Al fine di contenere gli effetti degli incrementi dei prezzi dell'energia elettrica e del gas è stato emanato il
D.L. 27 settembre 2021, n. 130 (cd. “decreto Energia”), recante «
Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale», convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 novembre 2021, n. 171.
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L'anzidetto decreto, con riferimento al quarto trimestre del 2021, prevede, in sintesi:
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l'annullamento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate nel settore elettrico alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione;
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la riduzione al 5% dell'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano destinate a usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021;
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la riduzione delle aliquote relative agli oneri generali del settore gas;
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la rideterminazione delle agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute ai nuclei familiari in stato di disagio economico, fisico e sociale.
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Premesso quanto innanzi esposto, con la presente circolare, il Fisco ha fornito i chiarimenti in merito all'ambito applicativo dell'agevolazione fiscale L'aliquota IVA del 5% è, quindi, applicabile, seppure in via temporanea:
- sia alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali ordinariamente assoggettate all'aliquota del 10 per cento;
- sia a quelle per usi civili (che superano il limite annuo di 480 metri cubi) e industriali ordinariamente assoggettate all'aliquota del 22 per cento.
Occorre, pertanto, assumere ai fini IVA la
stessa qualificazione di “usi civili” e di “usi industriali” utilizzata per l'applicazione dell'accisa sul gas naturale. Ciò nell'ottica di una più semplice e uniforme applicazione delle disposizioni concernenti il settore delle accise e quello dell'IVA e in linea con quanto già chiarito con la circolare n.2/E del 17 gennaio 2008, paragrafo 21, che ha sottolineato la volontà del legislatore di armonizzare i criteri di tassazione del gas utilizzati ai fini IVA al sistema adottato in materia di accise.
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Diversamente, l'uso del gas naturale per l'autotrazione così come per la produzione dell'energia elettrica non beneficerà della riduzione dell'aliquota IVA. La riduzione al 5% dell'aliquota IVA non si estende, pertanto, alle anzidette ipotesi di fornitura di gas metano.
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Per quel che riguarda la
generazione combinata di energia elettrica e calore utile destinato a soli usi civili e industriali, le regole utili all'individuazione dell'accisa applicabile sono indicate dall'articolo 21 del TUA che, evidenzia l'Agenzia delle Entrate: «
al comma 9-ter, individua i consumi specifici convenzionali per determinare il quantitativo di combustibile impiegato per la produzione di energia elettrica (fissato, in particolare, per il gas naturale a 0,220 mc per kWh).»
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Sarà, conseguentemente, possibile determinare per differenza il quantitativo di gas naturale utilizzato per la sola produzione di calore utile. In tale ipotesi, l'anzidetto quantitativo, beneficia dell'aliquota IVA agevolata, in misura pari al 5 per cento, a differenza del quantitativo di gas naturale utilizzato per la produzione di energia elettrica, che sconta l'aliquota IVA in misura ordinaria.
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Ai fini IVA ne consegue, quindi, che possono usufruire dell'aliquota agevolata del 5 per cento, introdotta dal decreto Energia,
gli impieghi di gas metano per combustione rientranti nelle destinazioni annoverate tra le esenzioni di cui all'articolo 17 del TUA (gas soggetto ad accisa, ancorché esonerato dal relativo pagamento) nonché negli utilizzi agevolati richiamati dall'articolo 24 del TUA, purché circoscritti ai soli usi “civili” e “industriali” a cui fa riferimento l'articolo 26 sopra menzionato.
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In sintesi:
- l'agevolazione di cui trattasi trova applicazione con riferimento alle somministrazioni di gas metano per combustione contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre del 2021, sia che essi siano semplicemente stimati sia che si tratti di consumi effettivi;
- qualora le somministrazioni di gas siano, comunque, contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche in relazione ai successivi eventuali conguagli, derivanti dalla rideterminazione degli importi dovuti sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, all'ultimo trimestre del 2021, a prescindere dal momento di fatturazione degli stessi;
- la disciplina ordinariamente vigente trova, invece, applicazione in relazione al gas metano somministrato fino al 30 settembre 2021 e, successivamente, per il gas erogato a decorrere dal 1° gennaio 2022.
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