In attesa del deposito della sentenza, la Consulta fa sapere che ha ritenuto non fondate le questioni sollevate sulla legittimità costituzionale dell'art. 35-bis, comma 13, sesto periodo, D. Lgs. n. 25/2008.
La Corte Costituzionale rende noto che ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione all'art. 35-bis, comma 13, periodo sesto, D. Lgs. n. 25/2008, dalla Corte di Cassazione. Nello specifico, la disposizione oggetto di censura riguarda l'onere del difensore, nei giudizi ai fini del riconoscimento della protezione internazionale, di certificare la data di rilascio in suo favore della procura speciale a ricorrere per cassazione, onere che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, è previsto a pena di inammissibilità del ricorso.
Tal disciplina è stata censurata dagli Ermellini per difetto di ragionevolezza e per il suo carattere discriminatorio, ma la Consulta ha ritenuto non fondate le censure in considerazione dell'ampia discrezionalità del legislatore in materia processuale, la quale trova come unico limite quello della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte poste in essere.