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30 dicembre 2021
Il Consiglio di Stato sulla differenza tra atto “meramente confermativo” e atto “di conferma in senso proprio”

Con la sentenza in commento, il Consiglio di Stato evidenzia la differenza tra gli atti “meramente confermativi” e gli atti “di conferma in senso proprio” ai fini della valutazione dell'impatto di un nuovo provvedimento adottato nelle more del procedimento sulla persistenza dell'interesse a ricorrere e sulla sua necessaria impugnativa.

La Redazione

Con la sentenza n. 8590 del 24 dicembre 2021, il Consiglio di Stato ribadisce la differenza tra atto “meramente confermativo” e atto “di conferma in senso proprio”, indispensabile ai fini della valutazione dell'impatto di un nuovo provvedimento adottato nel corso del procedimento amministrativo sulla persistenza dell'interesse a ricorrere e sulla necessità di una sua impugnativa.

A tal proposito, il Consiglio di Stato ha evidenziato che sono atti “meramente confermativi” quelli che si caratterizzano per la ritenuta insussistenza da parte dell'Amministrazione di ragioni valide per la riapertura del procedimento che si è concluso con la precedente decisione. Per via della mancata riapertura del procedimento, gli atti non sono suscettibili di autonoma impugnazione, per mancanza del loro carattere autonomamente lesivo.
Nello specifico, l'atto meramente confermativo ricorre qualora l'Amministrazione si limiti a dichiarare la sussistenza di un suo precedente provvedimento, dichiarazione che non si accompagna ad alcuna nuova istruttoria, né ad una motivazione, limitandosi a mostrare all'interessato il fatto che la questione sia già stata trattata e decisa con un precedente provvedimento che si richiama integralmente. Essendo tale atto sostanzialmente privo di spessore provvedimentale, dunque, esso non è suscettibile di impugnazione.

Quanto agli atti di conferma in senso proprio, il Consiglio di Stato ribadisce che essi vengono adottati al termine di un'apposita istruttoria e di una nuova ponderazione degli interessi, accompagnandosi dunque ad una nuova motivazione.

In particolare, non può considerarsi “meramente confermativo” di un provvedimento precedente l'atto che sia stato preceduto da un riesame della situazione che aveva portato all'emanazione del primo provvedimento, poiché solo l'esperimento di un altro adempimento istruttorio conduce ad un atto “propriamente confermativo” tale da dare alla luce un provvedimento differente e dunque suscettibile di autonoma impugnazione.