoposte al Fisco (Direzione Regionale dell'Emilia Romagna) riguardavano un edificio costituito da tre unità abitative e una unità pertinenziale, in comproprietà indivisa tra due persone fisiche. Quest’ultimi, comproprietari rispettivamente al 60% e 40%, avevano intenzione di effettuare lavori di ristrutturazione, demolizione e ricostruzione con lavori di efficientamento sismico, isolamento termico, sostituzione degli impianti, sostituzione infissi e schermature solari, installazione di impianto fotovoltaico e sistemi di accumulo di energia. Al termine dei lavori, l’obbiettivo dei comproprietari era la fusione delle tre unità abitative con la relativa pertinenza. Per le ragioni esposte, i contribuenti avevano posto alcuni interrogativi (Interpello n. 909-1875/2021): le scadenze entro le quali effettuare i lavori detraibili ai sensi della normativa vigente in tema di superbonus 110%; se il limite stabilito dal comma 10 dell'art.119 del D.L. n. 34/2020 sia da riferirsi a ciascuna persona fisica e che quindi ciascun comproprietario possa considerare due massimali di spesa per gli interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari.

In merito alla scadenza attuale, l’Agenzia ha precisato che il comma 8-bis dell'art.119 D.L. n. 34/2020, al primo capoverso, stabilisce dunque il termine di vigenza del superbonus per gli interventi eseguiti dalle due tipologie di soggetti ora previste dalla lett. a) comma 9 art.119 del D.L. n. 34/2020: condomìni (il riferimento è necessariamente agli interventi - trainanti e trainati sulle parti comuni; gli unici che possono essere eseguiti e gestiti dal condominio);  persone fisiche proprietarie/comproprietarie di fabbricati composti da più unità immobiliari (al massimo quattro). 

precisazione

Dunque, a parere della scrivente l'Istante potrà usufruire del superbonus, in base alla normativa ad oggi vigente, e ovviamente in presenza di tutti i requisiti di legge:

  • per gli interventi trainanti e trainati sulle parti comuni dell'edificio in relazione alle spese sostenute fino al 30.06.2022; ed anche in relazione alle spese sostenute dal 01.07.2022 al 31.12.2022 nel caso in cui al 30.06.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60%;
  • per gli interventi trainati sulle singole unità immobiliari in relazione alle spese sostenute fino al 30.06.2022.

A questo proposito, il Fisco ricorda che le spese per gli interventi trainanti devono essere effettuate nell'arco temporale di vigenza dell'agevolazione; le spese per gli interventi trainati devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell'agevolazione e nell'intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti (Circolare n. 30/2020 punto 4.2.2). Dall'interpretazione sopra indicata, in riferimento al termine di vigenza del superbonus per i condomìni e fattispecie assimilata, discende un "disallineamento" tra gli interventi sulle parti comuni e gli interventi sulle singole unità immobiliari del medesimo edificio. Di conseguenza, pur comprendendosi le problematiche di carattere operativo che ne potrebbero derivare, evidenziate in più occasioni anche dalla stampa specializzata, secondo l’Agenzia, non è possibile giungere a diversa conclusione. Si tratta di una questione sollevata in sede parlamentare, e ciò conferma la necessità - per una eventuale diversa soluzione - di un intervento legislativo, Dunque, il Fisco suggerisce in ogni caso di seguire l'iter di approvazione della legge di Bilancio 2022, che per alcune fattispecie potrebbe prevedere una proroga della durata del superbonus.

Quanto alla questione dell’interpretazione del comma 10 dell'art. 119 del D.L. n. 34/2020, modificato dalla legge di bilancio 2021 (Legge n. 178/2020), l’Agenzia ha precisato che in riferimento agli interventi di cui ai commi da 1 a 3 dell’art.119 del D.L. n. 34/2020 sulle singole unità immobiliari - è sempre relativo alla persona fisica, non agli immobili

precisazione

In altre parole, secondo il Fisco, il suddetto limite:

  • non significa che di tutte le unità immobiliari di cui un soggetto è proprietario/comproprietario o comunque "avente titolo" ai fini dell'agevolazione, solo due possono essere oggetto di interventi in superbonus;
  • bensì significa che ogni persona fisica può usufruire del superbonus per le spese sostenute al massimo su due unità immobiliari.

Inoltre, nella presente risposta ad Interpello, l'Agenzia evidenzia che nel caso rappresentato di un soggetto che ha già utilizzato l'agevolazione per la riqualificazione energetica di due immobili, lo stesso non potrà fruire del Superbonus con riferimento ad interventi di riqualificazione energetica realizzati su un altro immobile di cui è comproprietario al 50%. L'altro comproprietario potrà fruire del Superbonus, in relazione alle spese sostenute, qualora non abbia, a sua volta, già fruito dell'agevolazione per interventi di efficienza energetica realizzati su altre due unità immobiliari.