Gli Ermellini hanno chiarito quali sono i criteri di individuazione del Giudice competente quando l'imputato viene incriminato per più delitti di truffa online.
Nel procedimento penale, promosso nei confronti dell'imputato per tre reati di truffa, il Tribunale di Brescia dichiarava la propria incompetenza e trasmetteva gli atti al Procuratore della Repubblica del Tribunale di Vercelli. A ragione della decisone, il giudice rilevava che tra i delitti contestati all'incolpato il più grave era quello di truffa contrattuale tramite...
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 12 novembre 2018, il Tribunale di Brescia dichiarava la propria incompetenza a decidere nel procedimento penale a carico di V.N., imputato di tre reati di truffa, e disponeva la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica del Tribunale di Vercelli. A ragione della decisione, rilevava che tra i reati contestati all'imputato il più grave era quello ascritto al capo C) della rubrica; riteneva, quindi, che, in applicazione della giurisprudenza di legittimità - secondo cui, nel delitto di truffa, quando il profitto è conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile (nella specie "PostePay"), il tempo e il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta, atteso che tale operazione, in ragione della sua irrevocabilità, realizza contestualmente sia l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente, che ottiene l'immediata disponibilità della somma versata, e non un mero diritto di credito, sia la definitiva perdita dello stesso bene da parte della vittima -, detto reato di truffa si era "consumato in (omissis) (Vercelli), luogo di residenza della persona offesa in cui la stessa aveva proceduto al versamento del denaro sulla carta".
2. Il Tribunale di Vercelli, con sentenza del 3 giugno 2021, ha sollevato conflitto di competenza disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte per la risoluzione dello stesso. Ha, innanzitutto, rilevato che, verosimilmente, il Tribunale di Brescia, nel ritenere che il reato più grave contestato all'imputato dovesse individuarsi in quello di cui al capo C) della rubrica, aveva preso in considerazione l'entità del danno economico arrecato alla persona offesa; ha, tuttavia, evidenziato che, ai fini dell'individuazione della competenza per territorio in caso di procedimenti connessi, la comparazione dei reati sotto il profilo della gravità va effettuata con riguardo esclusivo alle sanzioni edittali, restando priva di rilevanza, nel caso in cui queste si equivalgono, la maggiore o minore entità del danno in concreto arrecato; ha, quindi, ritenuto che, considerata la pari gravità in astratto dei reati in contestazione, il criterio di riferimento al fine della determinazione della competenza doveva individuarsi in quello residuale previsto dall'art. 16, comma 1, cod. proc. pen., che attribuisce la competenza all'Autorità Giudiziaria individuata con riguardo al reato commesso per primo e cioè, nel caso di specie, con riguardo al reato di cui al capo B) della contestazione relativo a un'ipotesi di truffa online nella quale il pagamento da parte della persona offesa era avvenuto mediante bonifico. Ha aggiunto che nell'ipotesi di truffa contrattuale realizzata attraverso la vendita di beni online, in cui il pagamento da parte della parte offesa avvenga tramite bonifico bancario con accredito su conto corrente, il reato si consuma nel luogo ove l'agente consegue l'ingiusto profitto tramite la riscossione della somma e non già in quello in cui viene data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa; che, qualora, invece, non sia individuabile il luogo di riscossione, trovano applicazione - per la determinazione della competenza territoriale - le regole suppletive previste dall'art. 9 cod. proc. pen. come nella fattispecie non essendovi prova certa del luogo in cui la somma di denaro era stata materialmente riscossa dall'imputato, con la conseguenza che la competenza a decidere apparteneva al Tribunale di Brescia, in ragione del luogo di residenza dell'imputato.
3. Il difensore dell'imputato, avvocato A.G., ha fatto pervenire presso la Cancelleria di questa Corte memoria, con la quale ha sostenuto, facendo proprie le argomentazioni del Tribunale di Vercelli, che la competenza territoriale appartiene al Tribunale di Brescia.
Motivi della decisione
1. Il conflitto negativo di competenza, ammissibile in rito, deve essere risolto nel senso che competente a decidere nel processo penale a carico del V. è il Tribunale di Brescia. E, in vero, correttamente il Tribunale di Vercelli ha ritenuto che, ai fini della determinazione della competenza per territorio in caso di procedimenti connessi, la comparazione dei reati sotto il profilo della gravità va effettuata con riguardo esclusivo alle sanzioni edittali, restando priva di rilevanza, nel caso in cui queste si equivalgano, la maggiore o minore entità del danno in concreto provocato dalle singole condotte criminose (cfr. Cass. Sez. 6, n. 52550 del 22/11/2016, Rv. 268689; Cass. Sez. 1, n. 348 del 21/04/2017, Rv. 271995).
2. Altrettanto correttamente, il Tribunale di Vercelli, rilevato che i reati contestati al V. erano di pari gravità, ha fatto riferimento al criterio di cui all'art. 16, comma 1, che attribuisce la competenza all'Autorità Giudiziaria individuata con riguardo al reato commesso per primo e cioè, nel caso di specie, con riguardo al reato di cui al capo B) della contestazione relativo a un'ipotesi di truffa online nella quale il pagamento da parte della persona offesa era avvenuto mediante bonifico; e ha, conseguentemente, richiamato, in modo appropriato, il principio di diritto, secondo cui "nell'ipotesi di truffa contrattuale realizzata attraverso la vendita di beni online, in cui il pagamento da parte della parte offesa avvenga tramite bonifico bancario con accredito su conto corrente, il reato si consuma nel luogo ove l'agente consegue l'ingiusto profitto tramite la riscossione della somma e non già in quello in cui viene data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa; qualora, invece, non sia determinabile il luogo di riscossione, si applicano - per la determinazione della competenza territoriale - le regole suppletive previste dall'art. 9 cod. proc. pen." (Cass. Sez. 2, n. 48027 del 20/10/2016, Rv. 268369).
3. Ne consegue che, poiché, nel caso di specie, non è noto il luogo di consumazione del reato di cui al capo B) della contestazione (truffa realizzata attraverso pagamento mediante bonifico bancario), la competenza territoriale appartiene al Tribunale di Brescia in ragione del luogo di residenza dell'imputato.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Brescia cui dispone trasmettersi gli atti.