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1 dicembre 2021
In Gazzetta Ufficiale il nuovo contributo per i genitori disoccupati o monoreddito con figli disabili a carico

Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 12 ottobre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta: ecco i destinatari e le modalità di erogazione del contributo mensile a favore del genitore disoccupato o monoreddito con figli disabili a carico.

La Redazione

In G.U. n. 285 del 30 novembre 2021 è stato pubblicato il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 12 ottobre 2021, recante «Criteri per l'individuazione dei destinatari e modalità di presentazione delle domande del contributo mensile in favore del genitore disoccupato o monoreddito con figli disabili a carico».

La misura è stata introdotta dall'art. 1, comma 365, L. n. 178/2020, così come modificato dalla L. n. 69/2021, e riconosce a favore di uno dei genitori disoccupati o monoreddito facenti parte di nuclei famigliari monoparentali con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60% un contributo mensile per un importo massimo di 500euro netti.
Lo stesso verrà corrisposto dall'INPS, avrà cadenza mensile (euro 150) e sarà riconosciuto a partire dal mese di gennaio per l'intero anno. Se il richiedente ha due o più figli a carico con disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%, l'importo sarà pari rispettivamente a 300euro e 500euro mensili complessivi.

Ai fini della percezione del contributo, l'art. 1 chiarisce che

precisazione

  • Per genitore disoccupato si intende la persona priva di impiego ovvero quella il cui reddito da lavoro dipendente non superi gli 8.145euro all'anno oppure i 4.800euro annui da lavoro autonomo;
  • Per genitore monoreddito si intende, invece, un soggetto che ricava tutto il reddito solo dall'attività di lavoro oppure sia percettore di un trattamento pensionistico previdenziale;
  • In entrambi i casi delineati, non si tiene conto dell'eventuale proprietà di una casa di abitazione nonché della percezione di altri trattamenti assistenziali;
  • Nuclei familiari monoparentali sono quelli caratterizzati dalla presenza di un solo genitore con uno o più figli con disabilità a carico;
  • Per restare a carico del genitore, il figlio deve possedere un reddito non superiore ai 4mila euro fino ai 24 anni e ai 2.800euro se di età superiore.

L'art. 2, al comma 2, precisa, poi, che

attenzione

La misura non concorre alla formazione del reddito ed è cumulabile con il reddito di cittadinanza.

La domanda va presentata all'INPS in via telematica e corredata dalla dichiarazione dell'istante che attesti il possesso dei seguenti requisiti:

precisazione

  • Essere residenti in Italia;
  • Disporre di un ISEE non superiore a 3mila euro;
  • Essere disoccupato ovvero monoreddito e facente parte di un nucleo familiare monoparentale;
  • Far parte di un nucleo familiare ove siano presenti figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%.

Ai sensi dell'art. 5, il riconoscimento del beneficio decade qualora venga meno uno dei requisiti delineati ovvero per:

precisazione

  • Decesso del figlio;
  • Decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;
  • Affidamento del figlio a terzi.
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