Ribadendo un recente indirizzo delle SS.UU. Civili, la Corte di Cassazione esclude tale possibilità in quanto la domanda di risarcimento dei danni causati da una procedura illegittima deve essere presentata davanti al giudice dell'opposizione all'esecuzione, salvo che ciò sia impossibile per ragioni di diritto o di fatto.
La vicenda trae origine dal pignoramento di una motobarca di proprietà dell'attore, erroneamente ritenuta di proprietà del figlio di questi dalla società creditrice munita di titolo esecutivo. A seguito dell'opposizione all'esecuzione avanzata dall'attore, la società rinunciava alla procedura, conseguendone la dichiarazione di estinzione del...
Svolgimento del processo
1. Nel 2012 L.C.N. convenne dinanzi al Tribunale di Trapani la società GP Service & C. s.a.s., esponendo che:
-) la società convenuta era creditrice del proprio figlio, L.C.G.;
-) la suddetta società, essendo munita di titolo esecutivo, a dicembre del 2011 aveva pignorato la motobarca "(omissis)", di proprietà dell'attore, ed erroneamente ritenuta dalla società creditrice di proprietà del figlio di questi;
-) aveva di conseguenza proposto opposizione all'esecuzione, a seguito della quale in data 31 maggio 2012 la società convenuta rinunciava alla procedura, e di conseguenza il giudice dell'esecuzione dichiarava estinto il processo;
-) il pignoramento della suddetta motobarca aveva causato danni all'attore, quantificati nella complessiva somma di Euro 248.760. Concluse pertanto chiedendo la condanna della società convenuta al risarcimento del suddetto danno.
2. La GP si costituì chiedendo il rigetto della domanda.
3. Con sentenza 10 giugno 2014 il Tribunale di Trapani rigettò la domanda.
La sentenza venne appellata dalla parte soccombente.
4. Con sentenza 6 maggio 2019 n. 933 la Corte d'appello di Palermo rigettò il gravame.
Ritenne la Corte d'appello che l'appellante non avesse provato:
-) nè il danno emergente, non essendovi prova che i danni presentati dalla barca fossero conseguenza dell'inattività causata da pignoramento;
-) nè il lucro cessante, non avendo l'appellante prodotto alcuna dichiarazione fiscale relativa agli anni precedenti ai fatti, dalla quale desumere il nesso di causa tra indisponibilità dell'imbarcazione e contrazione del reddito.
La Corte concluse che, in mancanza di tali elementi, sarebbe stato superfluo disporre una consulenza tecnica d'ufficio, la quale non avrebbe avuto materia di indagine.
5. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da L.C.N., con ricorso fondato su quattro motivi.
Ha resistito con controricorso la GP service di P.G. & C. s.a.s.
Motivi della decisione
1. E' superfluo dar conto dei motivi di ricorso, in quanto la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, per avere deciso su una domanda che non poteva essere proposta: ciò alla luce di quanto stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 25478 del 21.9.2021.
1.1. L.C.N., infatti, ha introdotto un giudizio autonomo per ottenere il risarcimento dei danni in tesi causati da una procedura esecutiva illegittima, iniziata senza la normale prudenza.
Ha proposto, quindi, in via autonoma la domanda prevista dall'art. 96 c.p.c., comma 2.
1.2. Tuttavia le Sezioni Unite di questa Corte, componendo i precedenti contrasti, hanno escluso che la domanda di cui all'art. 96 c.p.c., comma 2, possa essere proposta in un giudizio autonomo, ed hanno per contro stabilito che essa debba essere proposta davanti al giudice dell'opposizione all'esecuzione, salvo che ciò sia impossibile per ragioni di diritto o di fatto.
Si legge, in particolare, nella sentenza delle sezioni unite 25478/21: "può (...) verificarsi (...) che tale domanda risarcitoria (scilicet, quella per lite temeraria o esecuzione incauta, n. d.e.) non sia più proponibile davanti al giudice della cognizione; perchè quel giudizio si è già concluso, o perchè sussistono preclusioni di carattere processuale (sono state, ad esempio, già precisate le conclusioni); oppure perchè il grado del giudizio nel quale la causa si trova di per sè esclude che si svolgano accertamenti di merito che possono richiedere attività istruttoria (si pensi al caso in cui la caducazione del titolo esecutivo giudiziale consegua ad una sentenza della Corte di cassazione).
In siffatte ipotesi, e solo in queste, la domanda risarcitoria dovrà essere proposta al giudice dell'opposizione all'esecuzione; il quale sarà chiamato necessariamente a dare corso alla fase di merito del relativo giudizio, senza possibilità di ricorrere al meccanismo di estinzione anticipata della procedura delineato dall'art. 624 c.p.c., comma 3, nel testo introdotto dalla L. n. 69 del 2009, art. 49, comma 3. Tale conseguenza, che può apparire singolare, si giustifica in considerazione del fatto che la domanda risarcitoria è stata proposta dal debitore esecutato, il quale non può imputare ad altri il rischio del possibile allungamento dei tempi processuali.
La possibilità per il danneggiato di introdurre un giudizio autonomo, inteso a ottenere il risarcimento del danno da esecuzione illegittima, pertanto, alla luce dei principi appena esposti "non è frutto di una libera scelta della parte, bensì dell'impossibilità di percorrere le strade in precedenza delineate".
Essa quindi sarà consentita solo - ad es. - nel caso in cui al momento in cui il danno si è manifestato, il giudice abbia già chiuso il giudizio che si assume incautamente iniziato.
1.3. Nel caso di specie, applicando i principi suddetti, deve rilevarsi che nessun ostacolo di diritto o di fatto impediva al danneggiato di formulare la propria domanda risarcitoria dinanzi al giudice dell'opposizione all'esecuzione.
La sentenza impugnata deve quindi essere cassata senza rinvio, perchè la domanda di risarcimento del danno da incauta esecuzione, nel caso di specie, non poteva essere proposta in via autonoma.
2. La circostanza che sulla questione della proponibilità in via autonoma della domanda di risarcimento del danno da incauta esecuzione siano esistiti contrasto di giurisprudenza, risolti dalle Sezioni Unite di questa Corte dopo la proposizione del ricorso, costituisce un grave motivo, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., per la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità.
2.1. La cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, inoltre, comporta la caducazione anche delle statuizioni sulle spese di lite: da ciò discende la necessità di provvedere nella presente sede, ai sensi dell'art. 385 c.p.c., comma 2, in ordine alle spese processuali delle fasi precedenti (Sez. 1, Sentenza n. 15123 del 02/07/2014, Rv. 631505 - 01).
Tali spese possono restare liquidate nella medesima misura già accordata dal Tribunale e dalla Corte d'appello, e vanno poste a carico di L.C.N., in quanto soccombente.
P.Q.M.
(-) cassa senza rinvio la sentenza impugnata;
(-) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità;
(-) liquida le spese dei due gradi di merito nella medesima misura già stabilità dal Tribunale e dalla Corte d'appello, ponendole a carico della parte soccombente, ove non ancora corrisposte;
(-) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.