L'elezione di domicilio cd. anomala non è vincolante ai fini della determinazione del giudice territorialmente competente a conoscere dell'opposizione al precetto e la mancata coincidenza tra luogo di elezione e luogo di esecuzione può essere contestata solo dal debitore.
L'attore proponeva opposizione al precetto notificatogli da una società a seguito di una sentenza emessa dal Tribunale di Napoli.
Il Giudice, su eccezione dell'opposta, dichiarava la sua incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Lagonegro, rilevando che l'elezione di domicilio della parte creditrice in precetto era priva di collegamenti...
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
V. D. ha proposto opposizione al precetto notificato dalla società Atradius in forza di una sentenza del Tribunale di Napoli;
il Tribunale, su eccezione dell'opposta, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Lagonegro, osservando che l'elezione di domicilio effettuata, a Salerno, dalla parte creditrice in precetto, era priva di pregio ai fini in discussione perché priva di collegamenti riferibili, sia dal «punto di vista del domicilio o della residenza», sia dal punto di vista della presenza di beni aggredibili, sicché, mentre per la notifica dell'opposizione a precetto il luogo eletto esercitava un vincolo, nessuno poteva determinarne quanto alla competenza territoriale del giudice, che non poteva che essere individuata avuto riguardo al luogo dell'esecuzione minacciata;
ricorre per regolamento di competenza V. D. che, altresì, ha depositato memoria;
resiste con memoria, anche illustrativa, la società Atradius; ha depositato conclusioni scritte il Pubblico Ministero;
la ricorrente deduce che il principio esposto dal Tribunale, nella pronuncia gravata, era in parte decisiva erroneo, poiché solo il debitore avrebbe potuto opporre la mancata coincidenza tra luogo di elezione e luogo di esecuzione, e non il creditore che a quella elezione non poteva che coerentemente essere vincolato;
il ricorso dev'essere accolto, dichiarando la competenza del Tribunale di Salerno;
questa Corte ha in effetti chiarito (cfr. la ricostruzione e i richiami di Cass., 22/03/2021, n. 8024) che l'elezione di domicilio cd. anomala siccome rivelatasi priva di collegamenti con il luogo della (possibile) esecuzione, che il creditore abbia compiuto nell'atto di precetto, ex art. 480, terzo comma, cod. proc. civ., non è vincolante ai fini della determinazione del giudice territorialmente competente a conoscere dell'opposizione a precetto, che va individuato con riferimento al luogo in cui siano rinvenibili beni staggibili (compreso quello di notifica del precetto), né, infatti, ai fini dell'individuazione del giudice dell'esecuzione stessa, il quale non può che essere parimenti identificato avuto riguardo al luogo in cui si trovino beni da sottoporre, nel caso, a espropriazione, né, tantomeno, essa incide sulla validità in rito del precetto medesimo, determinando unicamente il vincolo, per l'affermato debitore, di notificare lì - salve sanatorie - l'opposizione ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ., durante il cui giudizio l'intimante, per mantenere efficacia all'elezione, e dunque consolidare il radicamento di quella competenza, potrà e dovrà dimostrare l'ubicazione dei discussi cespiti (Cass., 09/08/2016, n. 16649, Cass., 14/12/2017, n. 30141);
il meccanismo d'individuazione della competenza per territorio in ordine all'opposizione preventiva all'esecuzione è infatti articolato, secondo quanto previsto dagli artt. 27 e 480, terzo comma, cod. proc. civ., sulla base di una indicazione del creditore intimante, che nell'atto di precetto deve effettuare la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel Comune del giudice competente per l'esecuzione (o meglio: di uno dei giudici potenzialmente competenti per l'esecuzione al momento dell'intimazione, senza un vincolo in ordine al luogo in cui debba concreto essere promossa l'esecuzione, di modo che l'opposizione potrà essere legittimamente proposta e proseguita davanti a un Ufficio giudiziario diverso da quello presso il quale venga successivamente avviato il processo esecutivo);
in mancanza della suddetta dichiarazione, secondo l'espressa previsione di cui all'art. 480, terzo comma, cod. proc. civ., l'opposizione si propone davanti all'Ufficio giudiziario avente sede nel luogo in cui è stato notificato il precetto (in questo caso, nel circondario del Tribunale di Lagonegro);
si è in passato dubitato della legittimità costituzionale di tale disposizione;
i dubbi non furono sollevati perché essa rendeva possibile la pendenza dell'opposizione esecutiva in luogo diverso da quello di eventuale (successiva) pendenza del processo coattivo (tale possibilità è infatti prevista dal sistema, come visto, e ciò non solo per la facoltà del creditore di avviare l'esecuzione in un luogo diverso da quello della sua elezione contenuta nel precetto, ma anche per l'ipotesi in cui la competenza del giudice dell'esecuzione nel luogo di elezione di domicilio nel precetto, sussistente al momento della notifica di quest'ultimo, non sussista più al momento del pignoramento);
si dubitò della legittimità costituzionale della norma perché il meccanismo d'individuazione del giudice competente per l'opposizione preventiva sembrava poter consentire al creditore di sceglierlo a suo piacimento e senza limiti, anche in mancanza di un collegamento con il luogo della possibile esecuzione e, soprattutto, senza che il debitore intimato potesse incidere su tale scelta, rendendola di fatto arbitraria, in violazione del principio di parità della posizione processuale delle parti;
la Corte Costituzionale (sentenze n. 84 del 12 giugno 1973 e n. 480 del 14 dicembre 2005) ha statuito, da una parte, che la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio del creditore intimante non può essere del tutto arbitraria, ma dev'essere operata in un Comune rientrante (al momento dell'intimazione) nella circoscrizione di un Ufficio giudiziario che abbia competenza per il processo esecutivo (ciò in base a un'interpretazione funzionale e costituzionalmente orientata degli artt. 27 e 480, terzo comma, cod. proc. civ.) e, dall'altra, che, in mancanza, al debitore intimato è consentito eccepire l'anomalia di detta dichiarazione (in quanto difforme dal modello legale e non idonea a raggiungere lo scopo cui essa è funzionale);
è stato altresì precisato che a tale anomalia, ai sensi dell'art. 480 cod. proc. civ., consegue l'inefficacia della sola dichiarazione di (residenza ovvero) elezione di domicilio, non dell'intero precetto (non essendo prevista l'elezione tra i requisiti necessari, a pena di nullità, per la validità dell'intimazione), ed esclusivamente ai fini della determinazione della competenza del giudice dell'opposizione preventiva, restando essa pienamente valida ed efficace ai fini dell'individuazione del luogo di notificazione dell'opposizione;
la facoltà riconosciuta al debitore di contestare la competenza del giudice dell'opposizione conseguente all'elezione di domicilio del creditore opera come bilanciamento o contrappeso rispetto alla facoltà del creditore d'individuare il luogo in cui eleggere domicilio;
così ricostruita la "ratio" normativa, la funzione, nonché il modo di operare, del meccanismo normativo d'individuazione della competenza per territorio del giudice dell'opposizione preventiva all'esecuzione sulla base della dichiarazione del creditore contenuta nel precetto, ne consegue che il debitore, e solo il debitore, deve ritenersi legittimato a contestare la ritualità e, quindi, l'efficacia della suddetta dichiarazione del creditore intimante, ai soli fini della competenza, proponendo l'opposizione davanti al diverso Ufficio giudiziario di notifica dell'atto di precetto, così determinando l'onere per il creditore, che intenda a sua volta replicare alla contestazione della competenza, di dimostrare che la propria dichiarazione era invece stata correttamente effettuata in uno dei luoghi in cui poteva avere inizio l'esecuzione;
è opportuno sottolineare che la situazione che si determina in caso di dichiarazione di residenza o elezione di domicilio effettuata in violazione dei criteri sopra richiamati -perché non effettuata in un Comune rientrante nella circoscrizione di uno degli Uffici giudiziari potenzialmente competenti per l'esecuzione- da parte del creditore intimante nell'atto di precetto, non è equiparabile alla mancanza di detta dichiarazione: l'omessa dichiarazione di residenza o elezione di domicilio non costituisce una difformità dell'atto dal modello individuato dal precetto normativo, ma una facoltà del creditore intimante, ed è una situazione espressamente regolata dalla legge, che ne fa conseguire la competenza del giudice del luogo di notifica del precetto per l'opposizione preventiva (nonché la possibilità di notificare l'opposizione presso la Cancelleria di quest'ultimo giudice, senza alterare la parità processuale tra le parti);
la dichiarazione di residenza o elezione di domicilio in un Comune non rientrante nella circoscrizione di uno degli Uffici giudiziari potenzialmente competenti per l'esecuzione, invece, non è una facoltà del creditore, ma una violazione del precetto normativo (come individuato in via interpretativa dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità), costituendo, dunque, un vizio di detta dichiarazione, quale atto difforme dal modello legale;
da questa seconda situazione, non espressamente regolata dalla legge, non deriva la medesima conseguenza prevista per il diverso caso di dichiarazione omessa;
la dichiarazione di elezione di domicilio irrituale del creditore intimante non equivale alla mancata elezione e rimane, infatti, idonea a esplicare i suoi effetti, ai fini, cioè, dell'individuazione del luogo di notifica dell'opposizione, salva la possibilità di sua contestazione, da parte del debitore, ai differenti fini della competenza per territorio per l'opposizione preventiva;
esclusivamente in caso di contestazione del debitore si determina, cioè, una situazione analoga a quella della dichiarazione omessa;
mentre in caso di omessa dichiarazione di elezione di domicilio da parte del creditore intimante nel precetto, la competenza per l'opposizione spetta sempre e inderogabilmente al giudice del luogo di notifica del precetto stesso (e l'opposizione si notifica nella relativa Cancelleria), nel caso in cui la dichiarazione di elezione di domicilio sia stata effettuata dal creditore nel precetto, essa di regola produrrà tutti i suoi effetti, sia ai fini della determinazione della competenza per l'opposizione preventiva, sia ai fini dell'individuazione del luogo di notificazione della stessa, fatta salva l'ipotesi in cui il debitore intimato effettui una specifica contestazione sul punto, nel qual caso gli effetti della stessa non si produrranno a meno che il creditore non ne dimostri la regolarità, con (esclusivo) riguardo alla competenza del giudice dell'opposizione (cfr., in termini, Cass., 28/09/2020, n. 20356);
ecco perché, attesi i principi generali richiamati, la contestazione della coincidenza in discussione, tra luogo di elezione e luogo di esecuzione, può essere sollevata soltanto dall'opponente, al fine di invocare la competenza del diverso giudice del luogo ove è stato notificato il precetto, e non anche dallo stesso creditore, che resta vincolato alla suddetta dichiarazione od elezione (Cass., n. 20356 del 2020, cit.);
il principio ricostruito risale a Cass., 31/05/2010, n. 13219 e Cass., 24/10/1986, n. 6234; spese secondo soccombenza;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Salerno. Condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali di parte ricorrente liquidate in euro 2.200,00, oltre a euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali. Spese distratte in favore dell'avvocato Vincenzo Fiorillo.