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13 dicembre 2021
Il Codice delle comunicazioni elettroniche: le novità della banda ultra larga negli edifici
È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 292 del 9 dicembre 2021 il decreto legislativo n. 207/2021 che attua la Direttiva UE 2018/1972 istituendo il Codice delle comunicazioni elettroniche europee.
La Redazione
Il decreto modifica le disposizioni sulle procedure amministrative, sulla tutela della concorrenza e a salvaguardia dei diritti degli utenti, nonché di alcuni specifici profili trattati dal testo Unico per l'edilizia (D.P.R. n. 380/2001 ). Oltre a ciò, il decreto riguarda le reti e i servizi di comunicazione elettronica.Quanto all'accesso, il decreto (art. 2) precisa che il fatto di rendere accessibili risorse o servizi a un'altra impresa a determinate condizioni, su base esclusiva o non esclusiva, al fine di fornire servizi di comunicazione elettronica anche quando sono utilizzati per la prestazione di servizi della società dell'informazione o di servizi di diffusione di contenuti radiotelevisivi. Il concetto comprende, tra l'altro, l'accesso agli elementi della rete e alle risorse correlate, che può comportare la connessione di apparecchiature con mezzi fissi o non fissi (ivi compreso, in particolare, l'accesso alla rete locale nonché alle risorse e ai servizi necessari per fornire servizi tramite la rete locale). Inoltre, l'accesso può riguardare l'infrastruttura fisica, tra cui edifici, condotti e piloni. In merito al sistema informatico, esso riguarda i pertinenti sistemi software, tra cui i sistemi di supporto operativo; l'accesso a sistemi informativi o banche dati per l'effettuazione preventiva di ordini, la fornitura, l'effettuazione di ordini, la manutenzione, le richieste di riparazione e la fatturazione; l'accesso ai servizi di traduzione del numero o a sistemi che svolgono funzioni analoghe; l'accesso alle reti fisse e mobili, in particolare per il roaming; l'accesso ai sistemi di accesso condizionato per i servizi di televisione digitale e l'accesso ai servizi di rete virtuale.
Di particolare importanza sono gli aspetti afferenti alle infrastrutture digitali. A questo proposito, l'art. 4 del presente decreto n. 207/2021 prevede che al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 , sono apportate le seguenti modificazioni:
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Dunque formano oggetto del presente decreto le disposizioni in materia di:
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- attestazione di edificio predisposto alla banda ultra larga rilasciata da un tecnico abilitato;
- per i nuovi edifici nonché in caso di nuove opere che richiedono il rilascio di permesso di costruire per i quali la domanda di autorizzazione edilizia sia stata presentata dopo la data del 1° gennaio 2022, l'adempimento dei prescritti obblighi di equipaggiamento digitale degli edifici è attestato dall'etichetta necessaria di "edificio predisposto alla banda ultra larga", rilasciata da un tecnico abilitato. Tale attestazione è necessaria ai fini della segnalazione certificata;
- il Comune entro 90 giorni dalla ricezione della segnalazione è tenuto a comunicare i dati relativi agli edifici infrastrutturali al Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI);
- gli edifici equipaggiati in conformità al presente articolo, per i quali la domanda di autorizzazione edilizia sia stata presentata prima del 1° gennaio 2022, possono beneficiare ai fini della cessione, dell'affitto o della vendita dell'immobile, dell'etichetta volontaria e non vincolante di edificio predisposto alla banda ultra larga rilasciata da un tecnico abilitato;
- entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico provvede ad adeguare il proprio decreto 22 gennaio 2008, n. 37 ai fini della definizione delle modalità attuative degli obblighi di infrastrutturazione digitale all'interno degli edifici, con impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica a banda ultra larga di cui all'
articolo 135- bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 .
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In sintesi:
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