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21 dicembre 2021
Il Consiglio di Stato sull’esonero dall’obbligo di immunizzazione del personale sanitario affetto da patologie incompatibili con il vaccino

L'accertamento clinico dello stato di inidoneità a ricevere la somministrazione è operato dal Servizio di Medicina Generale, fermo restando che su tale certificazione esercita il controllo l'Asl di appartenenza.

La Redazione

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 9948 del 20 dicembre 2021, si è pronunciata sull'esenzione del personale sanitario dall'obbligo di immunizzazione, per patologie incompatibili con il ciclo vaccinale, nonché sul dovere di accertamento di detto stato di incompatibilità rimesso alla Medicina Generale e sul successivo potere di controllo esercitato dall'Asl competente.

L'Autorità ha dapprima rammentato come, secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 2, D.L. n. 44 del 2021, l'esonero dall'obbligo è circostanziato alle sole ipotesi « di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale ».

Da tale disposto deriva che spetta al medico di Medicina Generale accertare le condizioni di inidoneità, da riportare espressamente nell'atto di certificazione all'uopo rilasciata.

L'attestazione di tali situazioni cliniche, tuttavia, «non consiste nella (ed il relativo compito non può quindi ritenersi assolto mediante una) mera dichiarazione della loro esistenza “ab externo”, essendo necessario, ai fini del perfezionamento della fattispecie esoneratrice, che delle “specifiche condizioni cliniche documentate” sia dato riscontro nella certificazione, unitamente al “pericolo per la salute” dell'interessato che il medico certificatore ritenga di ricavarne».

Alternativamente, qualora così non fosse, « sarebbe neutralizzato qualsiasi potere di controllo – anche nella forma “minima” e “mediata” della esaustività giustificativa della certificazione, la quale implica e sottende la possibilità di vagliare, quantomeno secondo un parametro “minimo” di “attendibilità”, la rispondenza della certificazione alla finalità per la quale è prevista, che la parte appellante esclude essere esercitabile dalla ASL – spettante all'Amministrazione, restando devoluta al medico certificatore ogni decisione in ordine alla (in)sussistenza dell'obbligo vaccinale: esito interpretativo che, tuttavia, risulta dissonante rispetto alla pregnanza – in termini sostanziali (con il riferimento alle “specifiche condizioni cliniche” ed al “pericolo per la salute”) e probatori (allorché si richiede che le prime siano “documentate” ed il secondo “accertato”) delle condizioni esoneratrici, delineate nei termini esposti dal legislatore» .

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