La Corte Suprema ha stabilito che, per applicazione del principio della buona fede, non può essere sanzionato il produttore che coltiva mais OGM qualora l'Autorità regionale competente abbia certificato che le sementi utilizzate sono prive di organismi geneticamente modificati.
La Corte d'Appello respingeva l'impugnazione, proposta da un'impresa agricola, dell'ordinanza Comunale di irrogazione di sanzioni amministrative, emessa per violazione della normativa regionale in tema di organismi geneticamente modificati e del Piano di “coesistenza” tra diverse tipologie di sementi. Il fatto riguardava una serie di accertamenti compiuti dall'Agenzia...
Svolgimento del processo
-la società (omissis) s.r.l. (d'ora in poi (omissis)) impugna per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Roma che, in riforma della sentenza gravata, ha respinto il ricorso dalla medesima proposto avverso l'ordinanza di ingiunzione n. 177/2015 emessa dal Comune di (omissis) con cui le era stata irrogata la sanzione amministrativa di euro 10.000,00 oltre spese procedurali per la violazione dell'art. 2 comma 1 della legge Reg. Lazio n.15/2006 -in particolare, a seguito di accertamento svolto dall'Agenzia Regionale per lo Sviluppo dell'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), era emerso che in 2 ettari dell'azienda(omissis) (omissis) era stata utilizzata, per la semina di piante di mais, anche la sementa, prodotta dalla società (omissis) (omissis) della varietà (omissis) lotto (omissis) (omissis), lotto (omissis) -a seguito del prelevamento di campioni di foglie di mais e delle analisi effettuate presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lazio-Toscana era emersa la positività alla presenza dell'ibrido DAS 1507 x DAS59122 oppure alla contemporanea presenza di mais evento DAS 1507 e mais evento DAS 59122 e quindi di organismi geneticamente modificati;-a fronte della contestazione la (omissis) aveva eccepito la propria buona fede e la conseguente sussistenza della scriminante di cui all'art. 5, comma 2, del decreto-legge del 22 novembre 2004 convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2005 n.5, secondo la quale il conduttore agricolo è esente dalla responsabilità di cui al comma 1bis nel caso abbia usato sementi certificati dall'autorità pubblica e muniti di dichiarazione della ditta sementiera concernente l'assenza di organismi geneticamente modificati secondo la vigente normativa; -mentre in primo grado la prospettazione della ricorrente era stata accolta, considerando la dichiarazione della produttrice (omissis) in merito alle analisi effettuate per escludere la presenza di OGM secondo il Protocollo ENSE allegato al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 27 novembre 2003, la corte d'appello aveva, diversamente, ritenuto detta dichiarazione insufficiente in assenza della certificazione dell'autorità, ai fini della sussistenza dell'invocata scriminante; -la corte territoriale aveva poi negato per le medesime considerazioni in .;forza delle quali aveva escluso l'operatività della scriminante che potesse ravvisarsi l'esclusione della responsabilità dell'appellata in forza dell'art. 3 della legge 689/1981; -la cassazione della pronuncia d'appello è chiesta sulla base di tre motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso il Comune di (omissis).
Motivi della decisione
-con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.5, proc. civ., l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti costituito dalla presenza agli atti del giudizio del certificato dell'autorità pubblica sulle sementi; -assume la società ricorrente che la corte d'appello avrebbe errato nel considerare mancante la certificazione pubblica circa l'assenza di OGM, in quanto aveva depositato sin dal primo grado di giudizio la comunicazione inviata dall'ARSIAL al Comune di (omissis) in data 22 settembre 2011 nel cui contesto la st sa ARSIAL allegava -sub all.5 - il certificato di analisi n. (omissis) del 7/12/2010 emesso dall'Ente Nazionale delle Sementi Elette che attestava la l'assenza di OGM nella semente della varietà (omissis) prodotta dalla (omissis) (omissis) lotto (omissis) lotto (omissis) (omissis) - con il secondo motivo si denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti in relazione alla semente utilizzata dalla (omissis) -assume la ricorrente che la corte territoriale non aveva considerato, là dove aveva argomentato che le prove acquisite al giudizio non avevano provato che le sementi utilizzate fossero solo quelle prive di organismi geneticamente modificati, la circostanza che nel corso dell'istruttoria era stato accertato attraverso i testimoni che il terreno in oggetto era stato seminato esclusivamente con sementi della varietà (omissis) lotto (omissis) lotto (omissis) (omissis), acquistate dalla (omissis) -conseguentemente era provato, ad avviso della ricorrente, che il terreno oggetto di ispezione era stato coltivato solo con sementi prive di OGM; -con il terzo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 3 della legge 689/1981 e dell'articolo 5 del decreto legge 279 del 2004 là dove la corte d'appello ha ritenuto che la mancata prova della certificazione proveniente da un ente pubblico in merito all'assenza di OGM nel prodotto utilizzato rendeva inapplicabile al caso di specie anche l'art. 3 della legge n.689/1981; -assume parte ricorrente che le due disposizioni e cioè l'articolo 5 d.1.279/2004 e l'articolo 3 legge 689/1981 regolano fattispecie tra loro diverse; -il primo e terzo motivo, che attengono al profilo soggettivo della violazione sanzionata, possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati; -la corte d'appello riformando la sentenza di primo grado afferma di esaminare ed accogliere il secondo motivo di appello con il quale il Comune ha dedotto l'inidoneità della documentazione ex adverso prodotta al fine di provare la sussistenza della scriminante di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legge 279/2004; -la corte statuisce che la (omissis) aveva usato sementi mai certificati come chiarito nella nota dell'ARSIAL del 22 settembre 2001 (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata), senza ulteriore specificazione -tale statuizione lascia, tuttavia, intendere che una certificazione era stata tempestivamente allegata (circostanza che non è contestata neppure dal Comune nel controricorso) e, nondimeno, la corte omette di prenderla in considerazione ai fini della verifica in ordine alla presenza o meno della mancanza di certificazione proveniente da ente pubblico; -si tratta di un'omissione rilevante dal momento che nel primo motivo del ricorso in esame la ricorrente indica precisamente la data e la provenienza pubblica della certificazione pubblica rilasciata alla produttrice ed allegata al ricorso (all.5 al ricorso originario, allegato D al presente ricorso); -costituisce inoltre circostanza decisiva rispetto all'invocata esimente di cui all'art. 5, comma 2 del decreto legge 279/2004 che consente astrattamente di invocarne l'applicazione e che giustifica l'accoglimento del ricorso; - appare altresì fondata la censura sollevata in relazione all'interpretazione dell'art. 3 della legge 689/1981, giacché non appare corretta la sovrapposizione della valutazione svolta ai fini dell'applicazione dell'esimente di cui all'art. 5 del decreto legge 279 /2004 con quella finalizzata all'accertamento della condizione soggettiva del soggetto responsabile della violazione amministrativa; -in particolare nell'ambito dell'art. 3 legge 689/1981- che prevede che ove la violazione sia commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa, che si presume riservando a questi l'onere di provare di avere agito senza (cfr. Cass. 33441/2019; id.24081/2019; id.2406/2016) - la condizione soggettiva di buona fede va accertata a prescindere dall'esistenza di certificazioni, ove fondata su elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione la convinzione della liceità della sua condotta, onde nessun rimprovero possa essergli mosso poiché risulta aver fatto quanto possibile per conformarsi alla legge (cfr. Cass. 23019/2009; id.11977/2020; id.4830/2021); -la valutazione dell'elemento soggettivo non risulta essere stata compiuta dalla corte territoriale secondo i principi sopra richiamati ma esclusivamente con riguardo ai requisiti di cui all'art. 5 d.l. 279/2004 e pertanto anche questa doglianza va accolta; -l'esame del secondo motivo, inerente la prova di avere usato solo sementi esenti da OGM è assorbito nell'accoglimento del primo e terzo motivo; -in definitiva la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame del gravame alla luce dei rilievi sopra svolti e dei principi di diritto enunciati; -la Corte d'appello di Roma provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e terzo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.