Il Giudice d'Appello rigettava l'impugnazione avverso la sentenza di primo grado, che dichiarava nullo il precetto intimato dall'attore al terzo pignorato per mancato pagamento delle somme assegnate in esito alla procedura esecutiva.
Investita della questione, la Corte di Cassazione esamina preliminarmente la validità o meno della procura specialerilasciata dal...
Svolgimento del processo
1. con sentenza 19 giugno 2020, la Corte d'appello di Roma rigettava l'appello principale di R.L., quale erede di M.L. e dell'incidentale dell'Inps, avverso la sentenza di primo grado, di accertamento della nullità del precetto intimato dal predetto il 6 aprile 2017 per il pagamento della somma di € 13.857,13, sulla base dello stesso titolo (sentenza della Corte d'appello di Roman. 8828/2007) con il quale aveva già promosso procedura esecutiva in esito alla quale aveva ottenuto l'assegnazione delle somme pignorate presso terzi;
2. in particolare, essa riteneva l'infondatezza dei motivi di gravame, incentrati sul mancato pagamento da parte del terzo pignorato delle somme oggetto dell'ordinanza di assegnazione, in quanto non confutanti la (diversa) ratio argomentativa della sentenza impugnata, non fondata sulla portata satisfattiva dell'ordinanza, quanto sull'abuso dei mezzi di espropriazione, in violazione dell'art. 111, primo comma Cost. e dei principi di correttezza e buona fede, per la promozione di una nuova esecuzione dal procedente, benché destinatario di un'ordinanza di assegnazione integralmente satisfattiva, tuttavia non deducente la mancata ottemperanza del destinatario dell'ordine di assegnazione;
3. la Corte territoriale ravvisava quindi la tardività di una produzione documentale (nota della terza pignorata BNL di inefficacia dell'ordinanza di assegnazione per il decorso di un anno tra la sua emissione e notificazione e di comunicazione di diffida dell'Inps di provvedere al pagamento), peraltro incontestata la precedente inerzia della parte nell'esazione delle somme assegnate; essa ribadiva infine l'infondatezza della deduzione di incompetenza funzionale del Tribunale adito, in favore di quella del giudice dell'Esecuzione, quand'anche qualificabile l'opposizione al precetto come agli atti esecutivi dopo l'inizio dell'esecuzione, siccome solo "nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza" (soli ordinatori e interinali);
4. con atto notificato il 20 luglio 2020, R.L., nella qualità, ricorreva per cassazione con tre motivi, cui l'Inps resisteva con controricorso; il ricorrente comunicava memoria ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., con istanza di remissione alle Sezioni Unite di questa Corte.
Motivi della decisione
1. il ricorrente deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 615, 616, 617, 618bis, 27 c.p.c., per erronea esclusione e comunque limitazione ai provvedimenti con ordinanza della competenza funzionale del Giudice dell'esecuzione, anche per opposizione al precetto quando sia, come nel caso di specie, iniziata l'esecuzione (primo motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 615, 617, 618bis c.p.c. 7, comma 3bis c.p.c. introdotto dalla I. 69/2009 ed omessa valutazione di una circostanza determinante, per essere l'oggetto del titolo esecutivo (sentenza della Corte d'appello di Roma n. 8828/2007) non una prestazione previdenziale, bensì il pagamento di interessi e rivalutazione per tardiva corresponsione di un trattamento assistenziale, di competenza non più del giudice del lavoro, ma di pace (secondo motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 553 c.p.c., 2928, 2963 c.c., 115, 116 c.p.c., 14, comma ibis ci. I. 669/1996 come mod. dall'art. 44, terzo comma, lett. a) ci. I. 269/2003 conv. con I. 326/2003, per erronea assunzione di estinzione dell'obbligazione del debitore nei confronti del creditore procedente, nonostante l'inefficacia dell'ordinanza di assegnazione in assenza di esazione dal creditore procedente delle somme assegnate (terzo motivo);
2. in via preliminare, deve essere scrutinata la validità della procura alle liti rilasciata su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso, rispetto alla quale il ricorrente ha richiesto, con la memoria suindicata, la rimessione alle sezioni unite di questa Corte, ai sensi dell'art. 374 c.p.c., non sussistendone i presupposti;
3. neppure si pone l'esigenza, sollecitata con la medesima memoria, di un rinvio a nuovo ruolo, come nelle ordinanze interlocutorie ivi indicate, in attesa della decisione delle sezioni unite sulla questione, rimessa dall'ordinanza di questa Corte 8 aprile 2021, n. 9358 riguardante la necessità - in funzione di una più netta definizione delle regole formali e dei criteri condizionanti l'ammissibilità del ricorso anche allo scopo di evitare restrizioni eccessive per l'accesso al processo, oltre che nell'ottica di bilanciare l'esigenza funzionale di porre regole di accesso alle impugnazioni con quella ad un equo processo, ricavabile dall'art. 6 CEDU (così Cass. s.u. 7 novembre 2017, n. 26338) - di "stabilire: a) se, in caso di procura a margine o in calce al ricorso, la verifica dell'anteriorità del rilascio rispetto alla notifica dell'impugnazione possa esser compiuta anche solo mediante l'esame dell'origina/e depositato in cancelleria; b) se, in caso negativo, sia sufficiente la semplice menzione della procura sulla copia notificata o, in alternativa, quali requisiti minimi debbano possedere eventuali ulteriori elementi di riscontro e se essi debbano risultare necessariamente sulla copia; c) quali condizioni siano richieste, per il medesimo effetto, in caso di procura rilasciata su foglio separato";
3.1. appare infatti evidente come tale questione non soltanto non interferisca, ma neppure incida tangenzialmente, su quella, tutt'affatto diversa, dell'(in)esistenza della "procura speciale" rilasciata da R.L., quale erede di M.L., all'Avv. N.S.;
4. sono noti (e consolidati) i principi in ordine alla specialità della procura per il giudizio di cassazione (art. 365 c.p.c.) e alla sua validità, a seconda delle modalità di rilascio, in particolare, se in calce al ricorso o su foglio da esso separato;
5. sotto un primo profilo, la nozione di specialità si declina in senso oggettivo: il mandato speciale deve essere riferibile alla specifica pronuncia impugnata e al giudizio di cassazione che la parte abbia inteso proporre, salva poi la precisazione che tale condizione possa essere soddisfatta dalla sua stessa collocazione topografica (così, per la procura a margine: Cass. s.u. 27 ottobre 1995, n. 11178; Cass. 3 ottobre 2019, n. 24670; per la procura in calce: Cass. s.u. 24 novembre 2004, n. 22119; Cass. 21 maggio 2007, n. 11741; Cass. 3 luglio 2009, n. 15692; Cass. 5 dicembre 2014, n. 25725; Cass. 30 novembre 2020, n. 27302), sempre che il contrario non risulti dall'atto;
5.1. quando la procura sia stata apposta su foglio separato (anche se materialmente congiunto al ricorso ai sensi dell'art. 83, terzo comma c.p.c, nel testo novellato dalla I. 141/1997) sussiste, ugualmente, la necessità che essa risulti univocamente riferibile al giudizio di legittimità: è quindi inammissibile il ricorso se il mandato contenga espressioni incompatibili con la proposizione dell'impugnazione o riferibili ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali (tra le più recenti: Cass. 5 novembre 2018, n. 28146; Cass. 16 luglio 2020, n. 15211; Cass. 11 novembre 2020, n. 25447);
6. il requisito di specialità in senso temporale richiede poi che il mandato ad /item sia stato conferito dopo la pronuncia impugnata e prima della notifica del ricorso (per tutte: 8 aprile 2021, n. 9358, sub 2.3. in motivazione, con richiamo di precedenti cui si rinvia);
6.1. per quanto in particolare qui interessa, risultando l'anteriorità della procura in esame alla notificazione del ricorso dalla sua menzione, siccome inclusa quale allegato, nella relazione di notificazione a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 3bis I. 53/1994, rileva piuttosto il requisito di posteriorità del suo rilascio rispetto alla sentenza impugnata, ben desumibile, ai fini di validità, dall'intima connessione con il ricorso cui accede e nel quale la sentenza è menzionata (Cass. 14 marzo 2006, n. 5443; Cass. 5 novembre 2012, n. 18915; Cass. 21 dicembre 2019, n. 34259);
7. nel caso di specie, la procura in esame, sebbene indicata come apposta "in calce al presente atto", in realtà non si trova ivi (nonostante l'ampio spazio, di quasi metà del foglio, lasciato in bianco a pagina 20, ultima numerata del ricorso), né in alcuna parte di esso compare la firma di R.L., conferente la procura; essa rinvenendosi unicamente nel foglio separato, privo di alcuna apparente congiunzione tanto meno sotto forma di timbratura, recante, sotto la dicitura in carattere grassetto "Nel procedimento innanzi alla Suprema Corte di Cassazione delego", conferimento di mandato "al difensore in ogni fase e grado del giudizio, compreso il processo di esecuzione ... et cetera ... ", in assenza di data e, quel che più conta, di alcun riferimento al ricorso, né al provvedimento impugnato e pertanto di consapevole conferimento per l'odierno giudizio di cassazione, da parte del soggetto rappresentato, cui pertanto non può essere validamente riferibile;
7.1. né la dichiarazione del difensore notificante, ai sensi della legge 54/1993, contenuta nell'attestazione di conformità della copia cartacea all'atto notificato a mezzo P.E.C., di avere siglato ciascuna delle ventidue pagine del ricorso (in esse compresa la procura, non numerata) "con timbro di congiunzione" (al di là della sua irrilevanza, non valendo esso, neppure qualora recante l'indicazione del nome, del titolo e dei recapiti del difensore apposto tra il foglio recante la procura e quello cui sia "spillato", ad attribuire univoca certezza al momento in cui tale spillatura sia stata effettuata ed il tempo del rilascio della procura medesima: Cass. 14 marzo 2006, n. 5443), può sopperire alla carenza, giova ribadire, di alcun collegamento riferibile al ricorso, né al provvedimento impugnato così da "far corpo" con il primo e risultare posteriore al secondo: elementi comunque necessari a garantire il valido conferimento della procura speciale, a fronte di carenze di requisiti (ad esempio, di data), così rimediabili (Cass. 27 maggio 2019, n. 14437);
8. pertanto la procura, non riferibile per le ragioni dette al ricorso, è inesistente (Cass. 7 giugno 2003, n. 9173) ed esso deve essere dichiarato inammissibile, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535), a carico del difensore, che ha in tal modo agito in proprio (Cass. 9 dicembre 2019, n. 32008; Cass. 11 novembre 2020, n. 25304);
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il difensore del ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del difensore del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.