Si considera incongrua la motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che risulta sproporzionata rispetto a quella a cui avrebbe portato l'applicazione dei parametri tratti dalle Tabelle di Milano.
La Corte d'Appello di Roma riformava parzialmente la decisione del Tribunale, rideterminando in diminuzione l'importo liquidato a favore del danneggiato a titolo di risarcimento dei danni causati da un sinistro stradale.
Contro tale decisione, propone ricorso per cassazione la danneggiata, lamentando, tra i diversi motivi, il fatto che la Corte territoriale si...
Svolgimento del processo
Con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. del 18/12/2018 la Corte d'Appello di Roma, rigettato quello in via incidentale spiegato dal sig. D.M. parziale accoglimento del gravame interposto dalla società X Assicurazioni s.p.a. e in conseguente parziale riforma della pronunzia in Roma n. 15194/2016, ha rideterminato in diminuzione l'importo liquidato dal giudice di prime cure in favore del M. a titolo di risarcimento dei d'anni subiti in conseguenza di sinistro stradale cagiona o dalla sig. R.A. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il M. ora ricorso per cassazione, affidato a 7 motivi, illustrati da memoria propone Resiste con controricorso la società X Assicurazioni S.p.a., che ha presentato anche memoria. L'altra intimata non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
Con il 1°, il 6° e il 7° motivo il ricorrente denunzia violazione degli artt. 12267, 2056, 2059 e.e., 113 c.p.c., 2, 32 Cost., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. Si duole che la corte di merito si sia <<limitata ad applicare in modo del tutto illegittimo e generico quelle c.d. "tabelle romane" finalizzate alla liquidazione onnicomprensiva del danno non patrimoniale che ... non esistono>>, non <<essendovi alcuna tabella di tale carattere che sia stata formalmente approvata e utilizzata ... ordinariamente dal Tribunale di Roma per la liquidazione onnicomprensiva del danno non patrimoniale>>. Lamenta che l'<<uso delle Tabelle di Milano avrebbe nel caso comportato la liquidazione per il danno biologico e per quello delle sofferenze ad esso ordinariamente riconducibili, pari ... ad almeno euro 91.195. Contro gli euro 48.752,02 liquidati dalla Corte di Appello di Roma per la componente del danno non patrimoniale>>. Si duole che la corte di merito abbia immotivatamente utilizzato le Tabelle di Roma senza procedere a compiere <<una adeguata personalizzazione del risarcimento>> e non considerando anche l'aspetto < <dinamico relazionale del danno>>, anziché le Tabelle di Milano, il che avrebbe condotto a <<riconoscere un risarcimento per un'invalidità permanente pari a 18 punti tabellari che con adeguata personalizzazione sarebbe stata pari a euro 90.680,00> >. Lamenta che corte di merito ha confuso <<in modo inammissibile>> il <<danno biologico-psichiatrico ... rilevato e liquidato in sede di C.T.U con quella che è la componente del danno non patrimoniale relativa alle sofferenze psichiche ed al turbamento interiore conseguenti alla particolarità del danno subito alla sfera sessuale>>. Si duole che non sia stata considerato e liquidato <<ulteriore danno relaziona e>> conseguente < <alla particolarità del danno subito alla sfera sessuale>>. Con il 2° motivo denunzia violazione dell'art. 132 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 4, c.p.c. Si duole che la corte di merito abbia immotivatamente affermato che <<il giudice dì prime cure sarebbe incorso in "errore materiale">>. Con il 3° motivo denunzia violazione degli artt. 112, 287, 288 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 4, c.p.c. Si duole che la corte di merito non abbia considerato che non è stata mai domandata la <<correzione di errore materiale>>, essendosi < <semplicemente eccepito ... la carenza di motivazione relativa ai criteri in base ai quali è stata effettuata la liquidazione del danno biologico puro, ossia del mero danno fisico da invalidità permanente>>. Con il 4° motivo denunzia violazione degli artt. 112, 132 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 4, c.p.c. Si duole che la corte di merito abbia pronunziato con <<una motivazione del tutto apparente che deve intendersi equivalente a quella inesistente>>. Con il 5° motivo denunzia < <omesso esame>> di fatto decisivo per la decisione, in riferimento all'art. 360, 1° co. nn. 3 e 5, c.p.c. Si duole che la corte di merito non abbia considerato le < <conseguenze peculiari ... quelle sofferenze particolari dovute al danno subito alla sfera sessuale>>. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono fondati e vanno accolti nei termini e limiti di seguito indicati. Come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare, in materia danno non patrimoniale, i parametri delle "Tabelle" predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti. Ne consegue l'incongruità della motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri tratti dalle "Tabelle" di Milano consenta di pervenire (v. Cass., 28/6/2018, n. 17018. E già Cass., 30/6/2011, n. 14402). Orbene, nell'affermare che <<la valutazione del Tribunale, che ha recepito in toto l'accertamento tecnico appare esente dalla censura in esame anche sotto il profilo della percentuale applicata al fine di personalizzare la liquidazione posto che il riconoscimento di una percentuale in misura superiore che tenesse conto nuovamente della sofferenza psichica di cui sopra costituirebbe una non consentita duplicazione delle voci risarcitorie>> la corte di merito ha nell'impugnata sentenza invero disatteso il suindicato principio. Della medesima, assorbiti ogni altra diversa questione e differente profilo nonché gli altri motivi, s'impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d'Appello di Roma, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie p.q.r. il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Cassa in relazione l'impugnata sentenza e rinvia, anche per spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione.