Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
2 dicembre 2021
Il Consiglio di Stato sui rapporti tra leggi statali e leggi regionali in materia paesaggistica

Con la sentenza in commento, il Consiglio di Stato ribadisce la competenza esclusiva dello Stato in materia ambientale e paesaggistica. Il legislatore regionale non può dunque introdurre deroghe alla disciplina statale.

La Redazione

Con la sentenza n. 7619 del 16 novembre 2021, il Consiglio di Stato rigetta l'appello presentato da una società richiamando quanto già affermato dalla Corte Costituzionale: «La conservazione dell'ambiente e del paesaggio è materia di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera s), Cost., con la conseguenza che il legislatore statale conserva in questa materia il potere di vincolare la potestà legislativa regionale, anche primaria, al rispetto delle norme statali qualificate come riforme economico sociali, e fra esse le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio che disciplinano la gestione dei beni soggetti a tutela. Pertanto, il legislatore regionale non può introdurre deroghe agli istituti di protezione ambientale che dettano una disciplina uniforme, valevole su tutto il territorio nazionale e in particolare non può disciplinare in modo difforme dalla legge statale i presupposti ed il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica».

La controversia trae origine dalla proposta di piano urbanistico attuativo (PUA) presentata da una società immobiliare al Comune di Asiago, il quale, dopo aver espresso parere favorevole, inviava il progetto alla competente Soprintendenza in applicazione dell'art. 16, c. 3, L. n. 1150/1942. La Soprintendenza esprimeva parere negativo, conseguendone il diniego dell'autorizzazione paesaggistica e il blocco del progetto da parte del Comune.

Avverso tale sentenza la società propone appello dinanzi al Consiglio di Stato, lamentando, tra i motivi di doglianza, la violazione della L.R. Veneto n. 11/2004 in relazione alla decisione del Comune di sottoporre il progetto di piano al parere della Sovrintendenza. La stessa sostiene che l'art. 16, c. 3, L. n. 1150/1942, al quale il Comune riteneva di conformarsi, non sarebbe più in vigore poiché superato dalle norme della legge regionale n. 11/2004 che non prevedono alcun parere della Sovrintendenza.

Il Consiglio di Stato ritiene infondata la predetta censura ribadendo l'interpretazione delle norme in senso conforme alla Costituzione. Nel caso di specie, dunque, il silenzio sul punto specifico della L.R. n. 11/2004 deve essere interpretato, così come aveva fatto il Giudice di primo grado, nel senso di lasciare intatta l'applicabilità della disciplina statale.

Documenti correlati
Normativa