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24 dicembre 2021
Misure cautelari, sfruttamento abusivo e gestione dei rifiuti: i chiarimenti del Consiglio di Stato

Natura provvisoria delle misure cautelari, esame delle circostanze specifiche della controversia per la definizione del carattere abusivo dei comportamenti di un'impresa, obblighi per la gestione dei rifiuti di imballaggio: i focus trattati dal Consiglio di Stato.

La Redazione

Con la sentenza n. 8402 del 16 dicembre 2021, il Consiglio di Stato ha affermato quanto segue:

  1. «Il contenuto delle misure cautelari ex art. 14 bis, l. n. 287 del 1990, suscettibili di essere disposte in via interinale dall'Autorità per evitare che, nelle more della conclusione di un procedimento antitrust per l'accertamento di un abuso di posizione dominante ex art. 102 TFUE, possa concretizzarsi un (presunto) danno grave e irreparabile per la concorrenza, in applicazione del principio di strumentalità della tutela cautelare (anche sostanziale), non può eccedere quanto l'Autorità procedente potrebbe adottare con il provvedimento conclusivo del procedimento, avuto riguardo allo stato del mercato riscontrabile al momento della decisione».
  2. «La nozione di "sfruttamento abusivo di posizione dominante" ai sensi dell'art. 102 TFUE è una nozione oggettiva che riguarda i comportamenti di un'impresa in posizione dominante, i quali, su un mercato in cui, proprio per il fatto che vi opera detta impresa, il grado di concorrenza è già sminuito, abbiano l'effetto di ostacolare, ricorrendo a mezzi diversi da quelli su cui si impernia la concorrenza normale tra prodotti o servizi, fondata sulle prestazioni degli operatori economici, la conservazione del grado di concorrenza ancora esistente sul mercato o lo sviluppo di detta concorrenza».
  3. «La disciplina della gestione dei rifiuti di imballaggio risulta ispirata ai principi di chi inquina paga e di responsabilità condivisa tra gli operatori economici; pertanto, occorre che i produttori sostengano i costi della raccolta differenziata, della valorizzazione e dell'eliminazione dei rifiuti in proporzione alla quantità degli imballaggi da ciascuno immessa sul mercato nazionale».
  4. «La pretesa di un consorzio di filiera di gestire per intero i rifiuti di imballaggio, anche a fronte di produttori che abbiano aderito ad un sistema autonomo di gestione provvisoriamente riconosciuto, come tale abilitato ad operare sul mercato, integra una condotta anomala, incentrata su mezzi diversi da quelli su cui si basa la concorrenza normale tra servizi fondata sulle prestazioni degli operatori economici, idonea ad impedire lo sviluppo della concorrenza nel mercato, come tale suscettibile di dare luogo ad uno sfruttamento abusivo di una posizione dominante ex art. 102 TFUE».

In relazione al punto n. 1, il Consiglio di Stato ha chiarito che le misure cautelari disposte dall'Autorità hanno naturaprovvisoria, in ragione della fase procedimentale in cui la decisione viene assunta, ossia in pendenza del procedimento amministrativo sulla base di un accertamento non ancora completo.
Esse infatti sono destinate ad essere sostituite con l'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento antitrust, ed in particolare:

  • con la decisione finale adottata ex art. 7 Reg. n. 1/2003, qualora l'Autorità sia in condizione di constatare la certa integrazione dell'infrazione;
  • ovvero, con la prosecuzione dell'istruttoria procedimentale e la disposizione, nelle more, di misure provvisorie qualora sussista il rischio di un danno grave e irreparabile per la concorrenza.

Per quanto attiene la definizione di cui al punto n. 2, la Sezione ha precisato che l'esame del carattere abusivo di una pratica di un'impresa dominante deve essere svolto prendendo in esame tutte le circostanze specifiche della controversia, «avuto riguardo allo stato di fatti esistente al momento dell'adozione del provvedimento cautelare per cui è controversia».

La disciplina di gestione dei rifiuti di imballaggio di cui al punto n. 3, prevista all'art. 221, c. 1, D.Lgs. n. 152/2006, impone ai produttori e agli utilizzatori degli imballaggi degli obblighi di riciclaggio e di recupero nonché agli obblighi della ripresa degli imballaggi usati e della raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari su superfici private.
Con riferimento all'obbligo del ritiro, su indicazione del Consorzio nazionale degli imballaggi, i produttori possono alternativamente:

  • organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio sull'intero territorio nazionale;
  • attestare sotto la propria responsabilità che è stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante idonea documentazione che dimostri l'autosufficienza del sistema.

La condotta di cui al punto n. 4, spiega il Consiglio di Stato, è «anomala» perché:

  • da un lato, darebbe luogo ad un servizio non giustificato sul piano causale e, soprattutto, non richiesto dal commettente in quanto erogato dal consorzio di filiera in favore di soggetti terzi, aderenti ad un diverso sistema di gestione;
  • dall'altro lato, sottrarrebbe di conseguenza i produttori aderenti al sistema autonomo dai propri obblighi di gestione ambientale, i quali verrebbero adempiuti spontaneamente dal consorzio di filiera, in difetto di un corrispondente onere economico (sotto forma di contributo consortile) a carico del produttore interessato.

Ne consegue che la pretesa del consorzio di filiera sopra descritta (si veda punto n. 4) non potrebbe essere giustificata né dal punto di vista giuridico né dal punto di vista economico.

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