Le Sezioni Unite, richiamando l'orientamento costante della Corte di Giustizia UE, hanno ricordato i criteri necessari per individuare il giudice competente nei casi in cui da dichiarazioni diffamatorie derivi un danno all'immagine.
Svolgimento del processo
1. L'ente pubblico svedese che si occupa della rete delle comunicazioni e dei trasporti T. (d'ora in avanti TRV) ha richiesto regolamento preventivo di giurisdizione in relazione ad una controversia avente ad oggetto il risarcimento del danno non patrimoniale asseritamente subito dalla S.p.a. V. (per lesione del suo diritto all'immagine e alla reputazione commerciale), aggiudicataria, in consorzio con la società C.M. e C. di Ravenna, di un appalto riguardante la realizzazione di due tunnel principali (omissis) denominato E4 F. per un corrispettivo totale di circa 400 milioni di euro, il cui contratto era stato poi ceduto alla società di diritto svedese a r.l. L.S. AB (d'ora in poi indicata come LSAB). La causa intentata dalla V. Lavori S.p.a. dinanzi al Tribunale di Roma con atto di citazione notificato in data 15 aprile 2019, riferita ad un'azione di natura extracontrattuale, era diretta all'accertamento dell'illiceità di condotte diffamatorie assunte come realizzate dalla citata società svedese mediante la pubblicazione di dichiarazioni e notizie a mezzo internet orientate a screditare la reputazione commerciale dell'attrice nel corso dell'esecuzione del suddetto appalto ed anche a seguito della sua intervenuta risoluzione. La società svedese convenuta, oltre a far valere la sua carenza di legittimazione attiva, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice italiano, chiedendo che venisse riconosciuta la giurisdizione esclusiva del giudice svedese.
1.1. In pendeva di detto giudizio civile la TRV ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione dinanzi a queste Sezioni unite, riferito a tre motivi implicanti l'applicazione delle disposizioni del Regolamento UE n. 1215/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012 (dandosi atto che tra le parti era stata instaurata anche altra controversia civile dinanzi al medesimo Tribunale di Roma avente ad oggetto la garanzia prestata dalla società V. a controgaranzia di un finanziamento erogato dalla controllata LSAB, nel corso della quale pure era stato formulato regolamento preventivo di giurisdizione, definito con ordinanza di queste Sezioni unite n. 3125/2021, affermativa della sussistenza della giurisdizione del giudice italiano).
2. Si è costituita con controricorso l'intimata V. Lavori S.p.a., instando per il rigetto del ricorso e la dichiarazione della sussistenza della giurisdizione del giudice italiano in relazione alla indicata controversia pendente tra le parti dinanzi al Tribunale di Roma. Le difese di entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa finale.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato la violazione dell'art. 7, n. 2, del citato Regolamento n. 1215/2012, con conseguente attribuzione della cognizione dell'avversa proposta azione risarcitoria al giudice svedese, deducendosi che la vittima diretta ed immediata del presunto illecito relativo alla diffamazione era la LSAB e non la V. Lavori S.p.a., donde, riferendosi le dichiarazioni asseritamente diffamatorie alla citata LSAB, si sarebbe dovuto ritenere che la condotta dannosa si era verificata in Svezia, in quanto i fatti della vicenda si erano svolti in tale Stato e, in particolare, le pubblicazione on-line censurate erano in lingua svedese ed apparse su siti svedesi, ragion per cui anche gli eventi assunti come dannosi trovavano la loro collocazione nello Stato svedese.
2. Con il secondo motivo la ricorrente ha prospettato il difetto di giurisdizione del giudice italiano in relazione alla violazione dell'art. 25 dello stesso Regolamento n. 1215/2012, sul presupposto che, ancorché l'azione della società V. fosse stata qualificata di tipo extracontrattuale, in effetti con essa si era voluta esperire un'azione risarcitoria fondata su presunte violazioni contrattuali da parte di essa TRV, che, come tale, doveva considerarsi appartenente alla giurisdizione del giudice svedese, rilevandosi come, invero, la prospettata azione aquiliana della società V. altro non rappresentava se non il tentativo di frustrare la richiesta svolta da essa TRV in Svezia (dinanzi al Tribunale di Solna) di accertamento negativo dell'adempimento a fondamento del recesso dal contratto di appalto, da cui l'esclusione della sua spettanza alla giurisdizione del giudice italiano.
3. Con il terzo ed ultimo motivo la ricorrente ha riferito l'eccepito difetto di giurisdizione del giudice italiano alla violazione dell'art. 4 e dell'art. 31, comma 3, del citato Regolamento n. 1215/2012, avuto riguardo all'applicazione del principio del domicilio del convenuto e, quindi, di essa TRV, pacificamente stabilito in Svezia, senza la previsione di alcuna deroga.
4. Il primo riportato motivo è infondato e deve, perciò, essere rigettato. A tal proposito, infatti, trova applicazione il principio - già affermato da queste Sezioni unite in un regolamento preventivo di giurisdizione tra le stesse parti definito con la richiamata ordinanza n. 3125/2021 - secondo cui, in tema di giurisdizione del giudice italiano, quando la domanda abbia per oggetto un illecito extracontrattuale trova applicazione il criterio di individuazione della giurisdizione fissato dall'articolo 7, n. 2, del Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, in virtù del quale una persona domiciliata in uno Stato membro può esse1·e convenuta in un altro Stato membro, in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire. Pertanto, alla stregua di tale criterio e della chiara e costante interpretazione che ne ha dato la Corte di giustizia dell'Unione europea, la giurisdizione si radica o nel luogo in cui si è concretizzato il danno o, in alternativa, a scelta dell'attore danneggiato, in quello dove si è verificato l'evento generatore di tale danno. Nel caso di specie, riconfermandosi che la causa pendente tra le parti è conseguente all'esperimento di un'azione risarcitoria - di natura extracontrattuale - fondata su asserite condotte diffamatore diffuse tramite internet, non è emerso che le pubblicazioni potenzialmente lesive della reputazione commerciale della società V. siano rimaste circoscritte al territorio svedese ma sono risultate comunque accessibili e reperibili anche in Italia, essendo indifferente la lingua usata per le comunicazioni, non incidendo tale circostanza sul criterio di collegamento, rilevando solo il luogo di diffusione (v., in termini, Cass. SU n. 28675/2020, nel cui caso è stata affermata la sussistenza della giurisdizione ciel giudice italiano in ordine a un'azione proposta da una società italiana di accertamento dell'illegittimità di una condotta, consistente nella diffusione in Germania di valutazioni denigratorie in ordine alla sussistenza delle violazioni di una complessiva autoregolamentazione contrattuale e considerata come tale idonea a causare un pregiudizio professionale, ritenendo irrilevante il luogo di pubblicazione o di materiale immissione in circolazione della notizia lesiva e reputando invece decisivo il fatto che la società danneggiata avesse in Italia la propria sede statutaria).
5. Anche la seconda censura è priva di fondamento e deve, quindi, essere disattesa per l'assorbente ragione che, qualora si sia in presenza di una clausola che, ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, preveda la proroga della giurisdizione in favore del giudice straniero su tutte le controversie relative a una serie di contratti, succedutisi nel tempo, che regolino un rapporto sostanzialmente unitario, essa non può estendersi alle controversie risarcitorie che abbiano natura extracontrattuale come nel caso di specie, alla stregua dell'inequivoco "petitum" sostanziale dedotto con la domanda della società V., riconducibile ad una pretesa risarcitoria per danni conseguenti alla diffusione di informazioni diffamatorie a suo carico, con riferimento alla quale la sussistenza in un rapporto contrattuale tra le parti rappresenta solo una circostanza fattuale relativa al contesto nel quale si è assunto che TRV abbia posto in essere la condotta illecita diffamatoria dedotta a fondamento della domanda risarcitoria.
6. Pure il terzo ed ultimo motivo è infondato e va, pertanto, respinto sulla scorta del principio espresso da queste Sezioni unite con la già citata ordinanza n. 3125/2021 (relativa ad una vicenda riguardante le stesse parti), in base al quale la clausola di proroga della giurisdizione contenuta in un contratto oggetto di cessione non può essere invocata nella controversia intervenuta successivamente a tale modifica tra le parti originarie, dal momento che una di esse, non essendo più parte contraente, è libera dall'impegno contrattuale in precedenza assunto. Proprio in conseguenza dell'applicazione di questo principio è stata esclusa l'applicabilità della clausola in relazione alla domanda di risarcimento del danno per illegittima risoluzione contrattuale proposta, nei confronti di un ente pubblico svedese, da una società italiana, aggiudicataria di un appalto riguardante un progetto infrastrutturale da realizzare in Svezia, la quale, però, aveva ceduto i contratti di appalto - contenti clausola di giurisdizione esclusiva del giudice svedese - ad una società di quest'ultima nazionalità. Pertanto il dedotto accordo sulla proroga della giurisdizione relativa al contratto originario di appalto non può estendere la sua efficacia derogatoria dei già esaminati criteri sul giudizio instaurato in Italia, in quanto la società V. non è più parte di quel contratto (ceduto ad una società svedese) ed ha agito per il risarcimento di un danno ricollegabile ad un titolo extracontrattuale, come già più volte ricordato. Oltretutto l'esclusione dell'applicabilità dell' art. 31 del Regolamento n. 1215/2012 deriva anche dalla circostanza che non può ritenersi configurabile alcun rapporto di pregiudizialité3 tra l'oggetto della risoluzione dei contratti di appalto da parte di TRV proposta dinanzi al Tribunale svedese - nella cui causa, peraltro, è coinvolta la società (cessionaria) LSAB e non la società V. - e quello inerente il riconoscimento del danno alla sua reputazione in favore della stessa V. dedotto a fondamento della causa da essa proposta dinanzi al giudice italiano e tuttora pendente.
7. In definitiva, il proposto regolamento preventivo va risolto nel senso dell'affermazione della sussistenza delle giurisdizione italiana, con la conseguente rimessione delle parti nel termine di legge, al Tribunale civile di Roma, davanti al quale pende la causa risarcitoria da illecito extracontrattuale instaurata dalla società V. contro TRV. Lo stesso Tribunale provvederà a disciplinare anche le spese del regolamento con questa pronuncia deciso.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni unite, dichiara la giurisdizione del giudice italiano e rimette le parti, nel termine di legge, dinanzi al Tribunale civile di Roma avanti al quale pende la causa, anche per le spese del regolamento preventivo di giurisdizione.