Una volta che la vocatio in ius sia stata ritualmente notificata alla parte offesa, essa deve costituirsi entro il termine di decadenza previsto dall'art. 484 c.p.p..
La Corte d'Appello di Milano confermava la condanna inflitta all'imputato per il reato di atti persecutori commesso ai danni dell'ex fidanzata.
Contro tale decisione, l'imputato propone ricorso per cassazione con riferimento al capo relativo alle statuizioni civili. In particolare, egli lamenta la mancata esclusione della parte civile, la quale si...
Svolgimento del processo
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna. di B. A. per il reato di atti persecutori, commesso ai danni della ex fidanzata, L. I. A.; inoltre, in accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla parte civile, ha liquidato in favore della stessa una provvisionale dell'importo di 4.000,00 euro.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite i difensori, articolando tre motivi tutti afferenti al capo relativo alle statuizioni civili.
2.1. Con il primo motivo denuncia inosservanza dell'art. 484 cod. proc. pen. sulla non esclusione della parte civile, costituitasi ben oltre il termine previsto dalla legge.
L'azione penale è stata esercitata mediante citazione immediata a giudizio per l'udienza del 20 dicembre 2017.
In quell'udienza, presente la persona offesa, è stato aperto il dibattimento, sono state ammesse le prove richieste dalle parti e il processo è stato rinviato all'udienza del 21 marzo 2018 per l'escussione della L. I.
All'udienza del 21 marzo 2018 la L. I. non è comparsa, si è presentata, in sua rappresentanza, l'avv. A. S. che ha poi ricevuto procura speciale per la costituzione di parte civile.
Solo in prossimità della successiva udienza del 13 giugno 2018, è stato depositato atto di costituzione di parte civile, previa remissione in termini.
Evidenzia il ricorrente che mentre il Tribunale aveva ritenuto inesistente la notificazione del decreto di giudizio immediato alla persona offesa, la Corte di appello si è diversamente determinata, facendo leva solo sul fatto che la parte non avrebbe ricevuto gli avvisi ex art. 90-bis cod. proc. pen.
Secondo il ricorrente ciò da un lato implica che la notificazione della vacatio in ius è stata effettuata e dall'altro lato che non vi sono ulteriori vizi invalidanti, poiché la violazione dell'art. 90-bis cod. proc. pen. non è prevista a pena di nullità.
2.2. Con il secondo e il terzo motivo deduce la nullità del punto della decisione che accoglie la richiesta di provvisionale, in quanto:
- la parte civile non era legittimata a proporre appello incidentale in forza del disposto dell'art. 593-bis cod.proc. pen.;
- si sarebbe prodotta una violazione del divieto di reformatio in peius.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato.
2. Il primo motivo è fondato.
2.1. Dagli atti presenti nel fascicolo processuale, cui il collegio ha accesso in ragione della questione da esaminare, risulta quanto segue:
- il pubblico ministero ha esercitato l'azione penale mediante richiesta di giudizio immediato;
- il decreto di giudizio immediato, per l'udienza del 20 dicembre 2017, è stato ritualmente notificato alla persona offesa il 23 ottobre 2017, nelle forme previste dall'art. 154, comma 1 in relazione all'art. 157, commi 1 e 3 cod. proc. pen., mediante consegna da parte dell'UNEP di copia dell'atto al portiere dello stabile in cui la persona offesa aveva la residenza; è stata inviata la raccomandata prevista dall'art. 157, comma 3, cod. proc. pen., ricevuta il 2 novembre 2017;
- la persona offesa si è presentata personalmente alla prima udienza del 20 dicembre 2017; in quell'udienza il giudice ha proceduto agli adempimenti previsti dagli artt. 484 e 491 cod. proc. pen., senza che la persona offesa si costituisse parte civile; quindi, alla medesima udienza, è stato dichiarato aperto il dibattimento e sono state ammesse le prove richieste dal pubblico ministero e dalla difesa dell'imputato;
- alla successiva udienza del 21 marzo 2018, fissata per l'assunzione della testimonianza della persona offesa, costei non si è presentata, ha partecipato all'udienza il difensore della L. I. nel frattempo nominato, avv. A. S.; neppure in questa sede c'è stata costituzione di parte civile;
- nelle more della successiva udienza del 13 giugno 2018 la persona offesa si è costituita parte civile. Immediatamente il difensore dell'imputato si è opposto alla costituzione, facendone rilevare la tardività; il patrono di parte civile ha chiesto e ottenuto la rimessione in termini sul dedotto presupposto che il decreto di giudizio immediato non fosse stato notificato alla persona offesa, la quale non aveva neppure ricevuto l'avviso di cui all'art. 90-bis cod. proc. pen.;
- alla successiva udienza del 21 giugno 2018 il difensore dell'imputato ha insistito per l'estromissione della parte civile, facendo valere i medesimi argomenti coltivati con l'atto di appello e con il ricorso per cassazione qui in esame; il giudice ha respinto la richiesta, richiamando il precedente provvedimento e ritenendola tardiva rispetto al termine di cui all'art. 484 cod. proc. pen.
2.2. Dall'iter procedimentale appena ripercorso, emerge in maniera chiara che la vacatio in ius è stata ritualmente notificata, ai sensi dei richiamati art. 154, comma 1 e 157, commi 1 e 3 cod. proc. pen., alla persona offesa, la quale ha ricevuto, con sicurezza, notizia della convocazione, poiché si è presentata personalmente alla prima udienza del 20 dicembre 2017.
La persona offesa avrebbe dovuto costituirsi in quell'udienza, entro il termine decadenziale previsto dall'art. 484 cod. proc. pen.
Così non è stato: la persona offesa ha partecipato personalmente alla prima udienza, nella quale sono stati svolti gli adempimenti di cui agli artt. 484 e 491 ed è stato aperto il dibattimento, con l'ammissione delle prove richieste dalle parti.
La persona offesa ha poi partecipato, tramite il proprio difensore, alla successiva udienza del 21 marzo 2018, fissata per l'istruttoria, e anche in quella sede, ancora, non ha esercitato alcuna facoltà di quelle in astratto attribuite.
La circostanza che la parte non abbia ricevuto gli avvisi di cui all'art. 90-bis cod. proc. pen. non si riflette in termini di invalidità degli atti compiuti, essendo le cause di nullità tipiche.
2.3. La corretta vacatio in ius della persona offesa e l'assenza di un vizio di nullità comportano vuoi l'inapplicabilità del regime di cui agli artt. 177 cod. proc. pen. e ss. vuoi l'inoperatività dei principi fissati da Sez. 6, n. 41575 del 23/02/2018, d'Antoni, Rv. 275673, pronuncia, quest'ultima, che si è occupata del caso, diverso, in cui era nulla la notificazione della vocatio in ius alla parte civile.
Nella fattispecie qui in esame la costituzione di parte civile è avvenuta tardivamente, ben oltre il termine di cui all'art. 484 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 15768 del 18/02/2020, O., Rv. 280264 - 03) e la tardività è stata prontamente eccepita dalla difesa dell'imputato.
Non è sostenibile, come ha fatto il Tribunale, che la richiesta di esclusione sia tardiva perché proposta dopo il termine di cui all'art. 484 cod. proc. pen., visto che, da un lato, la costituzione della parte civile è avvenuta ben oltre quel termine e, dall'altro, che la difesa dell'imputato ha immediatamente eccepito la tardività e presentato richiesta di esclusione non appena la costituzione è stata formalizzata.
2.4. La questione si sposta allora sul rimedio restitutorio di cui all'art. 175 comma 1, cod. proc. pen.
2.4.1. Come ha osservato autorevole dottrina, la restituzione in termini presuppone la validità della notifica.
Nel senso che:
- se la notifica manca o è nulla, la questione è quella della disciplina prevista dal legislatore per far valere il vizio e per porvi rimedio (in tal caso la "restituzione nei termini" rappresenta solo lo strumento più agevole per ottenere, di fatto, l'effetto di cui all'art. 185 cod. proc. pen. senza interferire con i tempi del processo, cfr. sul punto Sez. 6, n. 41575 del 23/02/2018, d'Antoni, Rv. 275673);
- se, invece, la notificazione alla persona offesa non presenta vizi, allora quello della restituzione nel termine è l'unico rimedio esperibile per costituirsi parte civile dopo la fase degli atti introduttivi di cui all'art. 484 cod. proc. pen.
2.4.2. Circa la possibilità di restituire la persona offesa non costituita parte civile nei termini ex art. 175 cod. proc. pen., emerge un contrasto tra le sezioni semplici della Corte di cassazione, segnalato anche dall'ufficio del massimario e del ruolo (relazione n. 54 del 2021).
2.4.3. Tuttavia nel presente processo il punto dirimente è un altro, poiché, nella specie, difettano, comunque, i presupposti richiesti dalla legge per l'esercizio di tale facoltà.
L'art. 175, comma 1, cod. proc. pen. prevede che: «Il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti nel termine stabilito a pena di decadenza, se provano di non averlo potuto osservare per caso fortuito o per forza maggiore. La richiesta per la restituzione nel termine è presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore».
In forza del disposto normativo deve ricorrere una situazione riconducibile alle nozioni di "caso fortuito" o "forza maggiore"; occorre, inoltre, una richiesta di parte che deve essere presentata in un termine stabilito a pena di decadenza.
Dunque il richiedente deve essersi trovato nella assoluta impossibilità di osservare il termine perentorio per la costituzione di parte civile a causa di una situazione di «caso fortuito» o «forza maggiore», non potendo ritenersi sufficiente la mera difficoltà di rispettare la scadenza. Il caso fortuito consiste in un fatto esterno, inatteso e imprevedibile, che impedisce il compimento dell'atto processuale o ne frustra il risultato ad esso connaturale; la forza maggiore in una forza impeditiva non altrimenti vincibile.
Nella fattispecie in rassegna all'udienza del 13 giugno 2018 (successiva a quella di apertura del dibattimento e di ammissione delle prove), il Tribunale ha restituito la persona offesa nel termine per costituirsi parte civile. L'ordinanza non richiama una situazione di "caso fortuito" né di "forza maggiore", ma si fonda sulla circostanza, erronea, che la persona offesa non avrebbe ricevuto la notificata del decreto di giudizio immediato e sulla circostanza, irrilevante, che la persona offesa non avrebbe ricevuto gli avvisi di cui all'art. 90-bis cod. proc. pen.
Non risulta, neppure allegata dalla parte, alcuna situazione di «caso fortuito», né di «forza maggiore» di cui all'art. 175 cod. proc. pen.
Inoltre, pacificamente, non è stato rispettato il termine di dieci giorni per presentare istanza, stabilito a pena di decadenza dall'art. 175 cod. proc. pen., dato che la persona offesa era presente sia all'udienza del 20 dicembre 2017 (di persona) sia a quella del 21 marzo 2018 (tramite il proprio difensore) ed è rimasta inerte fino a poco prima dell'udienza del 13 giugno 2018.
2.4.4. Ergo:
- non opera la disciplina delle nullità poiché la notificazione alla persona offesa della vacatio in ius è avvenuta ritualmente;
- non opera la restituzione in termini, perché difettano le condizioni sostanziali e processuali per accedere al rimedio previsto dall'art. 175, comma 1, cod. proc. pen.
3. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e di quella di primo grado limitatamente alle statuizioni civili, che devono essere eliminate.
L'inerenza della vicenda a rapporti familiari impone, in caso di diffusione della presente sentenza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado limitatamente alle statuizioni civili che elimina.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.