Respinto il ricorso di un uomo che tentava di intimidire la moglie di un imprenditore commerciale concorrente con una serie di telefonate mute in orario notturno. Per la Cassazione, la richiesta generica di risarcimento per i danni subiti a seguito di un illecito costituente reato ricomprende anche il danno morale.
La Corte d'Appello di Catanzaro confermava la pronuncia di primo grado avente ad oggetto la condanna del convenuto al risarcimento dei danni sofferti dalla parte attrice a causa di una serie telefonate mute avvenute in orario notturno. Il medesimo convenuto era stato imputato nel procedimento penale, successivamente definito...
Svolgimento del processo
Con sentenza del 23/10/2018 la Corte d'Appello di Catanzaro ha sostanzialmente confermato la pronunzia Trib. Lamezia Terme 9/6/2014, di accoglimento della domanda proposta dalla sig. A.P. nei confronti del sig. S.C. di risarcimento dei danni sofferti in conseguenza <<di numerosi atti intimidatori e di violenza, quali spari alla propria autovettura in transito, danneggiamenti alla proprietà, alle vetture degli ospiti dell'azienda ecc.>> nonché di <<una serie di telefonate "mute" in orario notturno>> in relazione ai quali Trib. Pen.. Lamezia Terme aveva emesso sentenza di non luogo a procedere in ordine al reato p.p. 81 cpv. c.p. e 660 c.p. <<essendo il reato estinto per intervenuta oblazione>>. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il C. propone ora ricorso per cassazione affidato a 10 motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso la P..
Motivi della decisione
Con il 1° motivo il ricorrente denunzia <<violazione e falsa applicazione>> degli artt. 112, 163, 183 c.p.c., 1223, 1362 ss., 2043, 2059 c.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 4, c.p.c.. Con il 2° motivo denunzia <<violazione e falsa applicazione>> degli artt. 112, 183 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 4, c.p.c. Con il 3° motivo denunzia <<violazione e falsa applicazione>> degli artt. 163, 183 c.p.c., 2043, 2059 c.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3 o 4, c.p.c.. Si duole che con motivazione <<illegittima>> la corte di merito abbia liquidato il risarcimento del danno morale pur in presenza di domanda tardiva al riguardo, omettendo di pronunziarsi in ordine alla relativa sollevata eccezione. Lamenta che, in modo <<incongruo, incomprensibile ed illogico>> la corte di merito abbia ritenuto il danno morale da ricomprendersi nella <<richiesta di risarcimento del danno contenuto nell'atto introduttivo del giudizio>> pur risultando essa <<generica>>, non essendo pertanto <<predicabile sotto il profilo logico, ancor prima che giuridico, identità tra l'originaria e generica domanda di danno e quella specifica di danno morale proposta con la memoria ex art. 183 c.p.c. V comma >>. Lamenta essersi <<contraddittoriamente ritenuta la postuma allegazione ( in tesi ) specifica del danno morale con la memoria ex art. 183 V comma / c.p.c. ... una emendatio consentita e non una vietata mutatio..., pur in mancanza nell'atto di citazione di una domanda diretta al ristoro del danno morale>>. Si duole dell'<<incongruo, incomprensibile ed illogico ... ragionamento della Corte>> posto a base della ravvisata sua responsabilità per essere il <<titolare dell'utenza telefonica intestata>>, in tal modo venendo invero a configurarsi a suo carico una responsabilità oggettiva <<da posizione>>. Con il 4° motivo denunzia <<violazione e falsa applicazione>> degli artt. 2043, 2059 c.c., 444, 445, 531, 651 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3 o 4, c.p.c.. Si duole essersi erroneamente affermato che l'<<estinzione del reato per intervenuta oblazione ... non fa venir meno le obbligazioni civili>>, laddove <<le sentenze di non doversi procedere non hanno alcuna efficacia extrapenale>>. Con il 5° motivo denunzia violazione degli artt. 116 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3 o 4, c.p.c. Si duole dell'erronea valutazione delle emergenze processuali, e in particolare di <<due fatture Telecom n. 5 e n. 6/1999 e n. 4/2005 relative al n. 096893155 (allegate sub docc 1-2-3 alla memoria istruttoria ex art. 184 c.p.c. depositata il 30.5.2008>>. Con il 6° motivo denunzia <<violazione e falsa applicazione>> degli artt. 132 c.p.c., 2043 c.c., 40, 41, 42, 660 c.p., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3 o 4, c.p.c. Si duole essere stato il danno morale liquidato in assenza di accertamento della sussistenza del reato, quantomeno con <<i canoni propri del processo penale>>. Lamenta che erroneamente <<la Corte ha utilizzato per l'accertamento del reato non i canoni propri del processo penale ma quelli del giudizio civile>>, in quanto nell'<<accertamento del nesso causale in materia civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio">>. Con il 7° motivo denunzia <<violazione e falsa applicazione>> dell'art. 132 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3 e 4, c.p.c. Con l'8° motivo denunzia <<violazione e falsa applicazione>> degli artt. 112, 115, 116 c.p.c., 1226, 2056, 2059 c.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 4, c.p.c. Con il 9° motivo denunzia <<violazione e falsa applicazione>> degli artt. 115, 116, 163, 183 c.p.c., 1226, 2043, 2059, 2697, 2727, 2729 c.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 4, c.p.c. Si duole essersi dalla corte di merito erroneamente liquidato il danno morale pur in difetto di relativa allegazione e prova. Con il 10° motivo denunzia <<violazione e falsa applicazione>> degli artt. 180, 183, 435 c.p.c., 2947 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 4, c.p.c. I Si duole essersi dalla corte di merito <<sbrigativamente dichiarata l'inammissibilità della disquisita eccezione di prescrizione>>, laddove <<del tutto tempestiva avrebbe dovuto essere ritenuta l'eccezione di prescrizione sollevata ... con l'atto di appello stante la sopravvenuta introduzione tardiva della nuova domanda, in corso di causa da parte della P. il 2.5.2007 e non con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado>>. Il ricorso è sotto plurimi profili inammissibile. E' rimasto nella specie accertato che l'odierna controricorrente P., <<contitolare, unitamente al marito, di attività commerciali in Nocera Terinese costituite da un bar e da un'azienda agrituristica>>, è stata <<proprio per l'esercizio di tali attività>> destinataria (unitamente al marito) <<di numerosi atti intimidatori e di violenza, quali spari alla propria autovettura in transito, danneggiamenti alla proprietà, alle vetture degli ospiti dell'azienda>> nonché di <<una serie di telefonate "mute" in orario notturno che si protraevano da data anteriore al 17.11.1999 e fino al 31.1.2000, per come accertato dalle intercettazioni disposte dal g.i.p. del tribunale di Lamezia Terme>>, per i quali l'odierno ricorrente è stato <<imputato nel procedimento penale instaurato davanti al Tribunale di Lamezia Terme n. 2630/2000 del reato p.p. art. 81 cpv. c.p. e 660 c.p. >>, definito con <<sentenza n. 452/2002 di non luogo a procedere>> per essere <<il reato estinto per intervenuta oblazione>>. Nel successivamente radicato giudizio civile, all'esito di un accertamento del fatto reato <<autonomamente>> compiuto dal giudice civile con valutazione delle emergenze anche del processo penale, nonché facendo applicazione -quanto alle telefonate "mute" dall'utenza <<intestata al sig. C.S.>>- di massime d'esperienza, la domanda risarcitoria è stata accolta sotto il profilo del danno morale, equitativamente valutato in ragione della <<gravità del fatto-reato e del tempo per il quale si è protratto>>. A fronte di tale accertamento e di tale dictum l'odierno ricorrente ripropone invero, inammissibilmente di mera contrapposizione, le doglianze già sottoposte ai giudici di merito e da questi non accolte. Atteso (avuto in particolare riguardo al 6° motivo) che del tutto correttamente il giudice civile ha nella specie proceduto ad autonomo accertamento del fatto in base ai criteri del giudizio civile e non già di quello penale (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un. pen., 28/1/2021, n. 22065 ), quanto alla lamentata tardività della proposizione della domanda di risarcimento del danno morale (1° e 2° motivo), va osservato che in esplicazione di propri poteri la corte di merito ha nell'impugnata sentenza puntualmente e correttamente osservato che la <<richiesta del danno morale effettuata dall'appellata con le memorie 183 cpc n. 2 costituisce una specifica della più generica richiesta di risarcimento formulata con l'atto introduttivo del giudizio, senza mutazione o alterazione del fatto costitutivo del diritto dedotto in giudizio>>, non integrando pertanto essa la lamentata mutatio libelli bensì una mera emendato libelli. Risponde d'altro canto a principio da tempo consolidato nella giurisprudenza di legittimità che nella richiesta generica di risarcimento di tutti i danni subiti per effetto di un atto illecito costituente reato deve ritenersi compreso anche il c.d. danno morale, non potendo considerarsi pertanto tardiva la domanda di relativo risarcimento espressamente proposta solo in sede di precisazione delle conclusioni da chi come nella specie abbia chiesto in atto di citazione il risarcimento del danno (ergo, di tutti i danni) subito in conseguenza del medesimo (v. già Cass., 7/1/1970, n. 42 ). Emerge evidente, a tale stregua, come il ricorso sia nella specie inammissibile ex art. 360 bis c.p.c.. Avuto riguardo al 3° motivo va per altro verso ribadito che ben può il giudice avvalersi -quale regola di giudizio destinata a governare sia la valutazione delle prove che l'argomentazione di tipo presuntivo- delle massime d'esperienza (o nozioni di comune esperienza), da intendersi come proposizioni di ordine generale tratte dalla reiterata osservazione dei fenomeni naturali o socioeconomici, con la conseguenza che il vizio censurabile in sede di legittimità può configurarsi solo nel caso in cui il giudice abbia posto a base della decisione una inesatta nozione del "notorio" (v. Cass., 28/9/2020, n. 20342; Cass., 20/2/2020, n. 4428; Cass., 15/3/2018, n. 6387). Orbene, nella specie l'odierno ricorrente prospetta invero non già una siffatta doglianza ma lamenta essersi dalla corte di merito asseritamente configurata a suo carico un'ipotesi di responsabilità oggettiva <<da posizione>>, ipotesi quest'ultima invero per tabulas smentita risultando nell'impugnata sentenza espressamente sottolineato che la prova contraria al riguardo non è stata nella specie dall'odierno ricorrente ed allora appellante nemmeno offerta (<<il Sig. C., pertanto, quale intestatario dell'utenza, deve ritenersi responsabile, fino a prova contraria, delle molestie perpetrate dalla linea telefonica dalla quale sono partite le chiamate insistenti, sulla base di un ragionamento secondo cui è massima d'esperienza che il telefono intestato ad una persona sia nella sua disponibilità esclusiva, a meno che non vi sia prova del contrario o non siano state allegate specifiche circostanze dalle quali possa inferirsi la ragionevole possibilità di una diversa ricostruzione>>). Con particolare riferimento al 6°, al 7°, all'8° e al 9° motivo, a parte il rilievo che l'autonoma configurabilità del danno morale a prescindere dalla sussistenza del danno biologico risponde a principio affermato da questa Corte (v., da ultimo, Cass., 19/2/2019, n. 7848) e nella specie è a fortiori non revocabile in dubbio trattandosi di fattispecie integrante reato, va osservato che siffatta censura in ogni caso nemmeno si correla con l'impugnata sentenza, giacché argomentando dagli <<elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria>> la corte di merito è nell'impugnata sentenza pervenuta ad espressamente affermare di <<poter condividere le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice circa la sussistenza della sofferenza psico-fisica subita dalla Perri>>, avendo la medesima <<effettivamente sviluppato uno stato patologico, sia pure temporaneo, di carattere depressivo>>. Non può d'altro canto sottacersi come, al di là della formale intestazione dei motivi, il ricorrente deduca in realtà doglianze (anche) di vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c. (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie l'incongruità, l'incomprensibilità e l'illogicità della motivazione ovvero l'omessa e a fortiori l'erronea valutazione di determinate emergenze probatorie (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053,e conformemente, da ultimo, Cass., 9/9/2021, n. 32648). Avuto in particolare riferimento al 5° e al 10° motivo va infine osservato che la censura di erronea valutazione delle emergenze processuali, nonché quella avverso la declaratoria di novità dell'eccezione risultano dal ricorrente formulate -in violazione del requisito a pena d'inammissibilità richiesto a/l'art. 266, 1° co. n.6, c.p.c.- senza invero nemmeno debitamente riportare nel ricorso gli atti posti a base delle formulate censure [in particolare, le <<due fatture Telecom n. 5 e n. 6/1999 e n. 4/2005 relative al n. 096893155 (allegate sub docc 1-2-3 alla memoria istruttoria ex art. 184 c.p.c. depositata il 30.5.2008)>> e la <<sopravvenuta introduzione tardiva della nuova domanda, in corso di causa da parte della P. il 2.5.2007 e non con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado>>]. Emerge evidente, a tale stregua, come l'odierno ricorrente in realtà inammissibilmente prospetti invero una rivalutazione del merito della vicenda comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità, nonché una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443). Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza. Attese le ragioni della decisione, va altresì disposta, ricorrendone i presupposti, la condanna -irrogabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza quale sanzione ( autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, 1° e 2° co., c.p.c., e con queste cumulabile ) di carattere pubblicistico [volta a salvaguardare finalità correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa, e a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c. realizzata attraverso un vero e proprio abuso dello strumento processuale, con un'utilizzazione del potere, di per sé legittimo, di promuovere la lite in concreto volta a realizzare fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte]- del ricorrente al pagamento della somma equitativamente liquidata in dispositivo ex art. 96, 3° co. c.p.c. (cfr. Cass., Sez. Un., 13/9/2018, n. 22405, nonché, da ultimo, Cass., 2/4/2019, n. 9064; Cass., 28/8/2019, n. 21759; Cass., 20/4/2020, n. 7954; Cass., 3/11/2020, n. 24258), non essendo al riguardo richiesta né la domanda di parte né la prova del danno, né il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì meramente di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di <<abuso del processo>> ( cfr. Cass., 3/11/2020, n. 24258; Cass., 27/2/2019, n. 5725; Cass., Sez. Un., 13/9/2018, n. 22405; Cass., Sez. Un., 20/4/2018, n. 9912 ).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 2.700,00, di cui euro 2.500,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, nonché al pagamento di euro 2.500,00 ex art. 96, 3° co., c.p.c. in favore della controricorrente. Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.