
Non è, dunque, necessario che il soggetto agente sia anche il proprietario dell'auto falsamente coinvolta nel sinistro denunziato.
La Corte d'Appello di Bologna assolveva l'imputato da uno dei 17 episodi di truffa in danno delle assicurazioni di cui era stato ritenuto responsabile, riducendo la pena inflitta.
Nello specifico, l'imputato aveva denunziato alla compagnia assicuratrice ben 17 falsi sinistri stradali.
Contro la suddetta decisione, l'imputato propone ricorso per...
Svolgimento del processo
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna, parzialmente riformando la sentenza resa dal GUP del Tribunale di Bologna il 20/12/2018, che ha dichiarato P.M. responsabile di 17 delitti di truffa in danno delle assicurazioni, lo ha assolto da un episodio di truffa e, per l'effetto, ha ridotto la pena inflitta. Si addebita all'imputato in qualità di intestatario di numerose autovetture di avere denunziato alla compagnia assicuratrice del gruppo Unipol S.p.A. 17 falsi sinistri stradali tra il 2008 e il 2016.
2. Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputato con atto sottoscritto dal proprio difensore deducendo:
2.1 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al difetto della condizione di procedibilità dell'azione penale per tardività della querela, poiché la corte di appello ha respinto la relativa eccezione sottolineando che la compagnia assicurativa ha acquisito la consapevolezza della frode dopo avere attivato le verifiche interne e dopo avere demandato più approfonditi accertamenti su 26 sinistri che presentavano maggiori criticità e che il termine di proposizione della querela inizia a decorrere solo quando il titolare del potere di querela e quindi, nel caso di società, il consigliere delegato o l'amministratore unico abbia consapevolezza della reiterate condotte fraudolente poste in essere dall'imputato. Deduce il ricorrente che la compagnia assicuratrice disponeva tuttavia di tutti gli elementi necessari ad individuare i fatti di reato, già molto tempo prima di ricevere la relazione dell'agenzia di investigazione cui era stato dato l'incarico di valutare la condotta dell'imputato. E dalla stessa relazione si evince che vi era una conoscenza da parte della compagnia assicuratrice della peculiarità del P.. Il ricorrente pertanto esamina in dettaglio i diversi sinistri denunziati dall'imputato, osservando che già dalla dinamica dell'incidente emergevano dubbi e perplessità che avrebbero dovuto indurre la compagnia assicurativa a sporgere querela. Il ricorrente sottolinea comunque che, anche a voler ritenere irrilevanti ai fini della decorrenza del termine per l'esercizio del diritto di querela tutte le perizie susseguitesi nel tempo in relazione ai singoli sinistri, questo termine non può che fissarsi nella data di deposito della perizia del 10 agosto 2015, per mezzo della quale la compagnia assicuratrice ha acquisito piena contezza dei fatti di reato. Ed infatti è la stessa persona offesa nel proprio atto di denunzia che sottolinea come la posizione del P. fosse all'attenzione del settore antifrode già prima che venisse conferito l'incarico all'agenzia di investigazioni, quindi prima del 30 marzo 2017.
2.2 Vizio di motivazione in ordine alla paventata inesistenza dei sinistri avvenuti nelle singole date riportate nel capo di imputazione in quanto le due sentenze di merito si basano su meri indizi e congetture che non integrano prova adeguata e non consentono di pervenire ad un'affermazione di responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio; il giudice di merito ha dichiarato l'imputato responsabile con un ragionamento che non trova alcun riscontro nella realtà e risulta manifestamente illogico.
2.3 vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata qualificazione giuridica di alcuni fatti contestati all'imputato nell'ambito della fattispecie di truffa prevista dall'art. 640 cod. pen., in quanto il reato di truffa in frode dell'assicurazione presuppone un valido contratto di assicurazione e nel caso in cui l'agente non fosse proprietario del bene o non ne avesse la disponibilità in forza di un valido titolo non può ravvisarsi la fattispecie di cui all'articolo 642 cod. pen. ma quella di truffa semplice prevista dall'articolo 640 cod.pen. Ciò posto il ricorrente ritiene che le condotte relative ai sinistri contestati ai numeri 8, 10, 11, 12,16 e 20 debbano essere diversamente qualificata come truffa poiché è pacifico che il P. non era proprietario delle autovetture coinvolte.
2.4 Vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio poiché il giudice ha condannato il P. a una pena molto gravosa e sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti commessi. Inoltre, nonostante la condizione di incensurato dell'imputato, non ha ritenuto di concedere le circostanze attenuanti generiche limitandosi ad affermare che non erano emersi elementi idonei a giustificare la concessione dell'invocato beneficio mentre, a giudizio del ricorrente, avrebbe dovuto valorizzare la scarsa entità del danno cagionato e la contenuta pericolosità sociale dell'imputato.
2.5 Vizio di motivazione in ordine alle statuizioni civili poiché, pur non essendo stata raggiunta la prova del quantum in ordine al danno subito dalla compagnia assicuratrice, è stata determinata una provvisionale di 50.000 € che risulta eccessiva e non basata su criteri di ordine logico.
Motivi della decisione
1.11 ricorso è inammissibile.
1.1 Il primo motivo è generico poiché la corte ha reso sul punto articolata motivazione osservando che soltanto dopo i più approfonditi accertamenti riepilogati nella relazione dell'agenzia di investigazioni delegata, la compagnia assicuratrice ebbe adeguata contezza del comportamento fraudolento dell'imputato e ha ritenuto tempestiva la querela in quanto solo la ricostruzione del quadro complessivo poteva offrire alla compagnia assicuratrice la piena conoscenza degli episodi contestati all'imputato, in ordine ai quali sino a quel momento erano emerse soltanto ragioni di sospetto. Trattasi di motivazione corretta in punto di diritto e congrua alle emergenze processuali che non trova adeguata smentita nelle circostanze di fatto valorizzate dalla difesa in ricorso, che mirano ad ottenere una diversa valutazione in punto di fatto che in quanto tale esula dal sindacato di questa Corte.
1.2 Il secondo motivo è generico è manifestamente infondato poiché la corte ha esaminato nel dettaglio le circostanze dei diversi sinistri denunziati dall'imputato ed è pervenuta ad affermare motivatamente la responsabilità dell'imputato in ordine ai singoli episodi contestati. Il ricorrente reitera in maniera pedissequa le censure già formulate con l'atto di appello cui la corte ha risposto nel dettaglio e non deduce vizi della motivazione ma nella sostanza invoca un terzo giudizio di merito proponendo una diversa ricostruzione in punto di fatto e introducendo doglianze di merito che esulano dal sindacato di questa corte.
1.3 La corte ha reso adeguata motivazione anche in ordine a tale invocata diversa qualificazione che ritiene di poter desumere da alcuni arresti della giurisprudenza di legittimità. Si tratta di considerazione non condivisibile. Questa sezione ha avuto modo di precisare che l'oggetto materiale del delitto previsto dal primo comma dell'art. 642 cod. pen. - che punisce tra l'altro chi distrugga, disperda, deteriori od occulti un bene al fine di trarre vantaggio da un contratto assicurativo - può consistere unicamente in cosa di proprietà dell'agente, sicché il reato non sussiste quando la condotta riguardi un bene posseduto dallo stesso agente in forza di un titolo non attributivo della titolarità dello stesso. (Fattispecie relativa alla falsa denuncia di furto di un'auto per incassare il premio assicurativo, presentata dal figlio della proprietaria, intestatario del contratto di finanziamento per l'acquisto, in cui la Corte ha ritenuto che il fatto avrebbe potuto essere qualificato come truffa). (Sez. 2 - , Sentenza n. 51088 del 30/10/2019 Ud. (dep. 18/12/2019) Rv. 277720 - 01) Ma va osservato che il secondo comma dell'articolo 642 cod.pen. estende la rilevanza penale e il trattamento sanzionatorio del primo comma a colui che allo scopo di perseguire l'indennizzo della compagnia assicuratrice denunzia un sinistro non accaduto o distrugge, falsifica elementi di prova relativi al detto sinistro, non risultando necessario per integrare tale condotta che il soggetto agente sia anche il proprietario dell'autovettura falsamente coinvolta nel sinistro, in quanto è sufficiente la sua qualità di contraente dell'assicurazione. Senza dire che nel caso di concorso di persone nel reato tale qualifica può essere rivestita da uno solo dei correi, in ragione della clausola di estensione della tipicità prevista dall'art. 110 cod. pen..
1.4 Il motivo relativo al trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato poiché la corte ha reso sul punto adeguata motivazione osservando che la pena inflitta è censurabile per difetto, essendo stata determinata in misura molto modesta senza tener conto della reiterazione e della gravità delle condotte poste in essere, connotate da elevata professionalità.
1.5 La censura in ordine alle statuizioni civili è inammissibile poiché, secondo consolidata giurisprudenza, non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento. (Sez. 2 - , Sentenza n. 44859 del 17/10/2019 Ud. (dep. 05/11/2019) Rv. 277773 - 02) Alla luce delle predette considerazioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Per tali considerazioni si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con le conseguenti statuizioni.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese V) processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.