Il Regolamento europeo consente l'impiego di strumenti che comportano il monitoraggio dei lavoratori solo se vengono adottate, nel rispetto delle norme di settore, misure specifiche di tutela della dignità e dei diritti fondamentali degli interessati.
A seguito del reclamo di un dipendente di una società di trasporto pubblico avente ad oggetto il monitoraggio del personale attraverso un sistema di gestione delle telefonate del call center dedicato al customer care, dall'attività ispettiva avviata emergeva che i dipendenti non erano stati adeguatamente informati in proposito. Oltre a ciò, era emerso che tale sistema non si limitava alla gestione delle telefonate ma ne consentiva la registrazione e il riascolto e permetteva la conservazione per un tempo indefinito di altri dati inerenti all'attività lavorativa del singolo, come ad esempio la durata delle telefonate o i numeri contattati.
Tuttavia, tali caratteristiche configurano una vera e propria attività di controllo a distanza dei lavoratori e non semplicemente uno strumento di lavoro, ma ai fini dell'implementazione di un'attività tale si richiedono uno specifico accordo sindacale ovvero l'autorizzazione dell'Ispettorato.
L'impresa di trasporto, invece, aveva trattato i dati dei dipendenti senza rispettare i principi di minimizzazione e di limitazione del periodo di conservazione dei dati, senza neppure adottare misure tecniche volte a salvaguardare la riservatezza e l'integrità dei dati trattati.
Preso atto di ciò, nonché del fatto che i sistemi di controllo con funzioni di controllo a distanza dei lavoratori devono essere accompagnati dall'adozione delle tutele previste dallo Statuto dei lavoratori e dal Codice privacy, l'Autorità ha inflitto alla società una sanzione amministrativa pari a 30mila euro, tenendo conto del fatto che il suddetto sistema era stato prontamente disattivato.