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14 dicembre 2021
Multe ai professionisti: stop alle notifiche mediante la PEC aziendale

Il Garante Privacy si è occupato della problematica relativa alla notifica ai professionisti delle contravvenzioni al Codice della strada attraverso la PEC utilizzata nell'ambito dell'attività professionale svolta.

La Redazione

Il 17 novembre 2021 il Ministero dell'Interno ha diffuso la nota del 27 ottobre 2021 con la quale il Garante Privacy ha chiesto la possibilità di sensibilizzare i Corpi di Polizia locale su una problematica da tempo oggetto di dibattito, ovvero quella della notifica delle multe stradali alla PEC utilizzata nell'ambito dell'attività professionale svolta.

Numerosi, infatti, sono stati i reclami giunti al Garante circa la notifica delle contravvenzioni al Codice della strada agli indirizzi PEC assegnati dai Consigli dell'Ordine a cui appartengono i reclamanti, nonostante essi siano visibili anche al personale che collabora con l'intestatario dell'indirizzo.

A tal proposito, la normativa di settore prevede la possibilità di notificare mediante PEC la multa stradale quando l'indirizzo sia stato comunicato dall'interessato oppure sia stato reperito attraverso i pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni elettroniche.
In tal senso, la ricerca massiva nell'INI-PEC ha consentito l'individuazione della casella riferibile al destinatario della contravvenzione, senza distinguere se essa è di esclusivo utilizzo personale ovvero sia accessibile anche ad altre persone per motivi di lavoro, ed è proprio questo il caso su cui si è espresso il Garante Privacy.

Tuttavia, tale problematica potrà essere superata solo con l'avvento dell'INAD, il quale permetterà al professionista di eleggere un domicilio digitale “per fini personali” e non anche per scopi professionali.
Le Linee guida pubblicate dall'AgID il 15 settembre 2021 in relazione ai domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese, infatti, fa emergere chiaramente che qualora il professionista sia già presente nell'INI-PEC, egli potrà registrarsi all'INAD solo in qualità di persona fisica e che solamente i professionisti avranno la possibilità di eleggere nell'INAD sia un domicilio digitale professionale sia un domicilio digitale personale.