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14 dicembre 2021
Il Consiglio di Stato sulla rinnovazione della notifica del ricorso nulla

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 148/2021, il Consiglio di Stato chiarisce cosa accade nell'ipotesi di rinnovazione della notifica nulla, in caso di mancata costituzione del soggetto intimato.

La Redazione

Con la sentenza n. 8303 del 13 dicembre 2021, il Consiglio di Stato ha fornito chiarimenti in relazione alla rinnovazione della notifica del ricorso nulla a seguito della sentenza n. 148/2021 della Corte Costituzionale.
Con tale pronuncia, infatti, la Consulta aveva dichiarato incostituzionale l'art. 44, comma 4, c.p.a. nella parte in cui subordinava la possibilità di rinnovare la notifica nulla (nell'ipotesi di mancata costituzione del soggetto intimato), all'assenza di una causa imputabile al notificante.

A seguito di tale decisione, il Consiglio di Stato ha precisato che in casi siffatti va disposto l'annullamento con rinvio al primo giudice della sentenza con cui il ricorso introduttivo del giudizio sia stato dichiarato inammissibile per via della nullità della notificazione ritenuta imputabile al ricorrente.
Tale conclusione deriva dall'efficacia ex tunc della sentenza di accoglimento della Corte Costituzionale e dal rilievo che, a causa di essa, risulta concretizzato un caso di lesione del diritto di difesa che rileva ai sensi dell'art. 105 c.p.a., anche se consegue all'applicazione di una norma incostituzionale anziché da un errore del giudice o da un vizio di procedura o, ancora, da una decisione.

Del resto, come aggiunge il Consiglio di Stato, alla stessa conclusione si giungerebbe anche tenendo conto dell'interpretazione giurisprudenziale degli effetti della declaratoria di incostituzionalità delle norme processuali, laddove si tende a far salve anche le eventuali preclusioni e decadenze che si sono già verificate (a patto che siano estranee all'applicazione della disposizione dichiarata incostituzionale), oltre all'eventuale giudicato anteriore alla sentenza della Corte Costituzionale.