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22 dicembre 2021
Più interventi, anche ai familiari dei lavoratori: il nuovo Regolamento INAIL in materia di infortunio

È stato approvato il nuovo Regolamento INAIL che prevede aiuti per l'autonomia personale e il reinserimento sociale dei lavoratori dopo un infortunio o una malattia professionale. Peculiare l'ampliamento della platea dei soggetti destinatari degli interventi che ora include anche gli infortunati sul lavoro nel periodo di inabilità temporanea assoluta e i familiari.

La Redazione

Con la delibera n. 404 del 14 dicembre 2021, l'INAIL ha approvato il nuovo «Regolamento per l'erogazione degli interventi per il recupero funzionale della persona, per l'autonomia e per il reinserimento nella vita di relazione» dopo un infortunio o una malattia professionale.
Il Regolamento consta di quattro capi:

  • disposizioni comuni;
  • interventi per il recupero funzionale della persona;
  • interventi per l'autonomia;
  • interventi per il reinserimento nella vita di relazione.

Una delle principali novità introdotte dal Regolamento è l'ampliamento della platea dei soggetti destinatari degli interventi che ora include anche gli infortunati sul lavoro nel periodo di inabilità temporanea assoluta e i familiari degli assistiti, limitatamente ad alcuni interventi di sostegno per il raggiungimento di livelli di autonomia, di autostima, di consapevolezza e di adattamento volti a fronteggiare le problematiche conseguenti all'infortunio. Nello specifico, l'art. 3 rivolge gli interventi a:

  • infortunati/tecnopatici nei confronti dei quali siano state riconosciute menomazioni fisiche/psichiche di qualsiasi grado conseguenti a infortunio sul lavoro o a malattia professionale;
  • infortunati/tecnopatici nel periodo di inabilità temporanea assoluta qualora sia prevedibile che residui una menomazione dell'integrità psicofisica di qualsiasi grado;
  • infortunati/tecnopatici nel periodo di inabilità temporanea assoluta per i quali non sia prevedibile che residui una menomazione dell'integrità psicofisica, limitatamente agli interventi per il recupero funzionale della persona.

L'art. 4 si occupa invece degli interventi, raggruppati nelle seguenti categorie:

  • interventi per il recupero funzionale della persona, tra cui l'erogazione di protesi;
  • interventi per il reinserimento nella vita di relazione;
  • interventi per l'autonomia nell'ambito domestico e nella mobilità, tra cui l'abbattimento e/o il superamento delle barriere architettoniche.

La peculiarità di quest'ultimi interventi riguarda l'erogabilità non solo per la «prima casa», ma anche per altre unità immobiliari nelle quali l'assistito dimora abitualmente, anche se non continuativamente.