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20 dicembre 2021
A chi vanno rivolte le istanze di rimborso della sanzione per omesso o parziale pagamento del contributo unificato?

Con apposita circolare, il Ministero della Giustizia chiarisce chi è competente a ricevere le istanze di rimborso della sanzione dovuta in caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato.

La Redazione

Con la circolare del 15 dicembre 2021, il Ministero della Giustizia ha fornito importanti chiarimenti in tema di rimborso della sanzione per il mancato o insufficiente pagamento del contributo unificato.

Nello specifico, il Ministero ha evidenziato che la circolare in oggetto consegue ad una segnalazione con la quale sono state evidenziate alcune criticità in sede di procedura di rimborso della sanzione prevista dall'art. 16, commi 1-bis e 1-ter, D.P.R. n. 115/2002 nell'ipotesi in cui il pagamento del contributo unificato sia stato parziale ovvero sia stato omesso.

Entrando nel dettaglio, la criticità rilevata concerne l'individuazione del soggetto titolato a ricevere la domanda di rimborso e tenuto ad effettuare la relativa istruttoria nel caso in cui la sanzione irrogata sia stata annullata dalla stessa società che la ha emessa (Equitalia giustizia S.p.A.), disponendo l'eliminazione della partita di credito ad essa relativa anche dal registro SIAMM.

Dopo aver ricostruito il quadro normativo sul tema, il Ministero ha concluso affermando che la competenza a ricevere le istanze di rimborso della sanzione prevista dall'art. 16 cit. spetta alla società Equitalia giustizia S.p.A., la quale sarà chiamata ad effettuare la relativa istruttoria e a dare inizio alla procedura di rimborso. Del resto, la stessa società ha già comunicato al Ministero di avere fornito ai propri uffici le indicazioni operative necessarie ai fini del rimborso in oggetto.

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