Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
2 dicembre 2021
Raccolta differenziata: l’amministratore di condominio non è responsabile personalmente delle violazioni compiute dai condomini

Il regolamento comunale rappresenta la fonte normativa corretta per la disciplina della materia della raccolta differenziata dei rifiuti.

La Redazione

Nella vicenda in esame, i proprietari di unità immobiliari abitative ricadenti in un edificio condominiale sito nel Comune di Messina ed utenti del servizio di raccolta dei rifiuti dallo stesso ente territoriale erogato, avevano impugnato l'ordinanza del Sindaco “afferente alla raccolta differenziata porta a porta nei condomini”, eccependo, tra i vari motivi, la violazione degli artt. 1129 e 1130 c.c. atteso che l'ordinanza gravava direttamente e personalmente gli amministratori di condominio di tutta una serie di incombenze. Inoltre, secondo i ricorrenti, era del tutto inaccettabile la pretesa dell'Amministrazione secondo cui gli amministratori di condominio dovrebbero divulgare dati contenuti nell'anagrafe condominiale, ponendosi tale scelta in contrasto con le norme in materia di tutela della privacy.

Quanto agli aspetti afferenti alla legittimazione passiva degli amministratori, in merito alle sanzioni previste (abnormità degli incombenti e della presunta responsabilità personale degli amministratori condominiali), i giudici amministrativi hanno ritenuto infondate le censure. Dunque, secondo il provvedimento in esame, deve escludersi qualsiasi interpretazione che possa indurre a ritenere l'amministratore di condominio responsabile. Difatti, l'espressione “nella persona dell'amministratore di condominio” era stata correttamente intesa alla luce delle disposizioni civilistiche che disciplinano la figura dell'amministratore.

precisazione

In altri termini, secondo il Decidente, il Regolamento in parola fa esclusivo riferimento alla disciplina civilistica secondo cui all'amministratore di condominio «sono notificati i provvedimenti dell'autorità amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto» (art. 1131 c.c.). È, pertanto, da escludersi qualsiasi responsabilità personale dell'amministratore.

A questo proposito, inoltre, il Collegio rilevava che, a seguito della modifica del regolamento, era stata data la possibilità di adottare un sistema di identificazione dei rifiuti conferiti dai singoli condomini, previa comunicazione alla società che gestisce il servizio di raccolta; ciò scongiurava la paventata possibilità di rispondere per le violazioni delle prescrizioni del regolamento poste in essere da “interni” o “esterni” al condominio.

Quanto alla questione dell'imposizione di condividere i dati dell'anagrafe condominiale, secondo il Collegio, il legislatore ha previsto la possibilità per i comuni di servirsi dei dati inseriti nell'anagrafe condominiale per adottare idonee misure di contrasto all'evasione fiscale.

legislazione

A questo proposito, difatti, l'art. 3, comma, 10-bis del D.Lgs. n. 23/2011 stabilisce, infatti, che «per assicurare il contrasto dell'evasione fiscale nel settore delle locazioni abitative e l'attuazione di quanto disposto dai commi 8 e 9 sono attribuite ai Comuni, in relazione ai contratti di locazione, funzioni di monitoraggio anche previo utilizzo di quanto previsto dall'art. 1130, comma 1, numero 6), c.c. in materia di registro di anagrafe condominiale e conseguenti annotazioni delle locazioni esistenti in ambito di edifici condominiali».

Oltre a ciò, l'art. 22 del Regolamento oggetto di contestazione, individuava expressis verbis che «il dipartimento Entrate Tributarie del Comune di Messina sarà responsabile del trattamento dei dati sensibili dei condomini, conformemente alle disposizioni vigenti in materia di tutela della privacy». Alla luce di ciò, ad avviso del decidente, la normativa stessa (sia di rango nazionale che quella regolamentare) escludono qualsiasi potenziale pericolo di un errato trattamento dei dati. È lo stesso regolamento che individua l'organo comunale (ossia il dipartimento dell'entrate Tributarie) quale responsabile del trattamento dei relativi dati.

In conclusione è risultato infondato il motivo con cui parte ricorrente deduceva l'illegittimità dell'art. 22 del Regolamento nella parte in cui imponeva all'amministratore di comunicare al Comune resistente i dati dell'anagrafe condominiale al fine di accertare l'esatta corrispondenza tra i contenitori concessi in comodato d'uso dal gestore ed il numero di utenze presenti nel condominio. Diversamente, è stato accolto il motivo riguardante all'obbligo di utilizzo di sacchetti, anziché dei mastelli da 35 l., per il conferimento dei rifiuti secchi differenziati. Su quest'ultimo punto, l'ordinanza comunale è stata annullata.