Il contribuente proponeva ricorso avverso l'Avviso di Presa in Carico notificatogli, in quanto erede, dall'Agenzia delle Entrate per il pagamento delle somme risultanti dall'Avviso di Accertamento, emesso a carico del de cuius. La CTP rilevava l'insussistenza della pretesa impositiva, avendo il ricorrente rinunciato all'eredità del padre, ed...
Svolgimento del processo
Col ricorso in esame, l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Napoli, propone appello avverso la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli - sentenza n. 7034, pubblicata il 16 ottobre 2020 e non notificata - con la quale è stata accolta la domanda a suo tempo proposta da C.P.N. per impugnare l'Avviso di Presa in Carico n. (omissis), notificatogli - nella qualità di erede del de cuius C.P.D. - dall'Agenzia delle Entrate/riscossione in data 21 novembre 2019 per il pagamento della somma di euro 65.513,67 risultante dall'Avviso di Accertamento n. (omissis), emesso a carico del de cuius.
Il ricorrente ha dedotto l'insussistenza della pretesa impositiva nei propri confronti, avendo egli rinunciato all'eredità del padre, cui tale pretesa era diretta, con atto pubblico rep. 195486, racc. 23908, reg. n. 4398, in data 5 giugno 2019.
La CTP di Napoli, nella sentenza n. 7034/14/2020, premessa l'impugnabilità ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 546/92 anche del presente invito al Pagamento, in quanto atto prodromico alla riscossione, ha accolto il ricorso "avendo rinunciato, con atto pubblico precedente alla notifica dell'atto, il C. all'eredità del padre e non spiegando rilevanza le ulteriori deduzioni dell'Agenzia che dovrebbero fondarsi su un prodromico accertamento giudiziale del dedotto accordo simulatorio".
Avverso la predetta sentenza risulta proposto il presente appello dall'Agenzia delle Entrate.
Allega l'impugnante che la C.T.P. ha emesso una sentenza viziata in fatto ed in diritto, evidenziando, in particolare:
1) l'improcedibilità del ricorso di primo grado, per violazione dei termini di cui all'art. 17-bis del D.Lgs. 546/92, essendo esso stato depositato in data 14/02/2020, senza attendere i 90 giorni dalla notifica, avvenuta il 17/01/2020;
2) l'inammissibilità, ai sensi degli artt. 19 e 21 del D.Lgs. 546/92, dell'impugnazione avverso il presente Avviso di Presa in Carico, in quanto non trattasi di un atto sostanzialmente impositivo, ma di una informativa per il contribuente, il quale, piuttosto, avrebbe potuto e dovuto impugnare la precedente Intimazione di Pagamento, ritualmente notificata in data 10.05.2019 presso l'ultimo domicilio del de cuius nei confronti di tutti i chiamati alla sua eredità, come da dettato dell'art. 65 del DPR 600/73;
3) l'errore in cui è incorsa la C.T.P. nel non rilevare la sussistenza, nella specie, di una fattispecie di abuso del diritto con finalità elusive, "essendo evidente come la donazione da parte del debitore deceduto, prima, e la successiva rinuncia all'eredità da parte dei successori, poi, siano state poste in essere in via strumentale al fine di sottrarre beni destinati alla garanzia del credito tributario"(appello,pagina 6);
4) l'errore in cui è incorsa la C.T.P., la quale, da un lato ha considerato il ricorrente carente di legittimazione passiva, dall'altro ha deciso nel merito l'annullamento di un Avviso contenente una ben individuata e definita pretesa tributaria.
La parte appellata, C.P.N., nelle sue controdeduzioni dell'1 settembre 2021, ha eccepito l'infondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto. In particolare, ha evidenziato che:
1) l'appello è inammissibile, non essendo stato il relativo atto notificato anche all'AdER, parte in primo grado;
2) l'appello è inammissibile per carenza dei motivi specifici di cui all'art. 53 del D.Lgs. 546/92, esséndo esso una sostanziale riproduzione delle ragioni di primo grado;
3) non vi è stata alcuna violazione dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/92, poiché all'atto della trattazione erano decorsi oltre 90 giorni dalla notifica del ricorso;
4) era ammissibile l'impugnazione dell'Avviso di Presa in Carico, avendo egli un interesse giuridicamente rilevante alla rimozione dell'atto, anche in considerazione della non avvenuta notifica della prodromica Intimazione di Pagamento;
5) è C.T.R. di Napoli legittima la rinuncia all'eredità, avente effetto retroattivo, attuata con atto pubblico, da parte sua e degli altri eredi, essendo, in ogni caso, onere dell'Ufficio dimostrarne la fittizietà;
6) contrariamente a quanto dall'AdE sostenuto, con la rinuncia ha perso notevoli somme di denaro nonché vari beni immobili.
Il contribuente ripropone, poi, le eccezioni non esaminate in primo grado, quali:
1) l'omessa notifica della prodromica Intimazione di Pagamento;
2) l'omessa motivazione dell'opposto Avviso;
3) l'omessa indicazione del responsabile del procedimento;
4) la necessità di escludere, in ogni caso, le sanzioni, trattandosi di una debenza tributaria non propria.
In data 29/10/2021, poi, l'appellato ha depositato memorie illustrative nelle quali insiste per l'interesse ad impugnare l'Avviso di Presa in Carico nonché per la legittimità della rinuncia, la cui simulazione è giuridicamente impossibile, come dalla Cassazione evidenziato nella recentissima ordinanza n. 24524 del 2021.
Nella camera di consiglio dell'8 novembre 2021, l'appello è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione
Verificata la tempestività dell'impugnazione e la regolarità del contraddittorio, possono esaminarsi le questioni proposte.
Ordinate le questioni in base alla loro priorità, può rilevarsi quanto segue
1. Infondata è l'eccezione di inammissibilità dell'appello per mancata notificazione del relativo atto anche all'Agenzia delle Entrate/Riscossione: dalla documentazione agli atti di causa, infatti, risulta che esso è stato ritualmente notificato a quest'ultima a mezzo PEC in data 15 aprile 2021.
2. Sicuramente, poi, l'appello è ammissibile e non in contrasto con le prescrizioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 546/92: la giurisprudenza tributaria di legittimità, infatti, è concorde nel ritenere che il dissenso possa investire anche la decisione nel suo complesso, "sostanziandosi proprio nelle argomentazioni che suffragavano la domanda o la pretesa rimasta disattesa" (cfr., Cass., Sez. Unite, 16 novembre 2017, n. 27199). Necessario e sufficiente è soltanto che "dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci" (Cass., sent. n. 27784/2020).
Nello specifico, l'Agenzia delle Entrate, con l'atto di gravame, ha correttamente ed esaurientemente esposto i motivi di doglianza, rapportandoli alla decisione della C.T.P., censurata, tra l'altro, per aver annullato l'Avviso dopo aver considerato il ricorrente carente di legittimazione passiva.
3. In via preliminare, l'appellante ha eccepito l'inammissibilità, ai sensi degli artt. 19 e 21 del D.Lgs. 546/92, dell'impugnazione avverso il presente Avviso di Presa in Carico, in quanto non trattasi di un atto sostanzialmente impositivo, ma di una informativa per il contribuente, il quale, piuttosto, avrebbe potuto e dovuto impugnare la precedente Intimazione di Pagamento, ritualmente notificata in data 10.05.2019 presso l'ultimo domicilio del de cuius nei confronti di tutti i chiamati alla sua eredità, come da dettato dell'art. 65 del DPR 600/73.
Orbene, trattasi di doglianza infondata per il principale ed assorbente motivo che, agli atti di causa, non risulta provata la previa notifica dell'Intimazione di Pagamento agli eredi. Di conseguenza, il C. risulta essere stato legittimato ad impugnare l'Avviso di Presa in Carico, se non altro, come atto con il quale egli è venuto a conoscenza della pretesa. L'interesse ad impugnarlo, poi, gli deriva dalla necessità di evitare la futura Riscossione.
4. Destinata al rigetto è, ancora, l'altra eccezione preliminare dell'appellante relativa all'improcedibilità del ricorso di primo grado per violazione dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/92, essendo stato esso depositato presso la C.T.P. prima dei previsti 90 giorni dalla sua notifica all'Ufficio.
La giurisprudenza, sul punto, concordemente ritiene necessario e sufficiente che tra la notifica del ricorso e l'udienza di trattazione intercorrano oltre 90 giorni.
Nello specifico, tale requisito risulta essere stato rispettato: la notifica del ricorso, infatti, è avvenuta il 17/01/2020 e l'udienza di trattazione si è tenuta il 12/10/2020. Oltretutto, il 16/04/2020 l'AdE ha comunicato al contribuente il diniego del reclamo. Dunque, la procedura di mediazione può ritenersi correttamente esperita.
5. Venendo alla vexata quaestio, l'Agenzia ha notificato al C. un Atto di Presa in Carico per un Avviso di Accertamento emesso nei confronti del padre deceduto; l'attuale appellato ha paralizzato la pretesa dell'Ufficio, eccependo e dimostrando di aver rinunciato all'eredità con specifico atto pubblico, regolarmente registrato; l'Agenzia delle Entrate ha contestato la natura fraudolenta della suddetta rinuncia; la C.T.P. ha accolto il ricorso sul presupposto della necessaria impugnazione in sede giudiziale dell'atto di rinuncia all'eredità.
Orbene, in ipotesi di debiti del de cuius di natura tributaria, l'accettazione dell'eredità è una condizione imprescindibile affinchè possa affermarsi l'obbligazione del chiamato all'eredità a risponderne. Non può ritenersi obbligato chi ha rinunciato all'eredità, ai sensi dell'art. 519 c.c. (cfr. Cass., sent. nn. 13639/2018; 10908/2019; 24317/2020). Diventa, dunque, necessario verificare la legittimità della rinuncia, atto che retroagisce al momento del decesso del de cuius.
L'approdo più recente della giurisprudenza di legittimità è nel senso dell'impossibilità giuridica di configurare la simulazione della rinuncia, stante la natura di negozio unilaterale non recettizio di quest'ultima. Il creditore del chiamato, se pregiudicato dalla rinuncia, ha a disposizione un apposito strumento di tutela, costituito dall'impugnazione della medesima, ai sensi dell'art. 524 c.c., a norma del quale "se taluno rinunzia, benchè senza frode, a un'eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante ... al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti".
Il principio è stato richiamato e fatto proprio dalla Corte di Cassazione, Sezione Sesta Civile, con la recentissima Ordinanza del 10 settembre 2021, n. 24524.
Applicando il suddetto principio al caso di esame, questo Collegio ritiene di dover rigettare l'appello, confermando la decisione di primo grado.
Nello specifico, infatti, la rinuncia è stata fatta in data 5 giugno 2019 con apposito atto pubblico, regolarmente registrato, prima della notifica dell'Avviso in questa sede impugnato (11 novembre 2019). L'Ufficio si è limitato ad invocarne la fittizietà, offrendo a riprova della stessa un atto di donazione di qualche anno prima, col quale - a suo dire - il de cuius si sarebbe spogliato dei suoi beni, donandoli, ancora in vita, ai suoi eredi, per dare a quest'ultimi, poi, la possibilità di rinunciare all'eredità (sostanzialmente costituita da debiti), dopo la sua morte.
Ma, come dalla Cassazione specificato nella suddetta pronuncia n. 24524/2021, per la rinuncia all'eredità non è configurabile l'accordo simulatorio, che, pertanto, non può essere oggetto di prova.
Non avendo C. P. N. accettato l'eredità, egli non può essere chiamato a rispondere del debito de quo, formatosi a carico del padre deceduto, con conseguente sua carenza di legittimazione passiva.
6. L'aver fondato la presente decisione su una recentissima pronuncia della S.C., a parere di questo Collegio, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite del grado.
P.Q.M.
Questa C.T.R., sezione decima, nella suintestata composizione, all'udienza odierna, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale Il di Napoli, così provvede:
Rigetta l'appello.