La Corte Suprema, stante l'inconciliabilità tra i due orientamenti giurisprudenziali in materia, rimette la questione alle Sezioni Unite.
Il Tribunale comminava all'imputato la pena, ridotta di un terzo per l'introduzione del rito abbreviato, dell'arresto e della sospensione della patente per guida in stato d'ebbrezza.
Avverso la sentenza la difesa di parte adisce la Cassazione, lamentando errori materiali nel calcolo del trattamento sanzionatorio, in quanto le...
Svolgimento del processo
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui S.G. era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di giorni quaranta di arresto e di euro duemila di ammenda, con sospensione della patente di guida per la durata di mesi sei, in relazione al reato di cui all'art. 186, commi 1 e 2, lett. b) e 2-sexies, C.d.S..
2. Il S., a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 442, comma 2, cod. proc. pen.. Si deduce che la Corte di appello ha erroneamente disposto la riduzione di pena per il rito abbreviato nella misura di un terzo e non nella misura della metà, ai sensi dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. nel testo modificato ex legge 23 giugno 2017, n. 103. Si osserva che, ricorrendo nella fattispecie un palese errore materiale di calcolo in ordine al trattamento sanzionatorio, tale motivo di impugnazione è stato legittimamente proposto per la prima volta col ricorso per Cassazione e può comportare la rideterminazione della pena da parte dello stesso Giudice di legittimità.
Motivi della decisione
1. Il ricorso deve essere rimesso alle Sezioni Unite. Col gravame proposto dal ricorrente, si censura la mancata applicazione della riduzione della metà per il rito abbreviato, quale contemplata dall'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. nel testo modificato ex art. 1, comma 44, legge 23 giugno 2017, n. 103, in relazione a fattispecie contravvenzionale, evidenziandosi che erroneamente era stata applicata la riduzione della pena solo di un terzo, secondo quanto previsto dal testo originario dell'art. 442 cit.. Si sostiene che, nonostante la mancata impugnazione sul punto con l'atto di appello, la Corte di Cassazione deve comunque disporre tale riduzione in base alla nuova normativa, al fine di rimediare all'errore di calcolo in cui era incorso il Tribunale.
2. Osserva il Collegio che, sulla questione prospettata dalla difesa sussiste contrasto tra le decisioni di questa Corte.
2.1. Secondo un primo indirizzo, in tema di giudizio abbreviato, l'applicazione della più favorevole riduzione per il rito nella misura della metà, anziché di un terzo, introdotta per le contravvenzioni dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, pur essendo applicabile anche ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore, non può essere fatta valere con il ricorso per Cassazione ove non sia stata richiesta nel giudizio d'appello celebrato nella vigenza della nuova legge, non vertendosi in un'ipotesi di pena illegale, bensì di errata applicazione di una legge processuale, per cui il vizio è denunciabile solo con gli ordinari mezzi di gravame (Sez. 2, n. 28306 del 25/06/2021, P., Rv. 281804, in tema di impugnazione di sentenza di applicazione di pena ex art. 599 bis cod. proc. pen.; Sez. 3, n. 34077 del 31/03/2021, X. D., non massimata; Sez. 4, n. 6510 del 27/01/2021, D.M., Rv. 280946; Sez. 1, n. 22313 del 08/07/2020, M., Rv. 279455, che ha precisato che non sono esperibili neanche i rimedi dell'incidente di esecuzione e della correzione dell'errore materiale). Tale linea ermeneutica è basata su una nozione restrittiva di «pena illegale», la quale ricorrerebbe nei soli casi di sanzione non prevista dalla legge per specie o quantità o di errore nel computo aritmetico, mentre, nella fattispecie in esame, la quantificazione sarebbe stata operata in violazione del criterio di riduzione stabilito dalla legge processuale. Si tratterebbe, pertanto, di mera ipotesi di pena «illegittima», emendabile esclusivamente mediante gli ordinari mezzi di impugnazione, coi quali l'imputato avrebbe dovuto chiederne l'esatta commisurazione (Sez. 1, n. 28252 del 11/06/2014, I., Rv. 261091).
2.2. Secondo l'opposto orientamento, in tema di giudizio abbreviato celebrato dopo le modifiche introdotte all'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. dalla I. n. 103 del 2017, nel caso di omessa riduzione - non dedotta in sede di impugnazione - della metà della pena inflitta con sentenza di condanna per contravvenzione, è ammissibile il ricorso per Cassazione volto a far valere, per i fatti pregressi, l'erronea applicazione, per le contravvenzioni, della diminuente per il rito abbreviato nella misura di un terzo anziché della metà (Sez. 4, n. 38633 del 05/10/2021, C., non massimata; Sez. 4, n. 37820 del 12/10/2021, V., non massimata; Sez. 4, n. 24897 del 18/05/2021, B., Rv. 281488). Tale soluzione interpretativa è fondata sulla natura sostanziale degli effetti di tale riduzione, per cui l'applicabilità del trattamento sanzionatorio più favorevole sarebbe rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 2, comma quarto, cod. pen., disposizione ormai divenuta strumento interno di attuazione del principio sovranazionale della retroattività della lex mitior. Si è osservato al riguardo che, sebbene l'art. 442 cod. proc. pen. si inserisca nell'ambito della disciplina processuale e non di quella sostanziale, la diminuzione o sostituzione della pena costituirebbe un aspetto sostanziale; l'intima ed inscindibile connessione tra profili processuali ed effetti sostanziali comporterebbe l'applicazione dell'art. 25, comma 2, Cast. (Sez. 4, n. 832 del 15/12/2017, dep. 2018, D.P., Rv. 271752).
3. Pertanto, stante l'assoluta inconciliabilità tra le diverse affermazioni di principio e, trattandosi di dissenso non inconsapevole, si reputa doverosa la rimessione della questione alle Sezioni Unite. Alla luce delle considerazioni svolte, dunque, si ritiene di proporre la questione di diritto alle Sezioni Unite nei seguenti termini: «se, in tema di reati contravvenzionali, nel caso in cui il Giudice di primo grado non riduca della metà la pena per il rito abbreviato, ai sensi del novellato art. 442, comma 2, cod. proc. pen., e invece la diminuisca in misura inferiore, la Corte di Cassazione possa o meno disporre la riduzione della metà, anche qualora la questione non sia stata prospettata con l'atto di appello bensì solo col ricorso per Cassazione».
P.Q.M.
Rimette il ricorso alle Sezioni Unite.