L'odierno ricorrente adisce la Corte di Cassazione avverso la sentenza emessa in sede di gravame che, in parziale riforma del primo grado, lo condannava ai quattro mesi di reclusione per il reato di sostituzione di persona.
Tra i motivi di censura, l'imputato eccepisce la violazione di legge in relazione alla normativa emergenziale poiché...
Svolgimento del processo
1. La Corte d'Appello di Genova, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Savona in data 20.9.2016 all'esito di rito abbreviato, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di D.G. in relazione al reato di furto contestato all'imputata al capo A (così riqualificata l'iniziale imputazione di ricettazione), per essere lo stesso estinto per prescrizione, ed ha conseguentemente rideterminato la pena, quanto alla residua imputazione di sostituzione di persona (capo B, aggravato dalla recidiva reiterata specifica infraquinquennale), in mesi quattro di reclusione. Viene in rilievo la condotta dell'imputata che, dopo aver rubato una carta di identità, se ne serviva per aprire un conto corrente presso l'istituto bancario "Che Banca", sede di Milano Sempione, sostituendosi all'intestataria e facendo credere all'impiegato di essere, appunto, un'altra persona.
2. Propone ricorso D. G., mediante il difensore, evidenziando due distinti motivi di censura.
2.1. Il primo argomento difensivo eccepisce violazione di legge in relazione alla normativa emergenziale dettata in materia di COVID 19, in particolare avuto riguardo all'art. 23 d.l.n. 149 del 2020. Il ricorrente sostiene che sarebbe stata ignorata la sua tempestiva richiesta di trattazione orale del processo, inviata alla Corte d'Appello in data 27.11.2020 a mezzo pec, utilizzando l'indirizzo a ciò deputato formalmente dal Ministero della Giustizia, DGSIA, depositoattipenali2.ca.genova@giustiziacert.it, conformemente all'allegato del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia. La sentenza d'appello, infatti, è stata emessa il 15.12.2020, in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 23 citato. Si deduce, pertanto, la violazione del diritto di difesa, rappresentando che al difensore dell'imputato è stato, in tal modo, impedito di esporre le proprie conclusioni in udienza né, d'altra parte, egli aveva depositato conclusioni scritte entro i termini previsti (5 giorni antecedenti all'udienza camerale), in attesa della fissazione dell'udienza orale che riteneva di aver tempestivamente e ritualmente richiesto; sicché, si è determinata anche una violazione del diritto al contraddittorio e, conseguentemente, una nullità di ordine generale ex art. 178, comma primo, lett. c, cod. proc. pen.
2.2. Il secondo motivo di ricorso eccepisce violazione di legge, avuto riguardo alla mancata valutazione circa la sussistenza della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., nonostante la scarsa offensività della condotta posta in essere dalla ricorrente (che non ha prodotto danni ad alcuno).
3. Il Sostituto Procuratore Generale T.E. ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, per essersi verificata una nullità di ordine generale tempestivamente dedotta con il ricorso per cassazione.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato quanto al primo, preliminare motivo, di ordine processuale.
2. In tema di legislazione emergenziale da COVID-19, l'art. 23 del d.l. 9 novembre 2020, n. 149 prevedeva, al comma primo, che, dalla data di sua entrata in vigore e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado, la Corte di Appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire. La norma, altresì, disponeva, al comma quarto, con richiamo anche al comma secondo, che, qualora vi sia richiesta di discussione orale, questa deve essere presentata per iscritto entro il termine perentorio di 15 giorni prima dell'udienza, depositando la richiesta alla Corte d'Appello in via telematica, secondo le nuove modalità che prevedono la predisposizione di un elenco di caselle pec per ciascuno degli uffici giudiziari italiani, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. All'art. 24, comma 4, di tale decreto legge è prevista, infatti, la possibilità di deposito con valore legale, mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, di tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati, diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2 (e cioè diversi da quelli per i quali è previsto il deposito in via esclusiva mediante portale del processo penale telematico, per la durata del periodo emergenziale), fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. In particolare, è stato previsto, tra l'altro, che il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari, indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici, segnalando anche che, con il medesimo provvedimento, sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e alla sottoscrizione digitale, nonchè le "ulteriori modalità di invio" e disposizioni per messaggi che eccedono la dimensione massima stabilita (art. 24, comma 4, seconda parte). Come è stato già evidenziato da questa Corte, «anche tenuto conto della rubrica dell'art. 24 d.l. n. 137 del 2020 (Disposizioni per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza de/l'emergenza epidemiologica da COVID-19), la disciplina emergenziale ha una chiara finalità di alleggerimento del sistema complessivo di deposito degli atti giudiziari, comprese le impugnazioni, al fine di rispondere all'emergenza sanitaria in corso. Con tale obiettivo, si è perseguita una "dematerializzazione" del sistema di deposito anche degli atti di impugnazione, qualsiasi essi siano, proponendo l'utilizzo di modalità informatiche certificate, come possibilità per le parti» (cfr. Sez. 5, n. 24953 del 10/5/2021, G. G., Rv. 281414). Nella stessa data di adozione del d.l. n. 149 del 2020, il 9 novembre 2020, il Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia ha emanato il proprio provvedimento attuativo, contenente l'individuazione degli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all'art. 24, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio, con il relativo Allegato 1, contenente gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all'art. 24, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Vi è da aggiungere che il d.l. n. 149 del 2020 è stato abrogato espressamente dall'art.1, comma 2, della legge di conversione del d.l. n. 137 del 2020, e cioè dall'art. 1, comma 2, della legge 18 dicembre 2020, n. 176, atto normativo la cui entrata in vigore è, quindi, comunque successiva alla data in cui si è tenuta l'udienza d'appello di trattazione relativa al presente processo (il 15 dicembre 2020), sicché al predetto decreto legge n. 149 del 2020 è necessario far riferimento come disposizione regolatrice vigente per la presente fattispecie. Solo per completezza, il Collegio rammenta che la citata legge n. 176 del 2020 ha riproposto il contenuto dell'art. 23 del d.l. n. 149 del 2020, inserendolo nel testo normativo risultante dalla conversione in legge del decreto legge n. 137 del 2020, nelle forme di un nuovo art. 23-bis aggiunto al testo precedente alle modifiche.
2.1. Orbene, la richiesta del ricorrente di trattazione orale del processo a suo carico, fissato per l'udienza del 15.12.2020 dinanzi alla Corte d'Appello di Genova, è stata inviata tempestivamente, in data 27.11.2020 (e dunque sicuramente prima dei 15 giorni dalla data di udienza, così come previsto dall'art. 23 d.l. n. 149 del 2020) a mezzo pec, utilizzando uno degli indirizzi a ciò deputati formalmente dal Ministero della Giustizia, nel suddetto provvedimento attuativo del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia (depositoattipenali2.ca.genova@giustiziacert.it), conformemente all'Allegato del provvedimento stesso. A fronte di tale richiesta, allegata al ricorso in copia e comunque contenuta negli atti del fascicolo di cui il Collegio ha preso visione, in ragione della natura processuale del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304), la difesa del ricorrente non ha ricevuto alcuna comunicazione in merito e la sentenza d'appello risulta essere stata emessa il 15.12.2020, in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 23 citato, dunque senza l'intervento delle parti. Il difensore dell'imputato non ha, quindi, potuto concludere in udienza né ha depositato proprie conclusioni scritte, che riteneva superflue, avendo richiesto la trattazione orale del processo. Alla luce di tale ricostruzione, deve ritenersi che si sia verificata un'ipotesi di lesione dei diritti di difesa dell'imputato, al cui difensore è stato impedito, in definitiva, di esporre le proprie conclusioni in udienza; nè, d'altra parte, egli aveva depositato conclusioni scritte entro i termini previsti (5 giorni antecedenti all'udienza camerale), ritenendo di dover attendere comunicazione della fissazione dell'udienza orale tempestivamente e ritualmente richiesta. L'udienza, invece, si è tenuta con procedimento camerale non partecipato (la sentenza dà atto del nome del difensore d'ufficio già nominato nelle precedenti udienze, ma non vi è verbalizzazione di pubblica udienza, mentre invece viene fatto richiamo esplicito alla disciplina prevista dall'art. 23 d.l. n. 149 del 2020), sicché non può comunque ritenersi sussistente alcun onere di presenza in capo al difensore, a prescindere dalla necessità o meno di una comunicazione di attivazione della procedura di trattazione orale, da parte della cancelleria del giudice, a seguito della sua istanza. Si è, pertanto, determinata una violazione del diritto al contraddittorio, tutelato dall'art. 111 della Costituzione e dall'art. 6 CEDU, e, conseguentemente, una nullità di ordine generale ex art. 178, comma primo, lett. c, e 180 cod. proc. pen., verificatasi nel corso del giudizio, che può essere utilmente dedotta, in un caso come quello di specie, entro la deliberazione della sentenza del grado successivo, e quindi con il ricorso per cassazione (cfr., in tema, ma in fattispecie differente, Sez. 6, n. 22528 del 1/7/2020, L. Q., Rv. 279565). La conclusione è coerente con quanto affermato da due recenti pronunce di legittimità, intervenute a fornire risposta interpretativa ad alcune questioni applicative poste dalla disciplina emergenziale da COVID-19, secondo le quali, all'impossibilità per le parti di concludere in giudizio, si collega una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 6207 del 17/11/2020, dep. 2021, P., Rv. 280412; Sez. 6, n. 28032 del 30/4/2021, S., Rv. 281694, entrambe hanno ritenuto che il mancato rispetto del termine per il deposito delle conclusioni del Procuratore Generale non causi nullità, salvo, appunto, nell'ipotesi in cui abbia privato le parti del diritto di concludere). Il Collegio rileva, in sintesi, che, in tema di giudizio d'appello, nell'ipotesi di rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale dell'udienza fissata, da parte del difensore dell'imputato, lo svolgimento del processo con le forme non partecipate previste dall'art. 23, comma primo, d.l. n. 149 del 2020 determina una nullità di ordine generale ex artt. 178, comma primo, lett. c) e 180 cod. proc. pen., deducibile con il ricorso per cassazione.
3. Alla rilevata sussistenza della nullità tempestivamente dedotta con il ricorso per cassazione consegue la necessità di annullare la sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Genova perché proceda a nuovo giudizio, nonché l'assorbimento dell'ulteriore ragione di ricorso.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Genova per nuovo esame.