Svolgimento del processo
1. con sentenza 14 novembre 2019, la Corte d'appello di Firenze rigettava l'appello di M.B., T.S., N.R., G.G. e T.P. avverso la sentenza di primo grado, di reiezione della loro domanda di condanna del Fondo di Garanzia presso l'Inps di pagamento delle ultime tre mensilità, per gli importi ad ognuno rispettivamente spettanti, ai sensi dell'art. 2 d.lg. 80/1992;
2. come già il Tribunale, essa escludeva la copertura della garanzia, per la decorrenza del termine dei dodici mesi precedenti rilevanti per legge, non individuabile nell'avvio del procedimento monitorio (con deposito dei ricorsi per decreto ingiuntivo il 23 febbraio 2012), entro l'anno dalla cessazione del loro rapporto di lavoro (tra il 28 marzo e il 27 maggio 2011), ma in quella successiva del verbale di pignoramento negativo, in quanto primo atto di esecuzione, dell'aprile 2013;
3. con atto notificato il 12 maggio 2020, i lavoratori ricorrevano per cassazione con due motivi, illustrati da memoria ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., cui l'Inps resisteva con controricorso;
Motivi della decisione
1. i ricorrenti deducono violazione o falsa applicazione dell'art. 2 d.lg. 80/1992, per la tempestiva attivazione, in termine infraannuale, da computare dalla data di deposito del decreto ingiuntivo (23 febbraio 2012), in quanto iniziativa giudiziaria idonea all'accertamento dello stato d'insolvenza della società datrice inadempiente al pagamento delle ultime mensilità (primo motivo); violazione o falsa applicazione dell'art. 2, primo comma lett. a) d.lg. 80/1992, per la tempestività della richiesta di decreto ingiuntivo dei lavoratori seguita da istanza di fallimento (il 23 settembre 2013) nei confronti della datrice S. s.a.s. di R.G.& C., rigettata con decreto del Tribunale adito (il 5 maggio 2014) per difetto dei requisiti previsti dall'art. 1 I. fall. (secondo motivo);
2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono fondati;
3. il Fondo di garanzia (istituito presso l'INPS e dal medesimo gestito, ai sensi dell'art. 2 I. 297/1982 e dell'art. 2 d.lg. 80/1992) si sostituisce al datore di lavoro inadempiente per insolvenza nel pagamento dei crediti di lavoro inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici che precedono (alla luce della sentenza della Corte di Giustizia UE 10 luglio 1997, nella causa C - 373\95) la data, non già di apertura della procedura concorsuale, ma di proposizione della domanda ad essa volta, in riferimento a qualunque iniziativa giudiziaria promossa per ottenere la realizzazione del diritto di credito non dipendente da eventi sottratti alla disponibilità del lavoratore interessato (tra i quali potrebbe collocarsi anche l'istanza di fallimento), ovvero decorrenti dalla data di proposizione dell'atto d'iniziativa volto a far valere in giudizio il credito del lavoratore, fermo restando che tale garanzia non può essere concessa prima della decisione d'apertura della procedura concorsuale (Cass. 26 ottobre 2007, n. 22621; Cass. 19 maggio 2008, n. 12634; Cass. 24 agosto 2018, n. 2166; Cass. 29 luglio 2020, n. 16249);
3.1. in particolare, è stato sottolineato come l'esigenza di effettività della garanzia, sottesa alla Direttiva comunitaria n. 81/1997, attuata dalla normativa in esame, risulterebbe frustrata, almeno di regola, se il dies a quo del termine, riferito all'insorgere dell'insolvenza del datore di lavoro, fissato per la determinazione dei diritti garantiti dalla direttiva restasse ancorato, nonostante la tempestività della domanda di apertura della procedura concorsuale, alla data di apertura effettiva, sebbene questa possa intervenire molto tempo dopo la domanda per motivi che possono essere indipendenti dal comportamento dei lavoratori; e similmente il principio deve essere applicato, a prescindere dalla soggezione o meno del datore di lavoro a procedure concorsuali, in presenza di iniziative del lavoratore per far valere in giudizio quei diritti, come nel caso di sua attivazione alla richiesta, entro l'anno dalla cessazione del rapporto di lavoro, di un decreto d'ingiunzione (Cass. 1 febbraio 2005, n. 1885, p.ti da 6 a 9 in motivazione, che nella specie ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda del lavoratore, essendo trascorsi oltre due anni tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e l'apertura della procedura concorsuale, senza considerare detta iniziativa);
3.2. d'altro canto, la verifica del Tribunale fallimentare di non fallibilità dell'imprenditore, a norma dell'art. 15, ultimo comma I. fall., costituisce presupposto, unitamente alla insufficienza delle garanzie patrimoniali a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata, per l'accesso alle prestazioni del Fondo per il pagamento del T.f.r. e dei crediti di lavoro previsti dall'art. 2 d.lg. 80/1992 (Cass. 6 settembre 2018, n. 21734), secondo un onere da conformare, sia nei tempi che nei modi, alla misura dell'ordinaria diligenza nell'esercizio dell'azione esecutiva individuale (Cass. 7 luglio 2020, n. 14020);
3.3. nel caso di specie, i lavoratori hanno tempestivamente attivato un procedimento monitorio, con ricorso depositato il 23 febbraio 2012 (in tale senso rilevando l'atto del deposito, non dipendendo il tempo di emissione successivo dai predetti ma dall'ufficio giudiziario), nel rispetto del termine annuale entro l'anno dalla cessazione del loro rapporto di lavoro (tra il 28 marzo e il 27 maggio 2011), cui è seguito, in coerente sequenza cronologica di attività funzionali alla realizzazione dei diritti tutelati, un pignoramento negativo (aprile 2013) e un'istanza di fallimento (23 settembre 2013), rigettata dal Tribunale in assenza dei requisiti di fallibilità della società datrice (5 maggio 2014): così essi avendo assolto il loro onere di agire in executivis secondo l'ordinaria diligenza ai sensi dell'art. 2 d.lg. 80/1992;
4. per tali ragioni il ricorso deve essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio, alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio, alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione.