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22 dicembre 2021
Nel processo amministrativo il soggetto può intervenire direttamente nel giudizio d’appello?

Il Giudice Amministrativo ha chiarito che nel valutare la legittimazione a proporre intervento direttamente in appello occorre far riferimento alla posizione (dipendente o autonoma) che l'interveniente avrebbe assunto partecipando al giudizio di primo grado.

La Redazione

Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 8425 del dicembre 2021, si è pronunciato sulla legittimazione del soggetto a proporre intervento, nel processo amministrativo, per la prima volta nel giudizio di appello.

La Sezione Quarta, investita della questione, ha dapprima ricordato che per valutare detta legittimazione occorre far riferimento alla posizione che il soggetto avrebbe assunto se avesse proposto lo stesso intervento in primo grado. Di conseguenza « rispetto all'appello proposto dall'Amministrazione, ovvero come in questo caso dal controinteressato, l'intervento in appello incontra gli stessi limiti di un intervento ad adiuvandum del ricorrente proposto nel primo grado di giudizio ».

La partecipazione al primo grado, come ampiamente condiviso, presuppone la titolarità di una posizione giuridica dipendente e accessoria rispetto a quella dedotta dal ricorrente, e non di una posizione autonoma. In conseguenza di ciò, l'interveniente ad adiuvandum , titolare di posizione autonoma, deve impugnare il provvedimento considerato lesivo con un ricorso autonomo, da proporre entro i termini di decadenza. Alternativamente, qualora non si proceda con la proposizione di tale ricorso rispettando i termini, lo stesso non può essere riproposto in una fase successiva del giudizio.

Detto principio vale anche per « l'intervento ad opponendum nel secondo grado di giudizio rispetto all'appello dell'Amministrazione o del controinteressato, intervento che corrisponde appunto al non consentito intervento ad adiuvandum in primo grado per il soggetto titolare di posizione autonoma ».

In definitiva, secondo questa Autorità, l'intervento direttamente in appello del soggetto, titolare di una posizione giuridica dipendente e accessoria rispetto a quella dedotta dal ricorrente, incontra gli stessi limiti dell'intervento ad adiuvandum proposto nel primo grado di giudizio. Viceversa, nelle ipotesi in cui l'interessato sia titolare di una posizione autonoma, il provvedimento ritenuto lesivo deve essere impugnato con apposito atto, da proporre entro i termini di decadenza, pena l'impossibilità di agire in una fase successiva del giudizio.