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2 dicembre 2021
Misure penali di comunità per i minorenni: legittimi i limiti di pena previsti per l’accesso

Secondo la Corte Costituzionale, tali norme non sono in contrasto con la funzione di reinserimento sociale del minore, anzi si discostano dalla disciplina prevista per gli adulti a tal punto da ampliare le possibilità di applicazione delle misure extramurarie.

La Redazione

Con la sentenza n. 231 del 2 dicembre 2021, la Corte Costituzionale ha rigettato le censure formulate dal Tribunale per i minorenni di Brescia in relazione alle norme sui limiti massimi di pena previsti per l'accesso alle misure penali di comunità dell'affidamento in prova ai servizi sociali e della detenzione domiciliare per i condannati minorenni. In particolare, il giudice rimettente sosteneva che gli artt. 4, c. 1 e 6, c. 1 D.Lgs. n. 121/2018, subordinassero l'accesso alle predette misure a condizioni analoghe a quelle previste per gli adulti, a tal punto generare un automatismo ed impedire «una valutazione individualizzata dell'idoneità della misura a conseguire le preminenti finalità di socializzazione cui è volta l'esecuzione penale minorile».

Nelle sue argomentazioni, la Consulta precisa che le norme censurate non introducono un automatismo in contrasto con la funzione di reinserimento sociale del condannato minorenne né comprimono le esigenze di individualizzazione del trattamento penitenziario minorile ma, al contrario, ampliano le possibilità di applicazione delle misure extramurarie come previsto dalla legge delega.
Considerato ciò, non è possibile affermare che la disciplina delle misure di comunità minorili sia analoga a quella prevista dall'ordinamento penitenziario per gli adulti.

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