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2 dicembre 2021
Intermediari finanziari: la Banca d’Italia che potere ha sui contratti posti in essere?

Il Consiglio di Stato ha stabilito che l'Autorità, ai fini dell'esercizio del suo potere autorizzativo, deve qualificare giuridicamente il contratto stipulato dall'intermediario finanziario.

La Redazione

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7972 del 30 novembre 2021, si è pronunciato in materia di Autorità amministrative indipendenti, sentenziando in particolare sul potere di valutazione della Banca d'Italia sui contratti posti in essere dagli intermediari finanziari.

La Sezione Sesta della Corte richiama prima facie gli artt. 106 e 107 del D.Lgs n. 385/1993, secondo cui « l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati », iscritti in un apposito Albo tenuto dalla Banca di Italia, la quale autorizza i soggetti ad esercitare le attività sulla base di determinate condizioni, improntate ad una « sana e prudente gestione ».

Sulla base di tale dettato normativo, l'autorizzazione viene resa dall'Autorità tenuto conto dalla causa del contratto, che nel caso di specie attiene all'attività negoziale di un intermediario, intesa dall'orientamento giurisprudenziale più recente come funzione economico-individuale o, meglio, come ragione pratica dell'affare.

Diventa dirimente, dunque, nell'individuazione dell'area di competenza dell'Istituto, l'inquadramento del singolo contratto nel tipo legale o, in assenza, nell'ambito dell'atipicità.

In conclusione, secondo quanto sancito da questo Giudice, la Banca d'Italia deve operare una valutazione sull' atteggiarsi del rapporto contrattuale in capo all'intermediario finanziario, qualificazione finalizzata a stabilire se il contratto rientri nell'alveo del suo potere autorizzativo. 

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