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20 dicembre 2021
Attuazione della direttiva UE 2019/1936 sulla sicurezza delle infrastrutture stradali
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2021, n. 298 il Decreto Legislativo del 15 novembre 2021, n. 213 inerente “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1936 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali”.
La Redazione
Quanto all'applicazione della normativa, il nuovo art. 1 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35 (sostituito dal presente D.LGS. n. 213/2021) prevede che il presente decreto  detta  disposizioni  per  l'istituzione  e  l'attuazione  di procedure  relative  alle  valutazioni  di  impatto  sulla  sicurezza stradale  per  i  progetti  di  infrastruttura,  ai  controlli  sulla sicurezza stradale, alle  ispezioni  di  sicurezza  stradale  e  alle valutazioni della sicurezza stradale a livello di rete.

precisazione

In particolare, il presente decreto si applica:

  • alle strade che fanno parte della rete stradale transeuropea, alle autostrade e alle strade principali, siano esse in fase di progettazione, in costruzione o già aperte al traffico;
  • alle strade e ai progetti di infrastrutture stradali diverse da quelle citate e che non sono serventi aree pubbliche o private che li costeggiano e che hanno usufruito di finanziamenti a valere su risorse stanziate dall'Unione europea, ad eccezione delle strade non aperte al  traffico  automobilistico  generale,  quali, a titolo esemplificativo, le piste ciclabili, ovvero delle  strade  non destinate al traffico generale, quali, a titolo  esemplificativo, le strade di accesso a siti industriali, agricoli o forestali.

Il presente decreto, invece, non si applica alle strade in gallerie stradali che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264

Tra gli ulteriori aspetti di novità, oltre alla modifica degli articoli del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, il nuovo art. 5, in tema di valutazione della sicurezza stradale a livello di rete, prevede che queste valutazioni riguardano il rischio di incidente e di gravità dell'impatto sulla base dei seguenti elementi: 
  1. un'indagine visiva, in loco o con mezzi elettronici, delle caratteristiche di progettazione della strada al fine di valutarne la sicurezza intrinseca; 
  2. un'analisi dei tratti della rete stradale aperti al traffico da oltre tre anni e in cui è stato registrato un numero considerevole di incidenti gravi in proporzione al flusso di traffico.

precisazione

Rispetto al precedente decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, sono stati:

  • sostituiti gli articoli 1-2-5 e l'allegato III;
  • modificati gli articoli 6-7-9-10 e gli allegati I, II e IV;
  • inseriti gli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, 6-quinquies, 9-bis e l'allegato ll-bis.
Inoltre, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili:
  1. entro il 17 dicembre 2021 trasmette alla Commissione europea l'elenco delle autostrade e delle strade principali presenti sul territorio nazionale, e comunica eventuali modifiche delle stesse successivamente intervenute;
  2. entro il 30 giugno 2024 comunica alla Commissione europea, l'elenco delle strade di cui al comma 4. Ogni ulteriore successiva modifica dell'elenco delle strade è comunicata alla Commissione europea dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
Oltre a ciò, il decreto inoltre stabilisce che entro e non oltre il 31 dicembre 2024, le regioni e le province autonome, nel rispetto dei principi stabiliti anche in relazione all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, dettano la disciplina riguardante la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali di competenza delle regioni e degli enti locali, non già ricomprese tra quelle di cui ai commi 2 e 3, con particolare riferimento alle strade finanziate totalmente o parzialmente a valere su risorse stanziate dall'Unione europea.
 
Il presente decreto legislativo entrerà in vigore il 31 dicembre 2021.