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15 dicembre 2021
Provvedimento antimafia: il Consiglio di Stato sugli effetti del decorso del termine annuale dell'efficacia interdittiva

Con la sentenza in commento, Palazzo Spada si è espresso sul decorso del termine annuale dell'efficacia interdittiva del provvedimento antimafia stabilendo che esso produce l'effetto di imporre all'Autorità prefettizia il riesame della vicenda complessiva ai fini dell'aggiornamento della originaria prognosi interdittiva.

La Redazione

Con sentenza n. 8309 del 13 dicembre 2021, il Consiglio di Stato ha affermato che «Al decorso del termine annuale di efficacia interdittiva del provvedimento antimafia ex art. 86, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 non va attribuito l'effetto di determinare automaticamente la perdita di efficacia del provvedimento interdittivo, ma quella di legittimare il soggetto interdetto a presentare un'istanza volta a sollecitare il riesame del provvedimento medesimo, alla luce delle circostanze sopravvenute alla sua adozione e tali da giustificare la rivalutazione da parte della Prefettura dei relativi presupposti, ovvero consentire recta via alla Prefettura di procedere alla attualizzazione della prognosi infiltrativa, laddove sia venuta a conoscenza di circostanze suscettibili di estinguere o attenuare il pericolo di condizionamento mafioso».

Tale interpretazione soddisfa l'esigenza di non prefissare rigidamente la durata della vita del provvedimento interdittivo ma di commisurarla alla reale intensità e natura dell'esigenza preventiva a cui lo stesso è predisposto, consentendo al soggetto interdetto e all'Amministrazione di valutare la sussistenza dei presupposti per procedere alla revisione del provvedimento originario.
La Sezione spiega inoltre che tale conclusione interpretativa è in linea con il dettato normativo richiamato in sentenza, poiché la validità a termine dell'informativa antimafia in esso prevista fa riferimento alla prognosi interdittiva, «la cui intangibilità resta circoscritta al suindicato orizzonte temporale, con la conseguente esigenza del suo aggiornamento laddove si siano verificate circostanze meritevoli di considerazione ai fini della verifica della sua persistente attualità, ferma restando l'efficacia, nelle more e fino alla sua formale revoca, del provvedimento interdittivo e del connesso regime inibitorio (all'intrattenimento da parte dell'impresa interdetta di rapporti con la P.A. o comunque allo svolgimento di attività in settori cui sia estesa la vigenza della normazione antimafia)».

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