
Qualora si accerti un'incompatibilità oggettiva tra il fatto descritto nel modulo CAI e le conseguenze del sinistro accertate in giudizio, ogni valutazione attorno alla portata confessoria di tale documento deve ritenersi preclusa.
L'attore si rivolgeva al Giudice di Pace per chiedere il risarcimento dei danni subiti a causa di un tamponamento del proprio veicolo ad opra di un autocarro condotto dal convenuto. Il Giudice rigettava la domanda così come, a seguito di gravame, anche il Tribunale. Quest'ultimo, in particolare, aveva escluso il carattere vincolante del modulo di...
Svolgimento del processo
GN evocava in giudizio la X s.p.a., quale impresa disegnata dal fondo di Garanzia per le Vittime della strada, la MR s.a.s., di BM , e AG , chiedendo il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti a causa di un tamponamento, del proprio mezzo, ad opera dell'autocarro Iveco, guidato dal convenuto menzionato e di proprietà della s.a.s.; il Giudice di Pace rigettava la domanda affermando, sulla base della consulenza tecnica officiosa modale, che i danni riportati dal mezzo del deducente non erano compatibili con l'urto lamentato e la dinamica del sinistro dichiarata; il Tribunale confermava la decisione di prime cure, escludendo di essere pertanto vincolato dal redatto modulo di constatazione amichevole d'incidente; avverso questa decisione ri orreva per cassazione GN articolando due motivi; resisteva con controricorso X s.pa.; le parti hanno depositato memorie.
Motivi della decisione
con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2054, secondo comma, 2697, 1227, primo comma, cod. civ., 148, 149, c.a.p., poiché il Tribunale avrebbe erroneamente sussunto il fatto accertato nella fattispecie normativa, omettendo di applicare la prevista presunzione di colpa; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2054, secondo comma, 2697, 2733, secondo comma, cod. civ., 143, c.a.p., 5 del d.l. n. 857 del 1976, quale convertito e successivamente modificato, poiché il Tribunale, almeno nei confronti del conducente antagonista, AG , avrebbe dovuto tenere in conto il tenore confessorio del modulo in discussione; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.;
Rilevato che: i motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per connessione, sono infondati; va ribadito il consolidato principio secondo cui, in materia di responsabilità da sinistro stradale, ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio, in specie tra l'entità dei danni riportati dal veicolo, la situazione dei luoghi e complessivamente la dinamica del sinistro descritta nel medesimo modello di constatazione amichevole invocato (cfr., ad esempio, Cass., 25/06/2013, n. 15881, Cass., 27/03/2019, n. 8451); ed è quanto avvenuto nella specie; infatti, il Tribunale, come accertamento di fatto non sindacabile come tale in questa sede di legittimità, ha, sulla base delle risultanze istruttorie, in particolare peritali:
-.escluso la corrispondenza dei punti d'urto rilevati sui veicoli del sinistro;
- escluso la corrispondenza tra dinamica descritta dall'attore, che ha invocato il modulo, e l'esame dei danni riportati;
- escluso, in conclusione, la prova del fatto storico quale dedotto; nella medesima logica, ai fini dell'applicabilità della presunzione di colpa di cui all'art. 2054, cod. civ., è necessario che il danneggiato assolva all'onere probatorio avente ad oggetto il nesso causale tra la circolazione del veicolo e l'evento dannoso (Cass., 19/07/2011, n. 15818); il profilo è dirimente; spese secondo soccombenza;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di parte controricorrente liquidate in euro 4.000,00 oltre 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.