In tema di intervento del Fondo di Garanzia dell'INPS ai fini del pagamento del TFR a favore dei soci lavoratori di cooperative in situazioni di insolvenza, l'art. 24 L. n. 196/1997 si applica retroattivamente solo se…
Il Giudice di seconde cure rigettava il gravame proposto dall'odierno ricorrente contro la sentenza di primo grado che aveva respinto la sua opposizione al decreto con cui l'INPS gli aveva ingiunto il pagamento a titolo restitutorio di un importo versatogli come TFR non percepito dalla cooperativa datrice di lavoro poi fallita, quale prestazione resa dal Fondo di...
Svolgimento del processo
1. con sentenza 30 ottobre 2019, la Corte d'appello di Catania rigettava l'appello di G. B. avverso la sentenza di primo grado, che ne aveva respinto l'opposizione al decreto con il quale l'Inps gli aveva ingiunto il pagamento, a titolo restitutorio, dell'importo versatogli per T.f.r. non percepito dalla cooperativa datrice C. di cui era stato socio dall'ottobre 1982 all'ottobre 1992) fallita, quale prestazione resa dal Fondo di Garanzia;
2. essa riteneva la mancanza di prova (nell'irrilevanza dell'estratto contributivo, pure prodotto dal socio lavoratore solo in grado d'appello), a carico del predetto, del versamento della contribuzione volontaria, ai fini di riconoscimento della garanzia per il T.f.r. ai soci lavoratori di cooperativa, in riferimento al periodo, come appunto nella specie, anteriore all'estensione con la I. 196/1997 della disciplina in materia di Fondo di Garanzia;
3. con atto notificato il 29 giugno 2020, il socio lavoratore ricorreva per cassazione con due motivi, cui l'Inps resisteva con controricorso e memoria ai sensi dell'art. 3B0bis c.p.c.
Motivi della decisione
1. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2 I. 297/1982 e 24 I. 196/1997, per la documentazione della sua regolarità contributiva (anche) per il periodo dall'l ottobre 1982 al 31 ottobre 1990 alle dipendenze come socio della Cooperativa poi in I.e.a. (primo motivo); omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, quale la mancata considerazione degli estratti contributivi, in assenza di prova dall'Inps di non aver ricevuto dalla I.e.a. le somme per cui si era surrogato al lavoratore (secondo motivo);
2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono manifestamente infondati;
3. è noto che, in tema di intervento del Fondo di Garanzia dell'Inps per il pagamento del trattamento di fine rapporto in favore di soci lavoratori di cooperative in situazione di insolvenza, l'art. 24 I. 196/1997 (che ha esteso l'intervento del Fondo a tali lavoratori) sia applicabile retroattivamente, in funzione di tutela previdenziale dei soci lavoratori, a condizione che siano stati pagati i contributi previdenziali per il periodo precedente all'entrata in vigore della disposizione, attesa la ratio della norma transitoria, che riconosce rilevanza all'assicurazione volontariamente e irretrattabilmente istituita dalle cooperative e la finalità dell'intervento normativo, consistente nel riconoscimento della garanzia del credito per T.f.r. nei limiti in cui sia stato reso operativo in favore dei soci dall'autonomia contrattuale, a seguito di conforme previsione statutaria o assembleare o di comportamenti concludenti, quali in particolare il versamento della prescritta contribuzione (Cass. 11 giugno 2010, n. 14076; Cass. 10 maggio 2016, n. 9479; Cass. 16 gennaio 2017, n. 862);
3.1. in base ai consolidati principi valevoli in materia di ripartizione degli oneri di allegazione e prova del rapporto obbligatorio (Cass. s.u. 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass. 12 febbraio 2010, n. 3373; Cass. 20 gennaio 2015, n. 826), la dimostrazione dei fatti costitutivi di una pretesa anche di natura previdenziale incombe sul creditore che agisce, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. 3 ottobre 2017, n. 23057; Cass. 4 settembre 2018, n. 21640);
4. nel caso in esame, non vi è dubbio che tra i fatti costitutivi dell'obbligazione gravante sul Fondo di Garanzia vi sia l'avvenuto pagamento dei contributi previdenziali per il periodo precedente all'entrata in vigore della legge numero 196/1997, con la conseguenza che incombe all'odierno ricorrente fornire la dimostrazione di tale pagamento;
4.1. né può operare il criterio di vicinanza della prova, quale mezzo di definizione della regola finale di giudizio stabilita dall'art. 2697 c. c., ben avendo l'interessato la possibilità, secondo le regole di diritto di accesso agli atti della P.A. o eventualmente, sulla base degli strumenti processuali a tal fine predisposti dall'ordinamento, di acquisire la documentazione necessaria a suffragare le proprie ragioni (Cass. 24 giugno 2020, n. 12490);
5. nella specie, al di là della ritenuta irrilevanza dell'estratto contributivo, la Corte territoriale ha escluso la prova del pagamento dei contributi per tardiva produzione: e nel fare ciò, ha pure proceduto a quell'esame (all'ultimo capoverso di pg. 3 della sentenza), di cui il ricorrente ha infondatamente denunciato l'omissione;
6. pertanto il ricorso deve essere rigettato, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza ed esenzione dal pagamento del contributo unificato, in base alla risultanza in atti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e€ 2.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge.
Rilevato che dagli atti del processo risulta esente, non si applica l'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002.