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20 dicembre 2021
Attuazione della direttiva UE 2019/1936 sulla sicurezza delle infrastrutture stradali
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2021, n. 298 il Decreto Legislativo del 15 novembre 2021, n. 213 inerente “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1936 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali”.
La Redazione
Quanto all'applicazione della normativa, il nuovo art. 1 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35 (sostituito dal presente D.LGS. n. 213/2021 ) prevede che il presente decreto detta disposizioni per l'istituzione e l'attuazione di procedure relative alle valutazioni di impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura, ai controlli sulla sicurezza stradale, alle ispezioni di sicurezza stradale e alle valutazioni della sicurezza stradale a livello di rete.
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In particolare, il presente decreto si applica:
Il presente decreto, invece, non si applica alle strade in gallerie stradali che rientrano nel campo di applicazione del |
Tra gli ulteriori aspetti di novità, oltre alla modifica degli articoli del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, il nuovo art. 5, in tema di valutazione della sicurezza stradale a livello di rete, prevede che queste valutazioni riguardano il rischio di incidente e di gravità dell'impatto sulla base dei seguenti elementi:
- un'indagine visiva, in loco o con mezzi elettronici, delle caratteristiche di progettazione della strada al fine di valutarne la sicurezza intrinseca;
- un'analisi dei tratti della rete stradale aperti al traffico da oltre tre anni e in cui è stato registrato un numero considerevole di incidenti gravi in proporzione al flusso di traffico.
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Rispetto al precedente
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Inoltre, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili:
- entro il 17 dicembre 2021 trasmette alla Commissione europea l'elenco delle autostrade e delle strade principali presenti sul territorio nazionale, e comunica eventuali modifiche delle stesse successivamente intervenute;
- entro il 30 giugno 2024 comunica alla Commissione europea, l'elenco delle strade di cui al comma 4. Ogni ulteriore successiva modifica dell'elenco delle strade è comunicata alla Commissione europea dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
Oltre a ciò, il decreto inoltre stabilisce che entro e non oltre il 31 dicembre 2024, le regioni e le province autonome, nel rispetto dei principi stabiliti anche in relazione all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, dettano la disciplina riguardante la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali di competenza delle regioni e degli enti locali, non già ricomprese tra quelle di cui ai commi 2 e 3, con particolare riferimento alle strade finanziate totalmente o parzialmente a valere su risorse stanziate dall'Unione europea.
Il presente decreto legislativo entrerà in vigore il 31 dicembre 2021.