C'è tempo fino al 28 dicembre 2021 per presentare l'istanza volta alla percezione del contributo a fondo perduto “perequativo”, introdotto dal decreto Sostegni-bis per soggetti esercenti attività di impresa, arte e professione o che producono reddito agrario.
A partire dal 29 novembre 2021 è possibile trasmettere l'istanza ai fini della percezione del contributo a fondo perduto “perequativo”, introdotto dal D.L. n. 73/2021.
Con il provvedimento n. 336196 del 29 novembre 2021, infatti, l'Agenzia delle Entrate ha predisposto contenuto informativo, modalità e termini di presentazione della relativa domanda.
Ma facciamo un passo indietro: chi può beneficiare del suddetto contributo?
Il contributo spetta ai soggetti esercenti attività di impresa, arte e professione ovvero che producono reddito agrario, i quali siano titolari di partita IVA e siano residenti o stabiliti in Italia. Ulteriore imprescindibile requisito è che tali soggetti abbiano conseguito nel secondo periodo di imposta che precede il periodo di entrata in vigore del decreto Sostegni-bis un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a 10milioni di euro. Restano esclusi:
- Enti pubblici;
- Intermediari finanziari;
- Società di partecipazione.
Il contributo spetta, invece, anche agli enti non commerciali con riferimento allo svolgimento di attività commerciali.
Una volta ricordato chi può beneficiare del contributo, è utile rammentare anche la condizione di base affinché se ne possa usufruire:
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Il risultato economico di esercizio (NON il fatturato) relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 deve essere inferiore almeno del 30% rispetto a quello relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019. |
Per quanto riguarda, invece, le modalità di calcolo del beneficio, si applicherà una percentuale (diversa a seconda dei ricavi dell'istante) alla differenza tra il risultato economico d'esercizio nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 e quello del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, sottraendo gli eventuali benefici già riconosciuti. Nello specifico, con il provvedimento del 12 novembre 2021, il MEF ha stabilito le seguenti percentuali:
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Nel caso in cui l'ammontare dei contributi a fondo perduto già riconosciuti dall'Agenzia delle Entrate sia uguale o superiore alla differenza tra il risultato economico d'esercizio concernente il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 e quello relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre dell'anno successivo, il contributo perequativo non spetta.
Si ricorda che, in ogni caso, l'ammontare del contributo non può superare i 150mila euro.
Le relative istanze potranno essere inviate a partire dal 29 novembre e fino al 28 dicembre 2021 mediante i canali telematici dell'Ente o tramite il servizio web disponibile nell'area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” dal 30 novembre al 28 dicembre 2021.
La domanda può essere presentata a condizione che la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 sia stata presentata entro il 30 settembre 2021 e quella relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 entro i 90 giorni successivi al termine di presentazione e, comunque, non dopo il 30 settembre 2021.
Anche in questo caso, l'istante potrà scegliere (irrevocabilmente) se ottenere il contributo mediante accredito su conto corrente a lui intestato oppure attraverso il riconoscimento di un credito d'imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.