La CTP accoglieva il ricorso presentato dal contribuente avverso l'estratto di ruolo, riferito a numerose iscrizioni di imposte e sanzioni erariali a suo carico, per nullità delle cartelle esattoriali notificate mediante operatore postale privato.
L'Agenzia delle Entrate impugna la sentenza davanti alla CTR, affermando come...
Svolgimento del processo
L'Agenzia delle Entrate-riscossione propone appello avverso la decisione n. 463/2018 per mezzo della quale la Commissione Tributaria Provinciale di Pisa aveva accolto il ricorso presentato dalla sig.ra E. R. avverso l'estratto di ruolo, ricevuto in data 29/09/2017, riferito a numerose iscrizioni di diverse tipologie di imposte e sanzioni erariali. Con la citata sentenza il giudice di prime cure rilevava, quale motivo assorbente e determinante la decisione, "l'inesistenza giuridica della notifica delle cartelle e di ogni altro atto conseguente, effettuata da Società privata N., superando "quegli arresti giurisprudenziali" che consideravano sanabili i vizi di notifica dell'atto tributario per effetto della sua impugnazione, ai sensi e per effetti dell'art. 156 c.p.c., conseguendone l'accoglimento del ricorso con l'esclusione della cartella 087200100XXX00 per quanto detto in motivazione". Pertanto la Commissione, in accoglimento del ricorso, dichiarava la nullità delle notifiche delle cartelle numero: (omissis) - (omissis) - (omissis) - (omissis) - (omissis) - (omissis) - (omissis) , nonché dei conseguenti ruoli, ritenendo giuridicamente inesistente la notifica delle cartelle e degli atti successivi ad esse conseguenti, in quanto effettuata da operatore postale privato. L'appellante richiamando le considerazioni svolte con le controdeduzioni prodotte nel primo grado di giudizio riafferma la piena legittimità del proprio operato e, soprattutto la ritualità delle notifiche effettuate riguardanti cartelle esattoriali e susseguenti atti; chiede, in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'appellata sentenza, di dichiarare inammissibile ovvero infondato il ricorso promosso dalla sig.ra E. R., con vittoria di spese per entrambi i gradi del giudizio. Si costituisce con proprie controdeduzioni la resistente che, ribadisce quanto già affermato dinanzi ai giudici provinciali.
In particolare osserva, per quanto concerne alcune delle notifiche riportate nell'estratto di ruolo in contestazione, che esse siano state effettuate in difformità al disposto dell'art. 60 del D.P.R. 600/73, richiamato dall'art. 62 del D.P.R. 602/73 perché, per quanto concerne l'invio della lettera informativa, l'Ente della Riscossione non ha validamente assolto l'onere probatorio, non avendo depositato - con documentazione idonea - la prova di invio della medesima. Segnatamente si è limitato a produrre delle "distinte di postalizzazione raccomandate" al fine di dare "prova" dell'invio e ricezione della "lettera informativa" citando a sostegno sentenze di legittimità che non considererebbero equipollenti la "distinta di accettazione delle raccomandate" - come quella agli atti - con le ricevute di spedizione e ricevimento. Obietta che le "distinte di postalizzazione" non provano alcunché, in quanto dalla visione delle stesse è oggettivamente impossibile verificare i seguenti requisiti: i) l'abbinamento con il numero della raccomandata informativa; ii) il contenuto della raccomandata asseritamente spedita; iii) l'effettivo invio (e ricezione) della raccomandata informativa. L'assoluta mancanza dei sopra citati requisiti emergerebbe dalla visione delle "distinte di postalizzazione ". Riafferma la nullità delle notifiche delle cartelle esattoriali e degli atti interruttivi per intermediazione di società di posta privata n assenza della licenza prevista ex art. 5, D. Lgs. n° 261/99 .
Conclude chiedendo:
- di respingere l'appello per i motivi di fatto e di diritto esposti e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado;
- di condannare parte appellante alle spese di giudizio, anche relativamente al primo grado di giudizio. Lette le controdeduzioni avversarie, l'Agenzia delle Entrate-riscossione ne contesta integralmente il contenuto, richiamando quanto già eccepito nell'atto introduttivo ed altresì per le ulteriori considerazioni con le quali riafferma che la controparte ha impugnato "estratti di ruolo" per asserita mancata notifica delle cartelle in essi richiamate, laddove, viceversa, sia le cartelle, sia i plurimi atti successivi (intimazioni di pagamento, preavviso di fermo amministrativo) sarebbero state validamente notificate come si evince dalla documentazione presente nel fascicolo di primo grado. Conclude che, stante l'avvenuta rituale notifica sia delle cartelle, sia degli atti esattivi successivi non opposti, non è ammissibile la tutela recuperatoria mediante impugnazione dell'estratto di ruolo, che le Sezioni unite della Corte di cassazione, con sentenza n. 19704/15, ammettono solo in caso di mancata conoscenza del debito alla data di stampa dell'estratto causata da invalida notifica delle cartelle e degli atti esattivi precedenti.
Motivi della decisione
L ' appello è fondato e merita accoglimento . Non è condivisibile la valutazione del giudice di primo grado che ha ritenuto giuridicamente inesistenti le notifiche effettuate dall'Agente della Riscossione in considerazione del fatto che l'invio della raccomandata informativa sia stato effettuato dall'operatore postale privato N. Ad avviso del primo giudice, osterebbe al riconoscimento della validità della notifica il disposto dell'art. 4 d.lgs. 261/99, il quale riserva a Poste Italiane la notifica di atti giudiziari di cui alla L. 890/82 e degli atti di cui alla L. 285/1992 art. 201 (sanzioni amministrative). Dal che conseguirebbe che la notifica della cartella esattoriale (che, invero, non è ricompresa in nessuna delle categorie considerate dalle norme sopra citate) non sarebbe valida se non effettuata da Poste Italiane. Sul punto si osserva che, con nota del 6/12/2018, il Ministero dello Sviluppo Economico ha nuovamente chiarito che gli atti dell'accertamento tributario emanati dalle Agenzie Fiscali e dagli altri enti impositori possono essere notificati mediante corriere privato, sin dal 2011. Ciò in quanto dubbi circa la legittimità della notifica a mezzo operatore privato, che potevano sussistere sino alla data di entrata in vigore del d.lgs. 58/2011, il quale ha realizzato la liberalizzazione del servizio postale italiano, non trovano fondamento per le operazioni postali compiute da privati successivamente a tale entrata in vigore. Il decreto, rubricato "Attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE, per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali della Comunità", in conformità alle linee dettate del Legislatore sovranazionale, ha fortemente limitato il monopolio di Poste Italiane, circoscrivendolo, in via residuale, alla sola notifica delle violazioni al Codice della Strada e degli atti giudiziari. u00C8 evidente che le cartelle di pagamento non siano state ivi ricomprese dal legislatore, perché non appartenenti a nessuna delle due categorie citate.
Giova ricordare che la necessità di fare definitiva chiarezza sulla questione è stata ribadita dalla Corte di Cassazione che, con ordinanza interlocutoria n. 10276 del 12/4/2019, ha ritenuto necessario "che sulla questione, avuto in specie riguardo alla notificazione degli atti tributari, intervenga un chiarimento delle S.U. civili di questa Corte, in ragione sia del recente arresto delle medesime S.U. in tema di invalidità delle notifiche, sia del contrasto interpretativo emergente da alcune recenti pronunce delle sezioni penali in ordine alle novità legislative di cui alla L. n. 124 del 2017 (già in parte anticipate dal D.Lgs. n. 58 del 2011), ha rimesso gli atti al Primo Presidente, per la remissione alle Sezioni Unite in ordine agli effetti ed alla qualificazione giuridica della notifica degli atti tributari sostanziali e processuali effettuata mediante operatore postale privato in luogo delle Poste Italiane." L'ordinanza richiama i due antitetici orientamenti seguiti, rispettivamente, dalla Sez. V Civile in ordine alla inesistenza radicale della notifica effettuata dall'operatore privato, perché asseritamente violativa della riserva in favore di Poste Italiane che si assume comunque in vigore, nonostante l'entrata in vigore del D.lgs. 58/2011, segnatamente gli artt. 4 e 5, e quello della Sez. III Penale che invece ritiene ammissibile l'utilizzo del servizio postale privato, non rientrando l'atto di specie tra quelli riservati in via esclusiva a Poste Italiane; statuizione ribadita dalla medesima Sezione con successiva sentenza n. 38206/2017. Sul tema le SS.UU. si sono pronunciate con la sentenza n. 299/2020 nella quale è stabilito che "in tema di notificazioni di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguito dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla legge n. 14 del 2017". La motivazione chiarisce in modo inequivoco che eventuali illegittimità derivanti da notificazioni effettuate da operatori autorizzati diversi da Poste Italiane, nell'intervallo temporale compreso tra l'emanazione della direttiva e l'entrata in vigore della legge 14, riguardano esclusivamente gli atti di natura giudiziaria e non quelli di natura amministrativa c o m e n e l c a s o n e s a m e . Accertata la rituale e legittima notificazione delle cartelle di pagamento opposte con l'estratto di ruolo, nonché dei numerosi atti successivi conseguenti al loro mancato pagamento, ne deriva l'inammissibilità del ricorso introduttivo, posto che l'estratto di ruolo è impugnabile in funzione "recuperatoria" solo in caso di invalida notifica della cartella in esso portata, mentre la precedente notifica della cartella (non opposta nei termini di cui all'art. 21 d.lgs. 546/92)
rende inammissibile detta modalità di impugnazione (cfr. Cass. SSUU 19704/15).
Parimenti non condivisibile sembra l'orientamento del giudice di primo grado laddove ritiene che un mero "disconoscimento della copia fotostatica" (quindi una mera negazione del valore probatorio della copia) prodotta in giudizio possa determinare l'effetto di rendere "inutilizzabili a fini probatori" le fotocopie di specie.
Valga, in proposito, quanto affermato dalla sentenza della Corte di cass. N. 7736/2019 secondo la quale: "l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, peraltro non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa (cfr. Cass. 8289/2018; Cass. n. 9439 del 21/04/2010 e Cass. n. 2419 del 03/02/2006)".
Non ignora la Corte il ribadito principio giurisprudenziale secondo cui: "In tema di contenzioso tributario, ai sensi del D.lgs. n. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22, comma 4, la produzione, da parte del ricorrente, di documenti in copia fotostatica costituisce un mezzo idoneo per introdurre la prova nel processo, incombendo alla parte l'onere di contestarne la conformità all'originale, come previsto dall'art. 2712 c.c., ed avendo il giudice l'obbligo di disporre, in tal caso, la produzione del documento in originale, ai sensi dell'art. 22 cit., comma 5." (Cass. n. 8446 del 27/04/2015; Cass. n. 22770 del 23/10/2006). Questa Corte, tuttavia, ha di recente affermato che "in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o omnicomprensive (Cass. n. 28026 del 2009; Cass. n. 14416 del 2013; Cass. n. 7775 del 2014) e la suddetta contestazione, va operata, a pena di inefficacia, in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale." (Cass. n. 7105 del 2016; Cass. n. 12730 del 2016). Il giudice, pertanto, non resta vincolato alla contestazione della conformità all'originale, potendo ricorrere ad altri elementi di prova, anche presuntivi, per accertare la rispondenza della copia all'originale ai fini della idoneità come mezzo di prova ex art. 2719 c.c."
In disparte la considerazione che stante inammissibilità del ricorso avverso gli estratti di ruolo, deve comunque rilevarsi che alcun termine di prescrizione può dirsi decorso, per effetto dell'avvenuta notifica degli atti di cui sopra (cartelle e successivi atti di intimazione), dovendo altresì considerare il termine di sospensione legale della riscossione ex art. 1 comma 623 L. 147/2013 - Legge di Stabilità 2014 - dal 1/1/2014 al 15/6/2014: "Per consentire il versamento delle somme dovute entro il 31 maggio 2014 e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei carichi di cui al comma 618 resta sospesa fino al 15 giugno 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione".
P.Q.M.
La Commissione accoglie l'appello e condanna la resistente al pagamento delle spese che liquida in euro 800, per ciascuno dei gradi del giudizio, oltre oneri accessori come per legge.