Revocazione o incidente di esecuzione: qual è il rimedio contro il provvedimento di confisca di prevenzione definitiva?
A seguito della sentenza n. 24/2019 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 16 del D.Lgs. n. 159/2011, il rimedio esperibile avverso il provvedimento definitivo di confisca, fondato sulla pericolosità generica, è la revocazione o l'incidente di esecuzione?
E la Cassazione, qualora investita del ricorso, è sempre tenuta all'annullamento integrale del decreto per richiedere una nuova verifica dei criteri adottati?
Con l'informazione provvisoria n. 21/2021, le Sezioni Unite Penali hanno così risolto la questione: «in tema di misure di prevenzione patrimoniale, il rimedio esperibile avverso il provvedimento definitivo di confisca fondato sulla pericolosità generica, ex art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, al fine di far valere il difetto originario dei presupposti della misura, a seguito della sopravvenuta sentenza della Corte Costituzionale n. 24 del 2019, è la richiesta di revocazione, di cui all'art. 28, comma 2, del D.Lgs. citato». Inoltre, «la Corte di Cassazione, investita del ricorso in materia di confisca di prevenzione definitiva, adottata in relazione alle ipotesi di pericolosità generica ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a) e lett. b), D.Lgs. n. 6 settembre 20211, n. 159, per far valere gli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale pronunciata con sentenza n. 24 del 2019, è tenuta all'annullamento senza rinvio della sola misura fondata, in via esclusiva, sull'ipotesi di cui all'art. 1, comma 1, lett. a)».