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10 dicembre 2021
Se la sentenza è emessa in formato cartaceo, l’unica attestazione ufficiale è quella sottoscritta dal cancelliere in calce alla sentenza

Per la Cassazione, ai fini del computo del termine lungo di impugnazione, non rileva la circostanza che alla sentenza, emessa in formato cartaceo, sia stata attribuita anche una traccia telematica indicante una diversa data di pubblicazione, poiché l'unica attestazione ufficiale è quella sottoscritta dal cancelliere in calce alla sentenza.

La Redazione

In un giudizio avente ad oggetto la richiesta di risarcimento danni a seguito del decesso conseguito a un sinistro, la Corte d'Appello di Napoli dichiarava l'inammissibilità del gravame per tardività. In particolare, la Corte territoriale rilevava che la data indicata dalle parti, risultante dal timbro apposto in calce alla...

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