Secondo l'orientamento della Corte, che considera l'elezione un negozio unilaterale processuale, per la rinuncia non è necessario un atto formale da parte del difensore.
La Corte d'Appello, in riforma della sentenza di condanna, dichiarava la nullità degli atti, compreso il decreto che disponeva il giudizio, in quanto il difensore, dopo la rinuncia al mandato, rinnegava l'elezione di domicilio presso il quale erano state eseguite le notifiche processuali, poiché effettuata dall'assistito senza il suo consenso.
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Svolgimento del processo
1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Genova, in riforma della sentenza di condanna emessa in primo grado, dichiarava la nullità degli atti, compreso il decreto che disponeva il giudizio, con rinvio al giudice dell'udienza preliminare. La sentenza impugnata dava atto che gli imputati avevano eletto domicilio presso il difensore di fiducia il quale, successivamente, rinunciava al mandato dichiarando espressamente di non accettare l'elezione di domicilio unilateralmente effettuata senza il proprio consenso. Il giudice dell'udienza preliminare nominava agli imputati un difensore d'ufficio, ma le notifiche successive, ivi compresa quella del decreto che disponeva il giudizio, continuavano ad essere eseguite presso il domicilio eletto. Riteneva la Corte di appello che, stante l'intervenuto rifiuto del difensore presso il quale era stato eletto domicilio a ricevere gli atti, le notifiche dovevano ritenersi nulle, in quanto sarebbe stato necessario procedere ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., adducendo a supporto di tale soluzione recente pronuncia di questa Corte.
2. Avverso la suddetta pronuncia, ha proposto ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso le Corte di appello di Genova, deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 157 e 161 cod. proc. pen., evidenziando come la rinuncia al mandato difensivo non determina la perdita di efficacia dell'elezione di domicilio, sicché le notifiche dovevano ritenersi ritualmente eseguite, non occorrendo procedere ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d. I. n. 137 del 2020 e dell'art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105.
Motivi della decisione
1. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di tardività del ricorso sollevata, invero in termini dubitativi, dal difensore, sul presupposto che non risulterebbe la data del deposito ed il soggetto che vi ha provveduto. Dall'esame degli atti contenuti nel fascicolo, cui la Corte ha accesso in considerazione della natura processuale della deduzione, risulta la tempestività e ritualità del deposito del ricorso.
2. Nel merito il ricorso è infondato, dovendosi dare continuità al principio recentemente affermato, in analoga fattispecie, da Sez. 6, n. 30636 del 22/10/2020, Ojefon, Rv. 279847, secondo cui «in tema di elezione di domicilio, il rifiuto di ricezione dell'atto da parte del domiciliatario legittima la presunzione dell'inesistenza iniziale o successiva del rapporto fiduciario con il destinatario, rendendo l'elezione di domicilio inidonea allo scopo, con la conseguenza che, divenuta la notifica impossibile, deve procedersi mediante consegna dell'atto al difensore, di fiducia o d'ufficio, ai sensi del comma 4 dell'articolo 161 cod. proc. pen.» (conf. Sez.l, n. 22073 del 9/4/2013, Perrone, Rv. 256082; Sez.4, n. 31658 del 20/5/2010, Rei, Rv. 248099).
2.1. Il ricorrente contesta tale soluzione, appellandosi alla consolidata giurisprudenza secondo cui la sola rinuncia al mandato difensivo non implica anche il venir meno dell'elezione di domicilio effettuata presso il difensore.
Si afferma, infatti, che la nomina del difensore, l'elezione di domicilio e le rispettive revoche, corrispondono a scopi diversi, e la revoca dell'una non comporta anche la revoca dell'altra, trattandosi di distinti istituti processuali aventi oggetto e finalità diversa. Per la loro autonomia, il venir meno della qualità di difensore presso il quale sia stato eletto domicilio, non fa cessare gli effetti dell'elezione (o viceversa), senza una espressa dichiarazione dell'interessato nella stessa forma con la quale essa è avvenuta, in quanto l'elezione è un atto formale e tale deve essere anche l'atto di revoca, con la conseguenza che le notificazioni eseguite al domicilio eletto sono assistite dalla presunzione legale, non suscettibile di dimostrazione contraria, che l'interessato abbia avuto o potuto avere notizia dell'atto di cui si tratta (Sez.5, n. 5198 del 27/10/1999, dep.2020, Cattro, Rv. 215252; da ultimo Sez.3, n.3568 del 17/9/2018, dep. 2019, Rv. 274824).
Invero, si tratta di un principio pienamente condivisibile, ma che prende in esame essenzialmente un profilo diverso e cioè quello relativo alla possibilità di far derivare dal venir meno del mandato difensivo anche l'elezione di domicilio. Nel caso di specie, invece, la questione concerne la possibilità che l'elezione di domicilio venga meno non già per effetto della sola rinuncia al mandato difensivo, bensì in presenza di un'espressa volontà contraria del domiciliatario di ricevere le notifiche per conto di un soggetto con il quale, evidentemente, è venuto meno il rapporto fiduciario. Si tratta di stabilire, pertanto, se il rifiuto di accettare le notifiche - comunicata all'autorità procedente - determini l'impossibilità della notifica presso il domicilio eletto, sostanzialmente integrando un'ipotesi di inidoneità dell'elezione, eseguita nei confronti di un soggetto che, non essendo tenuto a ricevere l'atto, è pienamente legittimato a rifiutarlo.
2.2. Rispetto a tale problematica si registra un precedente che si pone in difformità rispetto al principio sostenuto dalla richiamata Sez. 6, n. 30636 del 22/10/2020, O., Rv. 279847. Si è ritenuto, infatti, che la rinuncia al mandato da parte del difensore non fa venir meno l'efficacia dell'elezione di domicilio presso il suo studio eseguita dall'imputato, se questi non provvede formalmente a revocarla (Nella specie il difensore, presso il cui studio l'imputato aveva formalmente eletto domicilio, aveva depositato in cancelleria dichiarazione di rinuncia al mandato e contestuale revoca della propria domiciliazione) (così Sez. 2, n. 31969 del 02/07/2015, V., Rv. 264234). Il precedente da ultimo richiamato, tuttavia, non è condivisibile in quanto esamina la questione esclusivamente con riguardo al profilo della diversità tra la rinuncia al mandato e la revoca dell'elezione. Ma la questione non è se la rinuncia al mandato implichi necessariamente la revoca dell'elezione, bensì se il domiciliatario possa o meno vantare il diritto a non ricevere gli atti e, quindi, a privare di efficacia l'elezione di domicilio che - in quanto atto unilaterale - non può avere effetti vincolanti nei suoi confronti. In buona sostanza, occorre stabilire se il domiciliatario possa privare di effetti l'elezione di domicilio. Ove non si ammettesse la possibilità per il domiciliatario di dichiarare di non voler ricevere le notifiche nel momento in cui rinuncia al mandato difensivo, si determinerebbe l'impossibilità per quest'ultimo di sottrarsi alle conseguenze della unilaterale elezione di domicilio. Tale atto, invero, presuppone necessariamente che il soggetto indicato nell'elezione di domicilio acconsenta, sia pur implicitamente, a divenire destinatario delle notifiche. Lì dove tale disponibilità in concreto non sussista, la persona presso la quale è stato eletto domicilio deve evidentemente avere la possibilità di sottrarsi all'incombenza di ricevere le notifiche, proprio perché l'elezione è atto unilaterale riconducibile ad un soggetto diverso che non può automaticamente vincolare a ricevere gli atti colui che è indicato nell'elezione di domicilio, anche contro la propria volontà. A supporto di tale impostazione, va richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui l'elezione di domicilio è un negozio giuridico processuale unilaterale, per la cui validità non è richiesta l'accettazione espressa da parte del domiciliatario, benché questa sia condizione necessaria, anche se implicita, della sua efficacia (Sez. 2, n. 2659 del 27/10/1969, dep.1970, C., Rv. 113606; in ordine alla natura dell'elezione di domicilio, pur se ad altri fine, si veda Sez.4, n.24940 del 17/472019, M., Rv. 276456; Sez.6, n. 26631 del 12/5/2016, A., Rv. 267433); ne consegue che il domiciliatario può in ogni momento dichiarare di non voler accettare le notifiche che, da quel momento, non possono essere più eseguite presso il domicilio eletto. Né depone ad una diversa soluzione la previsione introdotta all'art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen. in base alla quale solo nel caso di elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio è richiesto l'assenso di quest'ultimo. Argomentando a contrario, tale norma conferma il principio secondo cui l'elezione di domicilio, pur essendo un atto unilaterale, si fonda sull'implicito assenso del domiciliatario; assenso che non deve essere espresso nel caso di elezione presso il difensore di fiducia proprio perché il rapporto defensionale comporta una presunzione di accettazione della domiciliazione. Una volta che viene meno il mandato difensivo, però, non vi è motivo per negare al domiciliatario la possibilità di privare di effetti l'elezione del domicilio, così come consentito non solo al difensore d'ufficio, ma anche a qualunque altro soggetto che sia stato indicato nell'elezione di domicilio e non intenda svolgere la funzione di destinatario delle notifiche indirizzate all'interessato. Applicando tali principi al caso di specie, ne consegue che a fronte dell'espresso rifiuto di fungere da domiciliatario, si pone in essere un atto contrario rispetto all'implicita accettazione di tale funzione che rende, di conseguenza, inidonea l'elezione di domicilio ad assolvere allo scopo proprio e, cioè, a garantire la regolarità e la conoscenza degli atti oggetto di notifica. In tal caso, si realizzano le condizioni perviste dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., in quanto l'elezione di domicilio - per quanto validamente effettuata e mai revocata - risulta in concreto inidonea, nella misura in cui il domiciliatario rifiuta la notifica dell'atto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.