Svolgimento del processo
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di assise di Taranto, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza avanzata dal difensore di M.N. di declaratoria di estinzione della pena per decorso del tempo in relazione all'ordine di esecuzione emesso dal Pubblico Ministero il 15/6/2010, notificato il 20/11/2018, con riferimento alla sentenza di condanna pronunciata dalla stessa Corte il 19/12/2008, irrevocabile il 3/6/2010. La Corte di Assise osservava che l'esecuzione aveva avuto inizio con l'emissione da parte del Pubblico Ministero dell'ordine di esecuzione e contestuale decreto di sospensione, quindi tempestivamente rispetto alla data di irrevocabilità della sentenza di condanna. Inoltre, essendo stata riconosciuta la recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen. nei confronti del M. in precedenti sentenze di condanna, in base all'art. 172, ultimo comma, cod. pen., non poteva dichiararsi l'estinzione della pena inflitta con l'ultima sentenza, anche se la stessa non aveva applicato la recidiva.
2. Ricorre per cassazione il difensore di M.N. deducendo violazione di legge ed in particolare dell'art 172, primo comma, cod. pen. L'inizio dell'esecuzione non coincide con l'emissione da parte del Pubblico Ministero dell'ordine di esecuzione; il dies a quo del termine di estinzione della pena per decorso del tempo deve essere individuato nella data di irrevocabilità della sentenza di condanna, mentre il procedimento di cui all'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. non determina alcuna sospensione ai sensi dell'art. 172, quinto comma, cod. pen. In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 172, settimo (comma, cod. pen. Secondo il ricorrente, lo status di recidivo dell'imputato rappresenta una condizione processuale che può essere accertata solo nel processo di cognizione e non è un mero status soggettivo desumibile dal certificato penale. Di conseguenza, la recidiva dichiarata in un altro processo è irrilevante nell'esecuzione relativa ad una sentenza nella quale non è stata dichiarata.
3. Il Sostituto Procuratore generale, d.ssa F.M., nella requisitoria scritta, conclude per il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
1. Il primo motivo di ricorso è fondato. Le Sezioni Unite di questa Corte, risolvendo la questione oggetto del motivo, hanno affermato il principio per cui "Il decorso del tempo ai fini dell'estinzione della pena detentiva, ai sensi dell'art. 172, quarto comma, cod. pen., ha inizio il giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile e si interrompe con la carcerazione del condannato. Il procedimento di esecuzione della pena detentiva, ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., non rientra in una delle ipotesi previste dall'art. 172, comma quinto, cod. pen. In applicazione di tale principio, si deve prendere atto che l'esecuzione della pena inflitta con la sentenza della Corte di Assise di Taranto ha avuto inizio dopo il compimento del termine di dieci anni previsto dall'art. 172, primo comma, cod. pen. per l'estinzione della pena per decorso del tempo.
2. Anche il secondo motivo di ricorso è fondato. La Corte territoriale ha applicato l'art. 172, settimo comma, cod. pen., secondo cui "l'estinzione della pena non ha luogo, se si tratta di recidivi, nei casi preveduta, dai capoversi dell'art. 99, o di delinquenti abituali, professionali o per tendenza ...", ritenendo che la norma impedisca l'estinzione della pena anche se la recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen. era stata dichiarata in una precedente sentenza. Si deve, al contrario, ribadire il principio secondo cui l'estinzione della pena per decorso del tempo non opera - ai sensi dell'art. 172, comma settimo, cod. pen. - nei confronti dei recidivi di cui ai capoversi dell'art. 99 cod. pen., a condizione che l'accertamento della recidiva aggravata sia stato compiuto nel giudizio sfociato nella condanna cui la pena si riferisce ovvero di un diverso giudizio in relazione a fatti commessi nel periodo di tempo intercorrente tra detta sentenza e la data di maturazione della prescrizione della relativa pena, con la conseguenza che è irrilevante l'accertamento compiuto prima della sentenza stessa (Sez. 1 , n. 4095 del 10/12/2019, dep. 2020, F., Rv. 278165). Così come sottolineato da tale pronuncia, interamente condivisibile, è superato il vetusto indirizzo giurisprudenziale che si poggia sulla natura di condizione, per così dire, soggettiva della recidiva, che poteva essere accertata incidentalmente dal giudice anche solo esaminando il certificato penale del condannato; al contrario, la preclusione alla estinzione della pena può unicamente derivare da una condizione esistente al momento della irrogazione della pena (recidiva dichiarata proprio con il provvedimento di condanna) ovvero da una condizione ostativa che, entro il termine di prescrizione, ad essa sopraggiunga. La sentenza richiama i principi statuiti dalle Sezioni Unite, Indelicato, che ha escluso la concezione di recidiva come status formale del soggetto, nonché dalle Sezioni Unite, Filosofi e Sezioni Unite, S.; in definitiva, «la recidiva qualificata rileva, quale giudizio di accresciuta colpevolezza e pericolosità intesa come indice dell'inclinazione a delinquere, se il relativo accertamento è stato compiuto nel giudizio sfociato nella condanna di cui si tratta, ovvero in un diverso giudizio in relazione a un fatto commesso entro il termine di prescrizione, sicché risulta irrilevante la recidiva che sia stata accertata in data anteriore, perché essa non può modificare la valutazione compiuta nel successivo giudizio - nel quale è stata esclusa la sussistenza di una maggiore e accresciuta pericolosità -, ben potendo, invece, costituire un elemento per una successiva diversa valutazione di pericolosità che potrebbe condurre, in un diverso giudizio, all'accertamento di essa, risultando, infatti, irrilevante - ai fini della successiva declaratoria di recidiva - l'eventuale estinzione della pena ex art. 106 cod. pen.». La sentenza ricorda ancora che l'irrilevanza della recidiva dichiarata in un diverso e precedente giudizio è stata costantemente affermata dalla giurisprudenza di legittimità, in particolare per il divieto di sospensione dell'esecuzione delle pene detentive brevi ai sensi dell'art, 656, comma 9, lett. e) cod. proc. pen.
3. L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio alla Corte di Assise di Taranto che applicherà i principi di diritto sopra enunciati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di assise di Taranto.