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24 dicembre 2021
Per provare il deposito dell’atto di impugnazione non è sufficiente la stampa del documento informatico

L'interessato, infatti, ha l'onere di dimostrare con i mezzi più opportuni l'originale validità del documento informatico firmato digitalmente.

La Redazione

Il Tribunale di Venezia dichiarava inammissibile la richiesta di riesame proposta dall'attuale ricorrente poiché presentata in via telematica e priva di una valida firma digitale.
Contro tale decisione, l'interessato propone ricorso per cassazione, sostenendo che la firma del difensore doveva considerarsi, invece, pienamente valida poiché certificata da una...

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